Sentenza 23 aprile 2001
Massime • 2
Ove sia denunciata (nella specie da parte dei lettori di lingua straniera presso le Università) l'inadeguatezza della retribuzione contrattualmente stabilita dalle parti con accordo scritto, il compito del giudice consiste, e si esaurisce, nel verificarne la sufficienza e l'adeguatezza secondo i criteri dettati dall'art. 36 Cost., senza che possa entrare in gioco - attesa l'insussistenza di un principio di necessaria comparazione intersoggettiva nel diritto del lavoro - un raffronto equiparativo con il trattamento retributivo di posizioni professionali (dei professori associati o dei ricercatori universitari) ritenute analoghe o corrispondenti. (Sulla base dell'enunciato principio, è stata esclusa la censura rivolta alla sentenza impugnata, che aveva negato l'equiparabilità della retribuzione dei lettori a quella dei professori associati o dei ricercatori universitari, anche sotto il profilo della acquisizione di mansioni superiori rispetto a quelle dedotte ad oggetto del contratto, essendo stato accertato - con motivazione che la S.C. ha riscontrato immune da vizi logici e giuridici - che le funzioni esercitate dai lettori si erano risolte in un'attività di supporto tecnico meramente strumentale all'insegnamento, come tale diversa da quella di docenza e di ricerca scientifica).
L'adozione della pronunzia di cessazione della materia del contendere postula una composizione bonaria della controversia o il venir meno dell'interesse dei contendenti alla prosecuzione del giudizio per un fatto sopravvenuto, quale la spontanea soddisfazione, da parte dell'obbligato, della pretesa dedotta in giudizio e senza che, su tale circostanza, residui controversia tra le parti; ne consegue che a tale pronunzia non può ricorrersi allorché l'interesse fatto valere in giudizio non risulti pienamente composto e tra le parti rimangano profili di contrasto. (Sulla base di tale principio, è stata cassata la pronuncia di cessazione della materia del contendere adottata dal giudice del merito in un caso nel quale - avendo i lettori di lingua straniera presso l'Università cumulato un'azione di accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso con l'Università, una azione di nullità dei termini apposti ai singoli contratti di lettorato e, infine, una azione intesa a conseguire la tutela reale tipica "ex" art. 18 statuto dei lavoratori - erano sopraggiunti un decreto rettorale di reintegrazione nel posto di lavoro fino all'ottobre 1994 e, successivamente, a partire dall'anno accademico 1994 - 1995, la stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato; e ciò, avendo la S.C. affermato che la regolazione novativa del precedente assetto non incideva, nella permanenza del contrasto tra le parti, sulla soddisfazione degli interessi sostanziali, fatti valere con la domanda giudiziale, alla reintegrazione e al risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, restando impregiudicata la questione della fondatezza o meno della pretesa azionata in giudizio).
Commentario • 1
- 1. Assegno di invalidità, visita del Ctu: che succede a chi non si presenta?Accesso limitatoGianluigi Diodato · https://www.altalex.com/ · 10 aprile 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/04/2001, n. 6002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6002 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
Dott. GABRIELLA COLETTI - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI AMOROSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ES ER, ST HE, MS TT BI, CH ON, ST RM, WI EY, RE VA EL, AR NN, IN HR, NI DE, IN LO, NI AZ, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE PARIOLI 180, presso lo studio dell'avvocato SANINO MARIO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato PICOTTI LORENZO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
UNIVERSITÀ STUDI BRESCIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 840/98 del Tribunale di BRESCIA, depositata il 28/05/98 R.G.N. 4574/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/01 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato PICOTTI;
udito l'Avvocato DE STEFANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso del 21 gennaio 1994 al Pretore di Brescia ER OA, NC GE, BE RB MS, AL TC, MO EL, SH LE, AS GE GR, IF SO, IN IN, ID NI, LO AN e AR HS, tutti lettori di lingua straniera presso l'Università degli Studi di Brescia in forza di contratti stipulati ex art. 28 d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382 e via via rinnovati sino all'anno accademico 1992/1993 esponevano che, a seguito della sentenza 2 agosto 1993 della Corte di Giustizia della Comunità Europea - che aveva ritenuto non ammessa dalla normativa comunitaria la limitazione ad un anno dei contratti di lavoro dei lettori - il Rettore dell'Università, con provvedimento del 7.12.1993, aveva disposto la sospensione della loro attività lavorativa in attesa del recepimento nell'ordinamento italiano della predetta sentenza. Ritenendo tale provvedimento gravemente ed irrimediabilmente lesivo dei loro diritti chiedevano, in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c., l'immediata reintegra nel posto di lavoro e, nel merito: l'accertamento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e della nullità del provvedimento di sospensione con reintegra nel posto di lavoro e condanna dell'Università al risarcimento del danno ex art. 18 legge n. 300/1970; l'adeguamento della retribuzione contrattuale ex art. 36 Cost., da ragguagliarsi al limite massimo della retribuzione del professore associato e a quello minimo del ricercatore universitario;
la regolarizzazione, infine, del rapporto sul piano previdenziale.
