Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/05/2002, n. 7119
CASS
Sentenza 16 maggio 2002

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L'art. 30 bis cod. proc. civ. (introdotto dalla legge n. 420 del 1998 e prevedente una particolare disciplina della competenza territoriale per le controversie in cui sia parte un magistrato esercente nel medesimo distretto di Corte d'Appello in cui si trova l'ufficio giudiziario che sarebbe altrimenti competente per territorio)è norma applicabile anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, senza che a ciò sia d'ostacolo il disposto dell'art. 5 (prevedente l'ultrattività della disciplina in materia di competenza e di giurisdizione vigente al momento della proposizione della domanda), atteso che il medesimo art. 30 bis citato contiene già in sè una deroga al suddetto art. 5 cod. proc. civ. laddove prevede che, se il magistrato parte nel giudizio è venuto successivamente ad esercitare nel distretto del quale fa parte l'ufficio giudiziario procedente, la competenza per territorio va nuovamente determinata secondo i criteri dettati dal comma precedente del medesimo articolo, onde deve ritenersi che il legislatore, in virtù delle particolari "ragioni" di determinazione della competenza territoriale in questione, abbia inteso svincolarla dal principio sancito dal citato art. 5 cod. proc. civ., norma che, contenendo una deroga alla disciplina generale, deve cedere a fronte di una successiva disposizione che, esplicitamente o implicitamente derogando alla norma derogatoria, riaffermi i principi generali in materia di successione delle leggi processuali nel tempo.

In tema di rilievo d'ufficio di fatti processuali, quando il potere - dovere del giudice è ancorato a precisi limiti temporali, l'unica sanzione processuale prevista per la relativa inottemperanza è l'impossibilità di esercizio di esso oltre il termine stabilito e perciò, in ultima analisi, l'"indifferenza" dell'ordinamento al fatto, quando esso non abbia formato oggetto di rilievo tempestivo, dovendosi pertanto escludere, in sede di impugnazione, anche l'astratta configurabilità di una censura avente ad oggetto l'inottemperanza del giudice ad un dovere di rilievo officioso che risulti limitato nel tempo, senza che, peraltro, ciò arrechi pregiudizio alle parti, che possono sempre eccepire, nel termine prescritto, il fatto oggetto di mancato rilievo, rendendo così sindacabile in sede di impugnazione la pronuncia che non statuisca o, in ipotesi, statuisca erroneamente sulla sollevata eccezione. (Fattispecie relativa a censura di omesso rilievo d'ufficio della incompetenza territoriale, rilievo soggetto, per le ipotesi di competenza territoriale inderogabile, al limite temporale fissato dall'art. 38 cod. proc. civ.).

La particolare competenza per territorio disciplinata dall'art. 30 bis cod. proc. civ. (introdotto dalla legge n. 420 del 1998) si configura come competenza inderogabile sia perché compiutamente e specificamente determinata dalla legge, sia perché, essendo applicabile a tutti i processi in cui è parte un giudice esercente nel medesimo distretto ove si trova l'ufficio giudiziario altrimenti competente per territorio, si pone come una competenza talmente "forte" da derogare qualsiasi altro "foro" previsto come inderogabile dal codice di rito.

Il condominio è un ente di gestione sfornito di personalità distinta da quella dei suoi componenti, onde il singolo condomino deve sempre considerarsi parte nella controversia tra il condominio e altri soggetti, anche se rappresentato ex mandato dell'amministratore. (Nella specie, in una controversia tra un condominio ed un soggetto che asseriva di aver svolto attività di portiere, la S.C. ha ritenuto, ai fini della competenza territoriale ex art. 30 bis cod. proc. civ., "parte" nel processo un giudice condomino del suddetto condominio).

