Sentenza 16 maggio 2002
Massime • 7
L'art. 30 bis cod. proc. civ. (introdotto dalla legge n. 420 del 1998 e prevedente una particolare disciplina della competenza territoriale per le controversie in cui sia parte un magistrato esercente nel medesimo distretto di Corte d'Appello in cui si trova l'ufficio giudiziario che sarebbe altrimenti competente per territorio)è norma applicabile anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, senza che a ciò sia d'ostacolo il disposto dell'art. 5 (prevedente l'ultrattività della disciplina in materia di competenza e di giurisdizione vigente al momento della proposizione della domanda), atteso che il medesimo art. 30 bis citato contiene già in sè una deroga al suddetto art. 5 cod. proc. civ. laddove prevede che, se il magistrato parte nel giudizio è venuto successivamente ad esercitare nel distretto del quale fa parte l'ufficio giudiziario procedente, la competenza per territorio va nuovamente determinata secondo i criteri dettati dal comma precedente del medesimo articolo, onde deve ritenersi che il legislatore, in virtù delle particolari "ragioni" di determinazione della competenza territoriale in questione, abbia inteso svincolarla dal principio sancito dal citato art. 5 cod. proc. civ., norma che, contenendo una deroga alla disciplina generale, deve cedere a fronte di una successiva disposizione che, esplicitamente o implicitamente derogando alla norma derogatoria, riaffermi i principi generali in materia di successione delle leggi processuali nel tempo.
In tema di rilievo d'ufficio di fatti processuali, quando il potere - dovere del giudice è ancorato a precisi limiti temporali, l'unica sanzione processuale prevista per la relativa inottemperanza è l'impossibilità di esercizio di esso oltre il termine stabilito e perciò, in ultima analisi, l'"indifferenza" dell'ordinamento al fatto, quando esso non abbia formato oggetto di rilievo tempestivo, dovendosi pertanto escludere, in sede di impugnazione, anche l'astratta configurabilità di una censura avente ad oggetto l'inottemperanza del giudice ad un dovere di rilievo officioso che risulti limitato nel tempo, senza che, peraltro, ciò arrechi pregiudizio alle parti, che possono sempre eccepire, nel termine prescritto, il fatto oggetto di mancato rilievo, rendendo così sindacabile in sede di impugnazione la pronuncia che non statuisca o, in ipotesi, statuisca erroneamente sulla sollevata eccezione. (Fattispecie relativa a censura di omesso rilievo d'ufficio della incompetenza territoriale, rilievo soggetto, per le ipotesi di competenza territoriale inderogabile, al limite temporale fissato dall'art. 38 cod. proc. civ.).
La particolare competenza per territorio disciplinata dall'art. 30 bis cod. proc. civ. (introdotto dalla legge n. 420 del 1998) si configura come competenza inderogabile sia perché compiutamente e specificamente determinata dalla legge, sia perché, essendo applicabile a tutti i processi in cui è parte un giudice esercente nel medesimo distretto ove si trova l'ufficio giudiziario altrimenti competente per territorio, si pone come una competenza talmente "forte" da derogare qualsiasi altro "foro" previsto come inderogabile dal codice di rito.
Il condominio è un ente di gestione sfornito di personalità distinta da quella dei suoi componenti, onde il singolo condomino deve sempre considerarsi parte nella controversia tra il condominio e altri soggetti, anche se rappresentato ex mandato dell'amministratore. (Nella specie, in una controversia tra un condominio ed un soggetto che asseriva di aver svolto attività di portiere, la S.C. ha ritenuto, ai fini della competenza territoriale ex art. 30 bis cod. proc. civ., "parte" nel processo un giudice condomino del suddetto condominio).