Nel corso del giudizio, avendo il Rettore prorogato fino al 31.10.1994 i rapporti di lavoro dei ricorrenti, costoro rinunciavano alla tutela di urgenza e il Pretore dichiarava estinto il relativo procedimento. Quindi, con sentenza 31 ottobre 1995, dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di reintegrazione nel posto di lavoro per essere stata questa dapprima autonomamente disposta dal Rettore e poi successivamente attuata, ai sensi dell'art. 5 d.l. 8 agosto 1994 n. 510, con l'assunzione di tutti i ricorrenti con contratto a tempo indeterminato;
dichiarava la nullità del termine di durata del rapporto e l'esistenza fin dall'inizio di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
condannava l'Università alla regolarizzazione della posizione contributiva;
rigettava la domanda di adeguamento retributivo e ogni altra richiesta.
I ricorrenti proponevano appello;
la Università resisteva e proponeva, a sua volta, appello incidentale.
Il Tribunale di Brescia, con sentenza del 28 maggio 1998, respingeva l'appello principale e accogliendo l'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda di risarcimento del danno ex art. 18 della legge n. 300/70. Il Tribunale osservava che correttamente il Pretore aveva dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda di reintegrazione in quanto, con la disposta proroga dei contratti di lettorato e la successiva assunzione con contratti a tempo indeterminato in mansioni corrispondenti a quelle prima svolte, i ricorrenti avevano conseguito esattamente ciò che avevano domandato. Per altro verso, riteneva nuova, e perciò non esaminabile, la deduzione degli appellanti, secondo cui la domanda di reintegra andava intesa come riferita non solo alle mansioni per le quali erano stati assunti ma pure a quelle superiori acquisite nel corso del rapporto, come pure la questione secondo cui i nuovi contratti stipulati a partire dall'anno accademico 1994/1995 con la diversa qualifica di "collaboratore linguistico" comportavano prestazioni lavorative di contenuto inferiore, per qualifica e mansioni, rispetto a quelle espletate e acquisite in precedenza. In merito poi al dedotto vizio di omessa pronuncia sulla domanda di nullità del licenziamento (per tale definito il provvedimento del Rettore), il giudice del gravame riteneva che, con tale provvedimento, l'Università si fosse limitata a sospendere cautelativamente l'attività espletata dai lettori, onde inaccoglibile era la domanda di risarcimento proposta ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300/70. Infine, con riguardo alle doglianze relative al mancato accoglimento della domanda di adeguamento della retribuzione, il Tribunale affermava che non era riconoscibile ai lettori ricorrenti ne' il trattamento economico iniziale dei professori associati a tempo definito, ne' quello dei ricercatori universitari confermati, non avendo essi provato di aver svolto un'attività equiparabile a quella di docenza e di ricerca scientifica (rispettivamente) propria delle indicate categorie;
che irrilevante, ai fini di una possibile equiparazione al lavoro (e allo stipendio) del professore associato o del ricercatore, era la circostanza che i primi contratti di lettorato prevedessero un corrispettivo sostanzialmente identico, trattandosi di mera coincidenza di fatto;
che l'attività dei ricorrenti era rimasta sempre contenuta nel limite delle ore contrattuali assegnate e che il compenso orario pattuito e corrisposto era decisamente superiore a quello stabilito successivamente all'art. 51 del contratto collettivo nazionale dei dipendenti del comparto università siglato il 6 marzo 1996 per la nuova figura del "collaboratore ed esperto linguistico", chiamato, in sostanza, a svolgere l'attività tipica prima demandata ai lettori;
che la retribuzione contrattualmente concordata era del tutto congrua, tenuto conto delle poche ore complessivamente impegnate dalla ordinaria attività nell'arco della settimana. Ricorrono per la cassazione della sentenza ER OA e litisconsorti con sei motivi illustrati con successiva memoria. Resiste l'Università degli Studi di Brescia con controricorso. I ricorrenti hanno depositato note dopo le richieste del Procuratore Generale.
Motivi della decisione
Con il primo motivo i ricorrenti censurano la sentenza del Tribunale di Brescia per violazione degli artt. 99, 100, 112 c.p.c. in riferimento anche agli artt. 1 e 2 L. 230/1962, all'art. 18 L. 300/70, all'art. 5 DL 588/94 e 4 L. 236/95, all'art. 28 DPR 382/80,
all'art. 48 del Trattato CEE, agli artt. 1 e 7 del regolamento CEE n. 1612/68, all'art. 2103 c.c., all'art. 437 c.p.c. e denunciano in subordine illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla declaratoria di cessazione della materia del contendere. La violazione di legge, la illogicità e la contraddittorietà della motivazione si sostanzierebbero in una confusione operata dal Tribunale tra proroga rettorale (solo fino al 31/10/94 del termine dell'ultimo contratto a tempo determinato scaduto il 31/10/93) e trasformazione ab origine dei contratti annuali in un unico rapporto a tempo indeterminato.