Con riguardo alle controversie pendenti al momento di entrata in vigore della legge n. 420 del 1998 (introduttiva dall'art. 30 bis cod. proc. civ., norma applicabile ai procedimenti in corso e prevedente una nuova disciplina della competenza territoriale per i procedimenti in cui siano parti magistrati esercenti nel medesimo distretto in cui si trova l'ufficio giudiziario altrimenti competente per il procedimento), ove sia già stata tenuta la prima udienza di trattazione, il rilievo o l'eccezione di incompetenza territoriale sulla base della nuova disciplina possono intervenire nella prima udienza o nella prima difesa successive all'entrata in vigore di detta legge, atteso che, se è vero che l'applicabilità di una norma sopravvenuta ai processi in corso non può incidere su preclusioni già verificatesi o segmenti processuali già conclusi, è anche vero che quando la nuova disciplina attribuisce rilievo ad un fatto il cui "accadimento" è collocabile temporalmente sotto due diversi regimi giuridici, tale fatto, per il segmento temporale in cui esso si "verifica" sotto il nuovo regime (che gli attribuisce un rilievo negatogli dalla disciplina precedente) è da considerarsi come fatto "sopravvenuto", con tutte le relative conseguenze in ordine al maturare di preclusioni e decadenze.

Nel rito del lavoro, la produzione in appello di nuovi documenti (che si sottrae al divieto sancito dall'art. 467 cod. proc. civ.) esige, a pena di decadenza, che essi siano indicati specificamente nel ricorso dell'appellante o nella memoria dell'appellato e depositati unitamente a tali atti, in tal modo detti documenti restano sottratti ad una preventiva valutazione di indispensabilità (e perciò ad un provvedimento di ammissione), e soggetti soltanto al normale giudizio di rilevanza in sede di decisione della causa.

Il mancato esercizio dei poteri istruttori del giudice (previsti, nel rito del lavoro, dall'art. 421 cod. proc. civ.), anche in difetto di espressa motivazione sul punto, non è sindacabile in sede di legittimità se non si traduce in un vizio di illogicità della sentenza; la deducibilità della omessa attivazione dei poteri istruttori come vizio motivazionale e non come errore in procedendo, impedendo al giudice di legittimità l'esame diretto degli atti, impone al ricorrente che muova alla sentenza impugnata siffatta censura di riportare testualmente, in omaggio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, tutti quegli elementi (emergenti dagli atti ed erroneamente non presi in considerazione dal giudice di merito) dai quali era desumibile la sussistenza delle condizioni necessarie per l'esercizio degli invocati poteri. In particolare, il ricorrente deve riportare in ricorso gli atti processuali dai quali emergeva l'esistenza di una "pista probatoria", ossia l'esistenza di fatti o mezzi di prova idonei a sorreggere le sue ragioni con carattere di decisività (rispetto ai quali avrebbe potuto e dovuto esplicarsi l'officiosa attività di integrazione istruttoria demandata al giudice di merito), e deve altresì allegare di avere nel giudizio di merito espressamente e specificamente richiesto l'intervento officioso, posto che, onde non sovrapporre la volontà del giudicante a quella delle parti in conflitto di interessi e non valicare il limite obbligato della terzietà, è necessario che l'esplicazione dei poteri istruttori del giudice venga specificamente sollecitata dalla parte con riguardo alla richiesta di una integrazione probatoria qualificata.

Commentario1

  • 1Contratto di portierato
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 3 febbraio 2021

    Questa voce è stata curata da Andrea Leone D'Agata Scheda sintetica Il portierato è un rapporto di lavoro subordinato contraddistinto da alcuni elementi di specialità. In prima approssimazione, tra le peculiarità del rapporto di cui si dice devono essere ricordate: il contesto in cui viene svolta l'attività lavorativa (essenzialmente: un condominio); le mansioni svolte (vigilanza dello stabile, apertura e chiusura del portone, pulizia e manutenzione dell'immobile, distribuzione della corrispondenza, sorveglianza dell'uso del citofono); la retribuzione (al portiere spetta un salario mensile, alcune indennità specifiche previste dal contratto collettivo e, soprattutto, l'alloggio …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/05/2002, n. 7119
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7119
Data del deposito : 16 maggio 2002

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