Con riguardo alle controversie pendenti al momento di entrata in vigore della legge n. 420 del 1998 (introduttiva dall'art. 30 bis cod. proc. civ., norma applicabile ai procedimenti in corso e prevedente una nuova disciplina della competenza territoriale per i procedimenti in cui siano parti magistrati esercenti nel medesimo distretto in cui si trova l'ufficio giudiziario altrimenti competente per il procedimento), ove sia già stata tenuta la prima udienza di trattazione, il rilievo o l'eccezione di incompetenza territoriale sulla base della nuova disciplina possono intervenire nella prima udienza o nella prima difesa successive all'entrata in vigore di detta legge, atteso che, se è vero che l'applicabilità di una norma sopravvenuta ai processi in corso non può incidere su preclusioni già verificatesi o segmenti processuali già conclusi, è anche vero che quando la nuova disciplina attribuisce rilievo ad un fatto il cui "accadimento" è collocabile temporalmente sotto due diversi regimi giuridici, tale fatto, per il segmento temporale in cui esso si "verifica" sotto il nuovo regime (che gli attribuisce un rilievo negatogli dalla disciplina precedente) è da considerarsi come fatto "sopravvenuto", con tutte le relative conseguenze in ordine al maturare di preclusioni e decadenze.
Nel rito del lavoro, la produzione in appello di nuovi documenti (che si sottrae al divieto sancito dall'art. 467 cod. proc. civ.) esige, a pena di decadenza, che essi siano indicati specificamente nel ricorso dell'appellante o nella memoria dell'appellato e depositati unitamente a tali atti, in tal modo detti documenti restano sottratti ad una preventiva valutazione di indispensabilità (e perciò ad un provvedimento di ammissione), e soggetti soltanto al normale giudizio di rilevanza in sede di decisione della causa.
Il mancato esercizio dei poteri istruttori del giudice (previsti, nel rito del lavoro, dall'art. 421 cod. proc. civ.), anche in difetto di espressa motivazione sul punto, non è sindacabile in sede di legittimità se non si traduce in un vizio di illogicità della sentenza; la deducibilità della omessa attivazione dei poteri istruttori come vizio motivazionale e non come errore in procedendo, impedendo al giudice di legittimità l'esame diretto degli atti, impone al ricorrente che muova alla sentenza impugnata siffatta censura di riportare testualmente, in omaggio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, tutti quegli elementi (emergenti dagli atti ed erroneamente non presi in considerazione dal giudice di merito) dai quali era desumibile la sussistenza delle condizioni necessarie per l'esercizio degli invocati poteri. In particolare, il ricorrente deve riportare in ricorso gli atti processuali dai quali emergeva l'esistenza di una "pista probatoria", ossia l'esistenza di fatti o mezzi di prova idonei a sorreggere le sue ragioni con carattere di decisività (rispetto ai quali avrebbe potuto e dovuto esplicarsi l'officiosa attività di integrazione istruttoria demandata al giudice di merito), e deve altresì allegare di avere nel giudizio di merito espressamente e specificamente richiesto l'intervento officioso, posto che, onde non sovrapporre la volontà del giudicante a quella delle parti in conflitto di interessi e non valicare il limite obbligato della terzietà, è necessario che l'esplicazione dei poteri istruttori del giudice venga specificamente sollecitata dalla parte con riguardo alla richiesta di una integrazione probatoria qualificata.
Commentario • 1
- 1. Contratto di portieratoMauro · https://www.wikilabour.it/ · 3 febbraio 2021
Questa voce è stata curata da Andrea Leone D'Agata Scheda sintetica Il portierato è un rapporto di lavoro subordinato contraddistinto da alcuni elementi di specialità. In prima approssimazione, tra le peculiarità del rapporto di cui si dice devono essere ricordate: il contesto in cui viene svolta l'attività lavorativa (essenzialmente: un condominio); le mansioni svolte (vigilanza dello stabile, apertura e chiusura del portone, pulizia e manutenzione dell'immobile, distribuzione della corrispondenza, sorveglianza dell'uso del citofono); la retribuzione (al portiere spetta un salario mensile, alcune indennità specifiche previste dal contratto collettivo e, soprattutto, l'alloggio …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/05/2002, n. 7119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7119 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MASSIMO GENGHINI - Presidente -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI AMOROSO - Consigliere -
Dott. CAMILLA DI IASI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI UI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 217, presso lo studio dell'avvocato LEONILDA MARI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCA BRUNETTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONDOMINIO "PARCO DE STEFANO", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR 10, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO ANGELINI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIORGIO POLVERINO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 531/99 del UN di SALERNO, depositata il 19/05/99 R.G.N. 228/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/02 dal Consigliere Dott. Camilla DI IASI;
udito l'Avvocato MARI LEONILDA;
udito l'Avvocato ANGELINI per delega POLVERINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Condominio "Parco De Stefano" impugnava dinanzi al UN di Salerno in funzione di giudice del lavoro la sentenza pretorile che lo aveva condannato al pagamento, in favore di LU GR, di una somma di danaro a titolo di spettanze lavorative.