Il Tribunale avrebbe erroneamente individuato una reintegra in quella proroga e nei contratti di assunzione ex novo del 1/11/94, mentre ne' quella proroga ne' le nuove assunzioni realizzavano la domandata reintegrazione nell'originario rapporto di lettorato. La sentenza impugnata viene anche criticata per aver ritenuto domanda nuova quella con la quale i lavoratori avevano chiesto in appello di essere "riadibiti" ex art. 2103 alle mansioni svolte prima del licenziamento e ancora per aver ritenuto la asserita reintegra idonea a far venir meno l'interesse dei ricorrenti alla declaratoria di nullità del licenziamento.
La Corte giudica questo motivo meritevole di essere accolto. La sentenza impugnata, per rigettare il motivo di appello proposto contro la statuizione pretorile di cessazione della materia del contendere, ha rilevato, per un verso, che i lavoratori, dopo un provvedimento di sospensione adottato in data 7/12/93 dal Rettore dell'Università, erano stati effettivamente reintegrati nel posto di lavoro con altro successivo provvedimento del medesimo Rettore che ebbe a prorogare fino al 31/10/1994 il rapporto oggetto di controversia e, per altro verso, che gli stessi lavoratori erano stati assunti a tempo indeterminato come da loro attestato a verbale nell'udienza di primo grado del 27/10/95. Ancora, il Tribunale ha osservato che nella specie non era stato adottato alcun provvedimento risolutorio e che gli stessi ricorrenti avevano addotto a fondamento della loro domanda di reintegrazione una vicenda (esistenza di un unico rapporto a tempo indeterminato a causa della nullità dei termini apposti ai vari contratti a termine) rispetto alla quale non era configurabile un licenziamento ne' era applicabile la disciplina dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970. È noto che la formula "cessazione della materia del contendere" è ormai stabilmente applicata dalla giurisprudenza di questa Corte per il caso di composizione bonaria della vertenza o per il venir meno dell'interesse dei contendenti alla prosecuzione del giudizio per un fatto sopravvenuto e dà luogo ad una pronuncia dichiarativa che pone fine al processo a seguito dell'accertamento del giudice di merito del venir meno della pretesa di diritto sostanziale in esso fatta valere.
Anche con recenti decisioni le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che "quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta viene spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi è controversia tra le parti, per il giudice investito della domanda viene meno il dovere di pronunziare sul merito di essa, essendo cessato l'interesse delle parti a tale pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia in rito quale quella dichiarativa della cessazione della materia del contendere" (Cass. S.U. 9 luglio 1997 n. 6226, 18 maggio 2000 n. 368, 19 luglio 2000 n. 504). Ora, se si ha riguardo alla vicenda portata all'esame del giudice di secondo grado, appare chiaro che i lettori ricorrenti hanno inteso cumulare una azione di accertamento (della natura subordinata del rapporto) una azione di nullità (dei termini apposti ai singoli contratti di lettorato) e, infine, una azione intesa a conseguire la tutela reale tipica dell'art. 18 della legge 300/70 con la reintegrazione e il danno. La non contestata assunzione con contratti di lavoro a tempo indeterminato e con regolazioni novative rispetto ai precedenti assetti non incide - per il tempo intercorrente tra gli asseriti licenziamenti e gli assunti nuovi contratti (stipulati a partire dall'anno accademico 1994/ 1995) - sulla soddisfazione degli interessi sostanziali (fatti valere con la domanda giudiziale) alla reintegrazione e al risarcimento del danno da licenziamento illegittimo.
Siffatti interessi non possono dunque ritenersi composti e il contrasto tra le parti non può dirsi esaurito, come peraltro all'evidenza dimostra la esplicita riproposizione nelle conclusioni di appello della richiesta di una pronuncia di reintegrazione ben differenziata da quella (accolta dal primo giudice e non impugnata) di accertamento dell'unicità del rapporto di lavoro di cui ai contratti a termine stipulati, ai sensi dell'art. 28 del d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382, tra il 1983 (o altra data iniziale secondo il singolo contratto) e il 1993.
