Sentenza 24 marzo 2009
Massime • 1
La procedura di notificazione prevista dall'art. 159 cod. proc. pen., dando luogo a una forma di conoscenza "legale" dell'atto, ha carattere eccezionale, in quanto limitata al solo caso in cui risulti impossibile l'esecuzione della notifica nelle forme ordinarie previste dall'art. 157 stesso codice, per essere rimasti ignoti, nonostante l'esperimento di ogni utile indagine, i luoghi di abitazione, di lavoro, di dimora e di recapito dell'imputato. Ne consegue che il giudice deve fare ricorso a tale modalità di notifica solo a seguito dell'accertamento rigoroso dell'impossibilità di rintracciare l'imputato, mediante ricerche appositamente delegate anche agli organi di polizia giudiziaria. (Fattispecie relativa a nota residenza del destinatario della notificazione presso un campo nomadi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/03/2009, n. 25598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25598 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 24/03/2009
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 1235
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 39501/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CR OR nato ad [...] il [...];
Avverso la sentenza 12.7.2005 della Corte d'Appello di Venezia;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE CRESCIENZO Ugo;
Sentite le conclusioni del Procuratore Generale Dott. TINDARI Baglione, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio. Udito il difensore avv.to PIERACCINI che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso.
OSSERVA
CR IO, per il tramite del proprio difensore ricorre per Cassazione avverso la sentenza 12 luglio 2005 con la quale la Corte d'Appello di Venezia, confermando la decisione del Tribunale di Venezia, lo condannava alla pena di anni due di reclusione e L.
1.000.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali per la violazione degli artt. 56 e 628 c.p.. Il ricorrente deduce: par. 1) vizio ex art. 606 c.p.p., lett. c), per inosservanza dell'art. 178 c.p.p., lett. c) poiché la notificazione dell'avviso dell'udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio sono state fatte irregolarmente con il rito degli irreperibili;
par. 2) vizio della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e), per non avere dato adeguata ed esauriente risposta ai motivi di appello proposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente segnala che le notificazioni dell'avviso della udienza preliminare e del susseguente decreto che dispone il giudizio sono state effettuate con il rito degli irreperibili in termini irregolari essendo di fatto dimorante presso il Campo nomadi di Legnano, via Rovigo n. 3 ed era colà dimorante anche alla data del dicembre del 1994, epoca nella quale la figlia frequentava la scuola elementare di Legnano ed essendo incomplete le ricerche effettuate.
Il motivo è fondato. La procedura di notificazione di cui all'art.159 c.p.p., dando luogo ad una forma di conoscenza "legale"
dell'atto, deve ritenersi del tutto eccezionale, in quanto limitata al solo caso in cui risulti impossibile fare eseguire la notificazione nelle forme ordinarie previste dall'art. 157 c.p.p., per essere rimasti ignoti, nonostante l'esperimento di ogni utile indagine, i luoghi di abitazione, di lavoro, di dimora e di recapito dell'imputato; ne consegue che il giudice deve fare ricorso a tale eccezionale forma di procedura solo a seguito dell'accertamento rigoroso dell'impossibilità di rintracciare l'imputato, mediante ricerche appositamente delegate anche agli organi di polizia giudiziaria, che nel caso di specie ben conoscevano il pervenuto. Nel caso di specie risulta che il pervenuto (noto alla polizia giudiziaria) era di fatto residente presso il campo nomadi di Legnano, v. Rovigo n. 3 come peraltro accertato dalla stessa polizia giudiziaria che ha svolto le indagini che hanno portato la Corte d'Appello a rimettere in termini il ricorrente per la proposizione della impugnazione.
Per tale ragione, in conformità delle conclusioni dello stesso Procuratore Generale, il motivo deve essere accolto e deve procedersi all'annullamento della sentenza d'Appello impugnata, nonché di quella di primo grado con rinvio degli atti al Tribunale di Venezia per un nuovo giudizio. L'accoglimento del primo motivo di gravame, rende superfluo la disamina degli ulteriori motivi.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nonché quella di primo grado e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Venezia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 marzo 2009. Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2009