Il UN adito accoglieva l'appello e, riformando la sentenza pretorile, rigettava la domanda avanzata in primo grado dal GR, in particolare rilevando che dalle risultanze probatorie non emergeva la sussistenza, nel periodo in contestazione, di un rapporto di portierato tra il predetto condominio ed il GR.
Avverso tale decisione LU GR propone ricorso per cassazione, successivamente illustrato dal deposito di memoria;
resiste con - controricorso il condominio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo dei sei motivi di ricorso il GR censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 30 bis c.p.c., introdotto dalla L. n. 420 del 1998, in particolare rilevando che il UN avrebbe dovuto d'ufficio dichiarare la propria incompetenza territoriale, posto che del Condominio "Parco De Stefano" risultava far parte un magistrato che esercitava le proprie funzioni nello stesso distretto di corte d'appello nel quale era compreso l'ufficio giudiziario procedente.
La censura è infondata, ancorché per ragioni diverse da quelle esposte nel controricorso dal condominio resistente. È infatti innanzitutto da rilevare che, diversamente da quanto ritenuto dal controricorrente, per costante giurisprudenza di questo giudice di legittimità, il condominio è un ente di gestione sfornito di personalità distinta da quella dei suoi componenti, onde il singolo condomino deve considerarsi parte nella controversia tra il condominio ed altri soggetti, tant'è che, ove egli intervenga personalmente nel processo promosso dall'amministratore per far valere diritti della collettività condominiale, non può essere considerato un terzo che si intromette in una controversia tra estranei, essendo invece una delle parti originarie determinatasi a far valere direttamente le proprie ragioni, altrimenti rappresentate ex mandato dall'amministratore (v., tra le altre, in termini, Cass. sez. 2^ n. 826 del 1997 RV 502069). È inoltre da rilevare che l'art. 30 bis c.p.c. introdotto dalla citata n. 420 del 1998 è norma processuale, come tale immediatamente applicabile anche ai processi in corso, in difetto di previsione di una specifica disciplina transitoria e salvo diversa disposizione espressa, e che nessuna deroga espressa ai principi generali in materia di modificazione della disciplina processuale nel tempo è contenuta nella predetta legge n. 420 con riguardo all'introduzione dell'art. 30 bis c.p.c., mentre vi è espressa previsione in tal senso con riguardo alla modifica dell'art. 11 c.p.p., posto che l'art. 8 della citata legge dispone che l'art. 11 c.p.p., come modificato dall'art. 1 della legge medesima, si applica ai procedimenti relativi a reati commessi successivamente all'entrata in vigore della legge in questione.
Nè potrebbe ritenersi che la previsione di inapplicabilità delle nuove disposizioni in materia di competenza ai procedimenti civili in corso sia stata ritenuta superflua in virtù del disposto dell'art. 5 c.p.c., secondo il quale la competenza si determina con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, con conseguente irrilevanza dei mutamenti intervenuti in un momento successivo.
Lo stesso art. 30 bis c.p.c., come introdotto dalla citata L. n. 420, infatti, contiene già in sè una deroga al principio sancito dall'art. 5 c.p.c., nel momento in cui, al secondo comma, prevede che, se nel distretto determinato ai sensi del comma precedente "il magistrato è venuto ad esercitare le proprie funzioni successivamente alla sua chiamata in giudizio, è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di Corte d'appello individuato ai sensi dell'art. 11 c.p.p. con riguardo alla nuova destinazione", essendo pertanto evidente che, con riguardo alla competenza determinata ai sensi del primo comma dell'art. 30 bis cit., non sono irrilevanti i mutamenti (nella specie, dello stato di fatto) intervenuti successivamente alla proposizione della domanda. Deve dunque ritenersi che il legislatore, in virtù delle particolari "ragioni" di determinazione della competenza territoriale in questione, abbia inteso svincolarla dal principio sancito in materia dall'art. 5 c.p.c., norma che, contenendo una deroga alla disciplina generale, deve cedere a fronte di successiva disposizione che, esplicitamente o implicitamente derogando alla norma "derogatoria", riaffermi la portata dei principi generali in materia di successione delle leggi processuali nel tempo.