Resta, naturalmente, impregiudicata la questione della fondatezza o infondatezza della pretesa dei ricorrenti, sulla quale, previa cassazione della relativa statuizione della sentenza del Tribunale, dovrà esprimersi altro giudice di merito, tenendo presenti le diverse regole di legge che operano per il caso di illegittima apposizione del termine al contratto di lavoro e per il caso di illegittima estinzione del rapporto a tempo indeterminato, nonché i principi giuridici espressi in materia da numerose conformi pronunce di questa Corte (vedi, tra le molte, Cass. S.U. 6 luglio 1991 n. 3368, Cass. 11 aprile 1996 n. 3368, 23 novembre 1998 n. 2192, 13 marzo 1998 n. 2755, 13 giugno 1998 n. 5932, 8 maggio 2000 n. 5821, che separano con un discrimine di incompatibilità l'azione di nullità parziale intesa ad accertare l'illegittimità della apposizione del termine dalla speciale azione di impugnativa di licenziamento).
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 48 del Trattato CEE come interpretato dalla Corte europea di giustizia con sentenza 2/8/93 in riferimento agli artt. 1 e 3 L. 604/66 nonché dell'art. 18 L. 300/70 in punto di qualificazione del provvedimento impugnato come licenziamento: in subordine denunciano illogicità della motivazione in ordine all'esclusione del loro diritto al risarcimento dei danni ex art. 18 L. 300/70. Rilevano che la sentenza impugnata ha ignorato che la domanda di accertamento della illegittimità del licenziamento e quella di risarcimento per la detta illegittimità erano azionabili anche in caso di avvenuta effettiva reintegra. La comunicazione o la presa d'atto della fine di un contratto a termine per scadenza del termine ma con la consapevolezza della illiceità della apposizione del termine stesso è qualificabile come licenziamento. Nel caso sottoposto a giudizio la consapevolezza della illiceità del termine sarebbe provata dal tenore del provvedimento rettorale di sospensione dell'efficacia del contratto di lettorato, provvedimento che espressamente richiama la decisione assunta il 2/8/1993 dalla Corte di giustizia delle comunità europee in punto di illiceità della apposizione di termini nei contratti di diritto interno degli Stati membri della comunità in violazione dell'art. 48 del Trattato CEE.
Osserva la Corte che la statuizione del Tribunale di Brescia che afferma essere intervenuta cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di reintegrazione e dunque in ordine alla esistenza e alla risarcibilità del danno da licenziamento esclude, per il suo tenore, che argomenti interni a tale statuizione possano assurgere a pronunce di carattere autonomo, oltretutto in contraddizione con l'affermata cessazione della materia del contendere.
La cassazione di quella statuizione rimette al giudice di rinvio la causa nello stato in cui la controversia deve essere ancora decisa in secondo grado, fermi restando, perché non impugnati, l'accertamento in ordine alla esistenza (per effetto della dichiarata conversione di rapporti a tempo determinato caratterizzati da apposizione di termini nulli) di un rapporto di lavoro subordinato unitario e a tempo indeterminato e quello relativo alla esistenza di negozi attraverso i quali quell'unico rapporto ebbe ulteriore consensuale regolazione (sentenza del Tribunale pg. 8). Le questioni, quindi, relative alla rilevanza, ammissibilità e fondatezza delle domande di accertamento della esistenza di un licenziamento e l'altro separato ed eventuale problema della applicazione, in concorso con una azione di nullità parziale per violazione della legge 230/1962, dell'azione per l'applicazione dei meccanismi sanzionatori speciali di cui alle leggi 300/70 e 604/66 devono, nei limiti del giudizio che resta affidato al giudice di rinvio, essere affrontate da costui, cosicché, in questo senso, il secondo motivo di ricorso per cassazione deve essere dichiarato assorbito dall'accoglimento del primo. Il terzo, quarto, quinto e sesto motivo di ricorso contengono censure proposte tutte contro la statuizione del Tribunale che ha rigettato le domande di adeguamento delle retribuzioni.
Tali domande non sono chiaramente ancorate alle modalità di prestazione proprie del rapporto convertito (quello cioè fondato sui contratti a termine conclusi ai sensi dell'art. 28 del d.p.r. n. 382/80) e ai fatti appartenenti alla domanda introduttiva e alle conclusioni del giudizio di primo grado, per effetto di una sorta di rovesciamento della ordinaria dinamica del principio di devoluzione che, nel caso concreto, sotto specie di progressiva focalizzazione delle tesi difensive rigettate dalla sentenza del primo giudice, ha comportato la introduzione di difese e, talora, di allegazioni in fatto del tutto nuove non solo nel giudizio di secondo grado ma anche nel ricorso per cassazione.
I predetti motivi di censura sono qui di seguito esaminati partitamente, ma, per alcuni aspetti, anche unitariamente per esigenze di logica della dimostrazione, di economia della motivazione e di sintesi.
Con il terzo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli art. 3 e 36 Cost., art. 2103 e 2099 c.c., art. 28 DPR 382/80 in riferimento all'art. 48 del trattato CEE e agli artt. 1
e 7 Regolamento CEE n. 1612/68. In subordine denunciano illogicità e contraddittorietà della motivazione sul rigetto della domanda di adeguamento degli stipendi.
