Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/04/2001, n. 6002
CASS
Sentenza 23 aprile 2001

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Ove sia denunciata (nella specie da parte dei lettori di lingua straniera presso le Università) l'inadeguatezza della retribuzione contrattualmente stabilita dalle parti con accordo scritto, il compito del giudice consiste, e si esaurisce, nel verificarne la sufficienza e l'adeguatezza secondo i criteri dettati dall'art. 36 Cost., senza che possa entrare in gioco - attesa l'insussistenza di un principio di necessaria comparazione intersoggettiva nel diritto del lavoro - un raffronto equiparativo con il trattamento retributivo di posizioni professionali (dei professori associati o dei ricercatori universitari) ritenute analoghe o corrispondenti. (Sulla base dell'enunciato principio, è stata esclusa la censura rivolta alla sentenza impugnata, che aveva negato l'equiparabilità della retribuzione dei lettori a quella dei professori associati o dei ricercatori universitari, anche sotto il profilo della acquisizione di mansioni superiori rispetto a quelle dedotte ad oggetto del contratto, essendo stato accertato - con motivazione che la S.C. ha riscontrato immune da vizi logici e giuridici - che le funzioni esercitate dai lettori si erano risolte in un'attività di supporto tecnico meramente strumentale all'insegnamento, come tale diversa da quella di docenza e di ricerca scientifica).

L'adozione della pronunzia di cessazione della materia del contendere postula una composizione bonaria della controversia o il venir meno dell'interesse dei contendenti alla prosecuzione del giudizio per un fatto sopravvenuto, quale la spontanea soddisfazione, da parte dell'obbligato, della pretesa dedotta in giudizio e senza che, su tale circostanza, residui controversia tra le parti; ne consegue che a tale pronunzia non può ricorrersi allorché l'interesse fatto valere in giudizio non risulti pienamente composto e tra le parti rimangano profili di contrasto. (Sulla base di tale principio, è stata cassata la pronuncia di cessazione della materia del contendere adottata dal giudice del merito in un caso nel quale - avendo i lettori di lingua straniera presso l'Università cumulato un'azione di accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso con l'Università, una azione di nullità dei termini apposti ai singoli contratti di lettorato e, infine, una azione intesa a conseguire la tutela reale tipica "ex" art. 18 statuto dei lavoratori - erano sopraggiunti un decreto rettorale di reintegrazione nel posto di lavoro fino all'ottobre 1994 e, successivamente, a partire dall'anno accademico 1994 - 1995, la stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato; e ciò, avendo la S.C. affermato che la regolazione novativa del precedente assetto non incideva, nella permanenza del contrasto tra le parti, sulla soddisfazione degli interessi sostanziali, fatti valere con la domanda giudiziale, alla reintegrazione e al risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, restando impregiudicata la questione della fondatezza o meno della pretesa azionata in giudizio).

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  • 1Assegno di invalidità, visita del Ctu: che succede a chi non si presenta?Accesso limitato
    Gianluigi Diodato · https://www.altalex.com/ · 10 aprile 2015

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/04/2001, n. 6002
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6002
Data del deposito : 23 aprile 2001

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