Non possono, peraltro, trarsi argomenti in senso contrario dall'ordinanza n. 216 del 2001 con la quale la Corte Costituzionale, investita della questione di legittimità costituzionale degli articoli da 18 a 35 c.p.c. nella parte in cui non prevedono l'applicabilità dell'art. 30 bis c.p.c. anche ai procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore della L. n. 420 del 1998 che tale articolo ha introdotto, l'ha ritenuta manifestamente infondata, affermando che la scelta in ordine all'applicabilità o meno di nuove norme processuali ai giudizi in corso rientra nella discrezionalità del legislatore, salvo il rispetto della ragionevolezza e degli altri principi costituzionali.
Invero, essendo attribuito alla Corte Costituzionale il giudizio sulla legittimità costituzionale delle leggi e non l'interpretazione delle medesime (riservata invece al giudice chiamato ad applicarle), il fatto che la Corte abbia ritenuto manifestamente infondata la questione relativa alla mancata previsione dell'applicabilità dell'art. 30 bis c.p.c. anche ai processi in corso non significa che essa abbia in tal modo condiviso ed avallato tale interpretazione, essendosi limitata ad esercitare il proprio sindacato sulla scorta della prospettazione contenuta nell'ordinanza di rimessione e perciò ad escludere l'illegittimità costituzionale delle norme, siccome interpretate dal giudice remittente.
Deve inoltre ritenersi che, contrariamente a quanto sostenuto dal controricorrente, quella individuata dall'art. 30 bis c.p.c. si configura come competenza territoriale inderogabile, sia perché compiutamente e specificamente determinata dalla legge, sia perché essa si pone, all'evidenza, come una competenza talmente "forte" da derogare qualsiasi altro "foro" altrimenti previsto dallo stesso codice processuale come inderogabile, posto che i criteri indicati dall'art. 30 bis sono applicabili in ogni causa civile in cui sia comunque parte un magistrato esercente nello stesso distretto in cui si svolge il processo, e perciò anche nelle controversie per le quali sia prevista una competenza territoriale inderogabile (ad esempio, tra le altre, le cause matrimoniali, quelle in materia di lavoro, quelle di esecuzione forzata e relativa opposizione, o quelle in cui, essendo parte una amministrazione dello Stato, la competenza territoriale è inderogabilmente determinata sulla base delle leggi speciali richiamate dall'art. 25 c.p.c.). La ritenuta inderogabilità della competenza prevista dall'art. 30 bis c.p.c. non comporta però che il rilievo o l'eccezione di incompetenza possano intervenire in ogni stato e grado del giudizio, posto che, a norma dell'art. 38 c.p.c., come sostituito dall'art. 4 L. n. 353 del 1990, l'incompetenza territoriale, anche nei casi previsti dall'art. 28 c.p.c., può essere rilevata (o eccepita) non oltre la prima udienza di trattazione, e che il suddetto art. 38 c.p.c. è in vigore a decorrere dal 30 aprile 1995, ed è pertanto senza dubbio applicabile alla presente controversia, che risulta introdotta in primo grado con ricorso notificato il 31.1.1996. Pertanto, rilevato che la legge introduttiva di tale articolo è successiva alla prima udienza di trattazione tenuta nel presente processo e che, non essendo applicabile, per quanto sopraesposto, l'art. 5 c.p.c., non è configurabile una ultrattività della disciplina sulla competenza vigente al momento della proposizione della domanda, occorre ora procedere ad una corretta applicazione dei principi che regolano la successione delle leggi processuali nel tempo con riguardo alle controversie pendenti.
Invero, il fatto che la nuova norma processuale sia immediatamente applicabile ai processi in corso significa soltanto che essa interviene a disciplinare detti processi, dal momento della sua entrata in vigore, nello stato in cui essi si trovano, non anche che tale norma possa, retroattivamente, travolgere preclusioni e decadenze già verificatesi o comunque incidere su segmenti processuali già conclusi.