Assumono in fatto, a fondamento di tale motivo, di aver svolto mansioni superiori rispetto a quelle contrattualmente previste o, quantomeno, di aver svolto mansioni qualificabili come "massime" nella prospettiva dell'art. 28 DPR. 382/80. I fatti in questione sarebbero accertati nella sentenza impugnata o sarebbero pacifici (ricorso pg. 25).
La negazione di retribuzione adeguata alle superiori mansioni svolte costituirebbe violazione dell'art. 2103 c.c. e ancora violerebbe l'art. 36 Cost. a causa della progressiva perdita del potere di acquisto di una retribuzione restata congelata per la durata dei vari anni di lettorato e della opposta crescita della qualità delle prestazioni sempre più esperte rese.
Segno della violazione dell'art. 36 Cost. a opera della impugnata sentenza, sarebbe, ancora, la mancata considerazione comparativa delle dinamiche in aumento dei trattamenti retributivi di ricercatori e professori associati, dinamiche "ben evidenziate nelle perizie contabili di parte".
Osserva in primo luogo la Corte che non ricorre violazione alcuna dell'art. 2099 c.c. (e ciò vale anche per i motivi quinto e sesto), avendo la norma riguardo alle ipotesi di determinazione della retribuzione ad opera del giudice nel caso di mancanza di accordo tra le parti, laddove la fattispecie sottoposta a giudizio riguarda una pretesa inadeguatezza della retribuzione contrattata dalle parti con accordo scritto, rispetto alla quale viene esclusivamente in rilievo l'adempimento (o meno), da parte del giudice, del compito di verificarne la sufficienza e l'adeguatezza secondo i criteri fissati dall'art. 36 Cost.. Tanto precisato, non può non rilevarsi che il motivo si fonda su una serie di circostanze di fatto, quali l'assegnazione asseritamente pacifica ai lettori di mansioni superiori e lo svolgimento da parte di costoro di attività non dedotte ad oggetto del contratto di lavoro, che non risultano dalla sentenza impugnata e sono anzi da essa motivatamente escluse.
Per altro verso, i dedotti vizi di illogicità e contraddittorietà non sono identificati in specifici errori interni alla motivazione denunciata o comunque in errori addebitabili al percorso logico - dimostrativo della sentenza impugnata, ma piuttosto sono identificati nel mero scarto tra le tesi dei ricorrenti e i risultati del ragionamento decisorio del giudice a quo.
La formulazione del terzo motivo di ricorso sarebbe in questa prospettiva carente dei requisiti di ammissibilità, posto che introduce, attraverso i parametri di cui all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., una sollecitazione ad accertamenti di fatto interdetti a questo giudice di legittimità.
Osserva, comunque, la Corte che in nessun modo risulta allegato il superamento del tempo pattuito di lavoro (il Tribunale accerta positivamente a pg. 15 della sentenza che tutte le attività svolte dai lettori furono contenute nel monte ore annuale pattuito) e che neppure è stato impugnato il dettagliato e motivato accertamento attraverso il quale il giudice di secondo grado (sentenza pg. 14) ha stabilito, sulla base delle raccolte deposizioni testimoniali, che l'attività prevalentemente svolta dai lettori era attività di esercitazione in classe che mai si risolse in sostituzione del docente nelle sue funzioni di esaminatore e in tutte le sue altre funzioni caratterizzanti, prima fra tutte quella dell'insegnamento, ma restò contenuta in un'attività strumentale di supporto tecnico al docente, nella prospettiva di un necessario collegamento con gli obbiettivi e con lo scopo delle esercitazioni, come era proprio della natura delle mansioni assegnate e svolte per contratto. Proprio quel giudizio di prevalenza dettagliatamente espresso e non impugnato, in una con la funzionalizzazione, motivatamente affermata, di ogni attività del lettore con le esercitazioni a lui affidate, impone di escludere la sussistenza delle denunziate violazioni di legge e dei denunziati vizi di illogicità e contraddittorietà del compiuto accertamento di fatto.
Vale ricordare, nella ricchezza delle argomentazioni spese dai ricorrenti, che essi stessi sottolineano (a pg. 25 del ricorso) come fosse loro contrattualmente assegnato lo "svolgimento di esercitazioni". La decisione impugnata, che ha rapportato con adeguato ragionamento logico-giuridico le mansioni provatamente svolte allo svolgimento delle esercitazioni, applica dunque rettamente e senza violazione alcuna l'art. 28 del decreto 382/80, secondo il quale è funzione dei lettori quella di soddisfare le "esigenze di esercitazione degli studenti", e opera un corretto confronto tra previsione astratta della legge e ricostruzione della fattispecie concreta assoggettata a giudizio.
La linea argomentativa che ha ritenuto le mansioni svolte pienamente corrispondenti a quelle dedotte ad oggetto di contratto e comunque a quelle previste per legge vale anche ad escludere ogni profilo di violazione dell'art. 2103 c.c., della cui applicazione neppure ricorrono le condizioni per essere stato motivatamente escluso lo svolgimento di mansioni diverse da (o anche solo) eccedenti quelle pattuite e comunque previste dall'art. 28 citato. Per altro verso, l'accertamento operato dalla sentenza impugnata attraverso la applicazione di norme e di principi che riguardano tutti i lavoratori subordinati sottoposti a regolazione di diritto interno, senza alcun riferimento diretto o indiretto ai criteri di nazionalità dei lavoratori stessi, esclude qualsiasi violazione dell'art. 48 del Trattato CEE (vedi, per il principio e i limiti della sua applicazione, Corte di Giustizia delle Comunità Europee sezione V sent. 20/11/97 causa C-90/96). Del tutto irrilevanti, ai fini delle censure mosse con il terzo motivo, sono poi gli argomenti di ricorso (pg. 26 e ss.) che quasi configurano una domanda, estranea alla lite contestata, per la rivendicazione di un trattamento economico collegato ad una sorta di clausola oro e presuppongono la correttezza di una tesi di riconoscibilità, nell'ordinamento italiano del lavoro, di un principio di comparazione intersoggettiva, la cui sussistenza è esclusa, viceversa, dalla costante giurisprudenza di questa Corte, fin dalla sentenza delle Sezioni Unite 29 maggio 1993 n. 6030 (vedi successivamente, tra tante, S.U. 17 maggio 1996 n. 4570, Cass. 4 aprile 1997 n. 2955, 29 ottobre 1998 n. 10598, 7 gennaio 1999 n. 62, 27 luglio 1999 n. 8141, 25 settembre 1999 n. 10851). Il motivo va perciò rigettato nella sua interezza.
Con il quarto motivo, proposto in subordine, i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancato esame di punti decisivi della controversia in ordine all'accertamento della quantità e della qualità delle mansioni in concreto svolte ed omesso esame della produzione documentale.
La sentenza impugnata avrebbe negato l'adeguamento della retribuzione ignorando il pacifico svolgimento di mansioni superiori ad opera dei ricorrenti e omettendo di valutare l'ampia produzione documentale da essi offerta. Da tali documenti scaturirebbe lo svolgimento intero ed autonomo a opera dei lettori di attività di insegnamento della parte linguistica dei corsi (o attività di insegnamento linguistico) e dunque lo svolgimento di mansioni superiori e ulteriori rispetto a quelle contrattate. Il Tribunale avrebbe omesso qualsiasi verifica in fatto delle mansioni concretamente svolte e segnatamente non avrebbe valutato attentamente la circostanza decisiva secondo la quale fino al 1988/1989 ai lettori era corrisposta una retribuzione corrispondente a quella del ricercatore confermato, sicché ai lettori già operativi al 1988 doveva essere conservata la equiparazione economica con i ricercatori e ai lettori in servizio a partire dagli anni successivi doveva essere conservata la equiparazione agli equiparati (ricorso pg. 33).
Anche questo motivo è da rigettare, non avendo i ricorrenti assolto all'onere, su di loro gravante per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di trascrivere le parti essenziali dei documenti che si dicono trascurati (peraltro neppure indicati compiutamente); il che preclude, in questa sede, di verificarne la rilevanza agli effetti da essi auspicati, non essendo consentito alla Corte procedere direttamente all'esame di atti e documenti del processo quando, come nella specie, pur sotto forma di denuncia di violazione dell'art. 112 c.p.c. (che è norma riferibile esclusivamente al mancato esame di domande ed eccezioni), sia denunciato in realtà un vizio di motivazione (qual è, appunto, l'omesso esame di un punto decisivo). Peraltro, la decisività del punto sul quale la valutazione del Tribunale sarebbe stata omessa è affidata alla considerazione che l'esame, se svolto, avrebbe portato ad accertare lo svolgimento di mansioni superiori ed ulteriori rispetto a quelle previste nei contratti convertiti. Poiché, viceversa, il Tribunale ha dettagliatamente e persuasivamente motivato sul concreto svolgimento di attività sostanzialmente coincidenti con quelle dedotte ad oggetto dei contratti predetti e ha fondato l'accertamento relativo su un giudizio di prevalenza (non impugnato) che tale coincidenza ha reso comunque insuperabilmente acquisita, si deve positivamente escludere, per un verso, che l'omissione addebitata sia stata posta in essere e, per altro verso, si deve negare che in ogni caso essa, ove per amor di tesi configurata, abbia investito un punto decisivo della controversia. La riproposta equiparazione tra insegnamento della sola parte linguistica - attività complessiva e prevalente dei ricorrenti lettori - e l'attività del ricercatore e del professore associato è adeguatamente negata dall'ampia motivazione della sentenza impugnata, che ha distinto tra attività di docenza e di ricerca scientifica proprie di questi ultimi e le attività dei primi, meramente strumentali all'insegnamento. A loro volta, le prospettate equiparazioni dirette e le equiparazioni agli equiparati sono incompatibili, come già detto, con la costante e generale negazione della esistenza di un principio di necessaria comparazione intersoggettiva nell'ordinamento italiano del lavoro. Il quarto motivo di censura è poi affidato ad una ricostruzione delle risultanze probatorie e segnatamente delle risultanze della prova testimoniale del tutto opposte a quelle motivatamente ritenute dal Tribunale, secondo quanto più sopra detto a proposito del terzo motivo di censura, sicché la denunciata violazione dell'art. 112 c.p.c. piuttosto che lamentare la mancata corrispondenza tra estensione della domanda e estensione della pronuncia, finisce, inammissibilmente, per risolversi in una impugnazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., dolendosi in definitiva i ricorrenti che tale pronuncia si sia risolta nel rigetto della domanda (o del capo di domanda per cui è censura).