Pertanto, alla stregua del principio tempus regit actum, dovrebbe concludersi che, una volta tenutasi la prima udienza di trattazione nel vigore di una determinata disciplina processuale, il sopravvenire di una diversa disciplina non possa far "regredire" il processo o in ogni caso consentire attività che andavano effettuate in una fase processuale ormai conclusa.
Tuttavia, quando il fatto cui la nuova disciplina attribuisce rilievo non è accadimento storico il cui "verificarsi" (al di là del possibile protrarsi dei suoi effetti) si esaurisca in un tempo determinato, ma è, come nella specie, uno "status", il cui "verificarsi" non è collocabile solo sotto la previgente disciplina processuale, ma continua a rinnovarsi nel tempo, esso, per il segmento temporale in cui "accade" sotto il vigore della nuova normativa, deve essere considerato alla stregua di un fatto sopravvenuto.
È vero che tale fatto "accadeva" anche nel momento in cui si teneva la prima udienza di trattazione (con relativo verificarsi di preclusioni al suo rilievo e/o alla sua eccepibilità), ma è anche vero che in quel momento tale fatto era "indifferente" per l'ordinamento e non poteva perciò costituire oggetto di rilievo o di eccezione, onde esso va preso in considerazione non dal momento in cui comincia ad "accadere", ma dal momento in cui il suo "accadere" comincia ad essere rilevante per l'ordinamento.
L'ininfluenza del verificarsi del fatto nel vigore di un regime giuridico che non gli attribuisce rilievo, comporta pertanto che il giuridico che invece tale rilievo gli attribuisce sia parificabile ad un "sopravvenire", onde, alla stregua dell'orientamento espresso in proposito da questa Corte (v. per tutte S.U. n. 1099 del 1998), il rilievo o l'eccezione di incompetenza territoriale fondati su tale fatto "sopravvenuto" potevano (e dovevano) intervenire, benché dopo la prima udienza di trattazione, nel primo atto o nella prima udienza seguenti l'entrata in vigore della nuova disciplina, perciò, quantomeno, in occasione dell'udienza di discussione (tenutasi il 13.4.99), circostanza che non si è verificata, con l'effetto di "radicare" definitivamente la competenza del giudice adito, rendendola non più discutibile.
Tanto premesso al fine di inquadrare correttamente i problemi sottoposti all'esame di questa Corte, anche in relazione alle numerose questioni sollevate dal controricorrente, e venendo ora più direttamente alla censura proposta, con la quale il ricorrente si duole, appunto, del mancato rilievo officioso, da parte del giudice, della propria incompetenza territoriale, è da rilevare che, per quanto sopra esposto, detta censura va ora esaminata in una diversa prospettiva, cioè come doglianza di mancata effettuazione del rilievo officioso entro il termine prescritto (nella specie, la prima udienza successiva all'entrata in vigore della legge n. 420 del 1998). La precisazione non è di poco momento, ove si consideri che il problema della sindacabilità in sede di impugnazione del mancato rilievo (e perciò l'apprezzabilità di esso come vizio della decisione impugnata), pone la questione della natura del rilievo medesimo (ossia della sua configurabilità come potere o dovere del giudice), questione che va risolta innanzitutto distinguendo il rilievo avente ad oggetto fatti "sostanziali", da quello avente ad oggetto fatti "processuali", distinzione che, con riguardo alla corrispondente attività delle parti, viene comunemente effettuata facendo riferimento alle eccezioni cd. "di merito" e "di rito". Per quanto riguarda il rilievo cd. "di merito", non può esservi dubbio che esso si configuri come un dovere, posto che rilevare un fatto significa attribuirgli rilievo ai fini della decisione (sempre che esso sia stato ritualmente e tempestivamente acquisito al processo). Il rilievo dei fatti costitutivi e di quelli impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa azionata (questi ultimi solo nel caso in cui non siano riservati ad eccezione di parte), si identifica pertanto col dovere di decidere su tutta la domanda (e non oltre i limiti di essa), tenendo conto di tutti (e solo) i fatti a tal fine "rilevanti" che risultino dal processo e non siano riservati ad eccezione di parte: l'inottemperanza a tale dovere si riflette perciò sempre in una decisione viziata, come tale sindacabile in sede di impugnazione, essendo peraltro evidente che il dovere di rilievo in esame, sostanziandosi, in ultima analisi, nel dovere di decidere la controversia facendo derivare dai fatti acquisiti al processo le conseguenze previste dalla legge, non può essere ancorato ad alcun limite temporale.