Il richiamo, infine, a questioni che sostanzialmente presuppongono una domanda di applicazione di clausola oro, è da ritenere irrilevante e privo di fondamento per quanto sul punto già più sopra argomentato.
Anche questo motivo va, perciò, rigettato.
Con il quinto motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione dell'art. 28 DPR 382/80 in riferimento anche agli artt. 3, 33, e 36 Cost. e all'art. 2099 c.c., nonché violazione dell'art. 112 c.p.c.; in subordine denunciano illogicità e contraddittorietà
della motivazione per la mancata considerazione che lo svolgimento di attività e mansioni superiori rispetto a quelle contrattualmente assegnate e comunque lo svolgimento di quelle "massime" previste dall'art. 28 DPR 382/80 legittima l'attribuzione del trattamento retributivo massimo previsto da tale norma;
i ricorrenti denunciano ancora travisamento e omessa considerazione dei fatti provati, ai fini della determinazione del trattamento retributivo loro spettante. Criticano, inoltre, la impugnata sentenza per l'omessa considerazione del necessario rapporto di proporzionalità tra mansioni assegnate e svolte e trattamento retributivo spettante e in particolare sostengono l'erroneità dell'affermazione secondo la quale per l'accesso al trattamento massimo di cui all'art. 28 del DPR 382/1980 sarebbe necessario lo svolgimento di mansioni eccedenti quelle assegnate dallo stesso DPR al lettore. Ancora censurano la negazione dello svolgimento di vera e propria attività di docenza ad opera dei lettori e la negazione che agli stessi spetti in concreto una retribuzione adeguata al tetto massimo fissato dal richiamato art. 28, ancorché calcolato con criteri riduzionistici (ricorso pg. 39). Anche questo motivo è da rigettare.
La motivazione resa in punto di diniego di adeguamento delle retribuzioni deve essere emendata quanto all'affermazione secondo la quale, perché al lettore sia attribuibile una retribuzione corrispondente al tetto massimo previsto dall'art. 28 DPR 382/80, è necessario lo svolgimento di mansioni "diverse e maggiori" di quelle previste dallo stesso decreto. Tuttavia, le restanti affermazioni secondo le quali, inapplicabile essendo un principio di comparazione intersoggettiva, non risultano acquisiti al processo elementi decisivi per affermare la insufficienza della retribuzione espressamente pattuita ne' elementi per affermare la sproporzione di quella retribuzione alla qualità e alla quantità della prestazione provatamente resa, restano affermazioni idonee a sostenere la statuizione di rigetto della domanda di integrazione. Peraltro, come già detto, la negazione della sussistenza di un principio di comparazione intersoggettiva o la affermazione della facoltà del datore di lavoro di compensare prestazioni equivalenti tra loro con retribuzioni non equivalenti tra loro, valgono per tutti i rapporti di lavoro subordinato regolati dal diritto italiano e non costituiscono regola particolare riservata ai rapporti di lavoro dei lettori di lingua straniera. Diversamente opinando, l'applicazione ai soli lettori di un principio di comparazione intersoggettiva, insussistente per tutti i lavoratori, si risolverebbe in un irragionevole trattamento portatore di una discriminazione a rovescio.
È dunque da escludere che la decisione censurata sia fondata su ragioni di discriminazione diretta o anche solo indiretta legata alla nazionalità dei destinatari della decisione.
Gli argomenti spesi dai ricorrenti in punto di tipicità delle mansioni del lettore, intesa come qualità di docenza delle mansioni stesse, sono adeguatamente posti nel nulla dalle considerazioni più sopra spese a proposito della differenza tra attività strumentali e di supporto della docenza e attività diretta ed esclusiva di docenza nei suoi aspetti di didattica, ricerca, organizzazione e nei suoi aspetti di accesso, investitura e responsabilità ordinamentali, illustrati adeguatamente dalla sentenza impugnata (sul punto anche Corte Giustizia delle Comunità Europee 20/11/97 paragrafo 52, già richiamata).
Da ultimo, vale la pena di sottolineare che la predeterminazione per legge di un tetto massimo di retribuzione ancorato al trattamento di una determinata categoria di lavoratori non determina la inefficacia di una convenzione pattizia individuale nella quale lavoratore e datore di lavoro abbiano determinato autonomamente un livello di retribuzione inferiore a quel tetto massimo. Non si deve a questo punto dimenticare che i livelli di retribuzione furono, nel caso, sempre stabiliti con apposite convenzioni, le quali da sole valgono a identificare la valutazione che le parti dettero della qualità e della quantità delle prestazioni contrattate. Va da sè e non abbisogna di ulteriori considerazioni il postulato secondo il quale la fissazione di un tetto massimo è operazione assolutamente non coincidente con la fissazione del minimo al di sotto del quale ogni pattuizione contraria è nulla.
Con il sesto motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione dell'art. 2099 c.c. in riferimento anche agli artt. 3 e 36 Cost., nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione sulla determinazione del trattamento retributivo loro spettante rispetto alla quantità del lavoro prestato.
Il Tribunale avrebbe escluso l'adeguamento della retribuzione per i contratti ante 1994 tenendo presenti i livelli di retribuzione fissati dall'art. 51 del ccnl per i collaboratori ed esperti linguistici, che svolgerebbero mansioni inferiori per essere inquadrati al di fuori del personale docente. Tale contratto violerebbe l'art. 48 del trattato CEE e le tariffe in esso stabilite per la retribuzione dei collaboratori ed esperti linguistici sarebbero sproporzionate se parametrate al trattamento economico dei professori associati e dei ricercatori confermati. Il sesto motivo ripropone censure, tesi e dissensi variamente già accumulati nei motivi di censura già esaminati. Esso è da rigettare come infondato alla luce delle argomentazioni fin qui svolte in ordine ai motivi n. 3, 4 e 5 del ricorso per cassazione, argomentazioni che tutte hanno individuato la compatibilità delle retribuzioni pattuite tra le parti di ciascun rapporto con le misure di adeguatezza (nel doppio riscontro della quantità e della qualità) e di sufficienza (nella doppia prospettiva della persona e della famiglia del lavoratore). Si deve solo aggiungere che la definizione del livello o della categoria contrattuale di un determinato "mestiere", oltre ad essere materia riservata all'autonomia collettiva, incide, secondo la natura di contratto di diritto comune dei contratti collettivi oggi stipulati, solo sui lavoratori destinatari della regolazione contrattuale per libera adesione o per appartenenza di comparto. In questo ambito, peraltro, la applicazione della regola contrattuale è tendenzialmente generale e dunque non è ne' direttamente ne' indirettamente orientata a discriminare i lavoratori per ragione di nazionalità. Ove poi la tariffa contrattuale venga in rilievo perché assunta a parametro ragionevole di sufficienza e adeguatezza, l'operazione di ulteriore generalizzazione della normativa contrattuale e la estensione indiretta ex art. 36 Cost. della sua efficacia, esclude in modo ancora più radicale una funzione di "restrizione mirata" o di discriminazione diretta o indiretta comunque fondata. Ciò è tanto più chiaro ove si abbia riguardo alla funzione che la contrattazione collettiva di diritto comune italiano si è data in scostamento dalla funzione assunta dalla contrattazione sindacale di altri paesi. La contrattazione collettiva di diritto comune italiano non contiene clausole intese a chiudere il mercato del lavoro ai lavoratori non iscritti al sindacato e a negare l'estensione ai non iscritti della applicabilità dei "benefici" contrattati, ma si pone come contrattazione espansiva intesa a raggiungere la più generale estensione della sua efficacia. In altra prospettiva, la storia della contrattazione collettiva postcorporativa si è realizzata secondo principi di egualitarismo talora contestato come eccessivo, ma sempre all'opposto di qualsiasi discriminazione, così da doversi coerentemente escludere che proprio la regolazione collettiva menzionata nel ricorso per cassazione sia fonte di discriminazione diretta o indiretta.
In conclusione, mentre va accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato assorbito da tale accoglimento il secondo motivo, devono essere rigettati i restanti motivi del ricorso stesso. In relazione al motivo accolto la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa per l'esame delle questioni ivi prospettate ad altro giudice di merito, designato nella Corte d'appello di Brescia, che provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso;
dichiara assorbito il secondo motivo;
rigetta gli altri.
Cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Brescia.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2001