Il rilievo cd. "di rito" può, invece, in alcuni casi, come quello previsto dall'art. 38 c.p.c., essere ancorato a precisi limiti temporali;
ciò non significa che esso si configuri come un potere, ma piuttosto che il dovere (e il correlativo potere) di rilievo è, in tali casi, limitato entro un ambito temporale prevalutato dal legislatore, ambito oltre il quale non il rilievo o la sua omissione, bensì lo stesso fatto potenzialmente oggetto di rilievo, cede, nell'apprezzamento del legislatore, a fronte di altre esigenze (quali la celerità, l'economia, la "stabilità" dei rapporti processuali). In tali ipotesi, l'unica "sanzione" processuale prevista per l'inottemperanza al dovere di rilievo è l'impossibilità di esercizio di esso oltre il termine stabilito, e, perciò, in ultima analisi, "l'indifferenza" al fatto stesso, quando esso non abbia formato oggetto di rilievo tempestivo, dovendosi perciò escludere anche l'astratta configurabilità, in sede di impugnazione, di una censura avente ad oggetto l'inottemperanza del giudice ad un dovere di rilievo officioso che risulti limitato nel tempo, senza che ciò arrechi pregiudizio alle parti, che possono sempre eccepire, nel termine prescritto, il fatto oggetto di mancato rilievo, rendendo così sindacabile in sede di impugnazione la pronuncia che non statuisca, in ipotesi, statuisca erroneamente sulla sollevata eccezione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il motivo di ricorso in esame deve essere rigettato.
Col secondo motivo di ricorso il GR censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 c.c. e 36 Cost., nonché per vizio di ultrapetizione, in particolare rilevando, nella seconda parte del motivo, che il giudice di merito avrebbe errato nel ritenere l'assunzione a titolo gratuito da parte del GR di un'obbligazione di lavoro dipendente nei confronti del condominio, posto che la gratuità delle prestazioni di lavoro è ammissibile solo quando sia ravvisabile uno scopo di solidarietà sociale, economica, politica, ovvero uno scopo di partecipazione allo svolgimento di attività religiosa.
La censura è infondata, posto che in sentenza non è stata affatto affermata la configurabilità, tra il condominio ed il GR, di un rapporto prevedente l'obbligazione a carico del secondo di una prestazione lavorativa a titolo gratuito in favore del primo, essendosi il giudice di merito limitato a sottolineare che la prova di alcune attività svolte dal GR all'interno del condominio non indicava in maniera univoca la sussistenza di un rapporto di lavoro (a titolo oneroso o gratuito), potendo essa trovare spiegazioni diverse, quali, ad esempio, un'iniziativa personale del GR medesimo;
lungi dal configurare un'ipotesi di rapporto con prestazione di lavoro a titolo gratuito, il UN ha, anzi, evidenziato le perplessità nascenti da un rapporto di lavoro asseritamente protrattosi per ben nove anni in assenza di retribuzione e senza che risultino richieste in tal senso da parte del lavoratore.
Nella prima parte del medesimo secondo motivo, inoltre, il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che nella fattispecie non emergesse la prova di alcun assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro, non tenendo conto che nel rapporto di portinato il predetto assoggettamento può ravvisarsi anche nel controllo esercitato dai singoli condomini.
La censura, ove configurata come denuncia di errore di diritto, non coglie nel segno, posto che non risulta affatto che la sentenza impugnata abbia espressamente affermato che il potere direttivo del datore di lavoro-condominio non possa esercitarsi anche mediante il controllo dei singoli condomini, essendosi essa limitata ad affermare che dall'istruttoria espletata non emergeva la prova dell'esercizio di un potere direttivo e di controllo da parte datoriale. Più che come denuncia di errore di diritto, pertanto, la censura va letta come denuncia di un vizio motivazionale della sentenza impugnata in relazione alla valutazione delle prove, e come tale può essere esaminata unitamente al terzo e al quarto motivo di ricorso, con i quali, appunto, si censura la sentenza per vizi di motivazione anche con riguardo all'accertamento dei fatti e alla valutazione del materiale probatorio.
In particolare, col terzo motivo il ricorrente si duole che il UN, partendo dall'apodittica affermazione della insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il condominio ed il GR, abbia ritenuto che le prestazioni rese da quest'ultimo fossero dettate da cortesia o interesse personale e avessero comunque carattere spontaneistico e gratuito, mentre, secondo il ricorrente, "sarebbe stato più logico ritenere" che il condominio consentiva al GR di continuare ad occupare l'alloggio del portiere in cambio della sua prestazione lavorativa. La censura è inammissibile. È innanzitutto da rilevare che il giudice d'appello non ha aprioristicamente affermato che le prestazioni rese dal GR avevano carattere spontaneistico e gratuito, essendosi invece limitato a sottolineare come la prova di alcune attività effettuate dal GR all'interno del condominio (in mancanza di altre prove determinanti ed in presenza di elementi probatori di segno contrario) non testimoniava in modo univoco della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, potendo le suddette attività essere state effettuate dal GR anche spontaneamente e per una serie di motivazioni diverse dalla sussistenza di un rapporto di lavoro, quali, ad esempio, l'interesse personale o la cortesia verso qualche condomino, essendo verosimile che il GR, già portiere in quel condominio, abitando ancora nell'alloggio condominiale, potesse spontaneamente innaffiare talvolta le piante o, ad esempio, ricevere da qualche condomino bollette da consegnare all'amministratore. In tali termini, la motivazione della sentenza impugnata non si pone in contrasto con criteri logici, ne' consta di argomentazioni contraddittorie, tali da elidersi a vicenda e da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico seguito. A fronte di tale congrua motivazione, la censura del ricorrente, lungi dall'indicare specificamente i punti decisivi della controversia non (o male) valutati dal giudice di merito, si risolve inammissibilmente nella mera contrapposizione di una ricostruzione degli elementi probatori diversa da quella operata dal giudice d'appello.
Col quarto motivo di ricorso, sempre denunciando vizio di motivazione, il ricorrente si duole in particolare che il UN non abbia tenuto conto di alcune prove testimoniali, ne abbia mal valutato altre, omettendo una considerazione comparativa degli elementi probatori, ed abbia, infine, attribuito rilievo ad una prova documentale non ammessa dal collegio.
L'ultima parte della censura (relativa alla prova documentale), viene ripresa e più ampiamente esposta nel successivo quinto motivo e pertanto sarà esaminata in sede di trattazione di tale motivo. La parte della censura relativa alla valutazione della Prova testimoniale è, invece, inammissibilmente generica, posto che il ricorrente non indica specificamente quali circostanze emergenti dalle prove testimoniali siano state non o mal valutate dal giudice di merito, ne' chiarisce perché le suddette circostanze dovrebbero ritenersi decisive, ossia tali da determinare, ove debitamente valutate, una decisione diversa da quella adottata. È peraltro da rilevare che, in omaggio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il ricorrente avrebbe dovuto riportare testualmente tutte le prove testimoniali della cui omessa o insufficiente valutazione si duole (per consentire al giudice di legittimità di rilevare, senza ricorrere ad altre fonti, la decisività delle circostanze da esse emergenti), laddove, invece, nel motivo viene riportata testualmente solo la seguente frase, attribuita al teste Rispoli: "Il GR sapevo che era il portiere dello stabile", frase che, isolata dal contesto nel quale è stata pronunciata e dai necessari riferimenti temporali, è ben lontana dal presentarè le caratteristiche di "decisività" richieste dall'art. 360 n. 5 c.p.c., anche in considerazione del fatto che, prima del periodo in contestazione, il GR aveva pacificamente svolto le mansioni di portiere presso il condominio "Parco De Stefano". Col quinto motivo di ricorso il GR censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 437 c.p.c., in particolare rilevando che erroneamente il giudice di merito avrebbe ritenuto validi e rilevanti i documenti prodotti in appello dal condominio, in mancanza di un regolare provvedimento di ammissione di tali documenti.
La censura è infondata.
Secondo il costante orientamento di questo giudice di legittimità, infatti, nel rito del lavoro la produzione in appello di nuovi documenti (che si sottrae al divieto sancito dal primo comma dell'art. 437 c.p.c.) esige, a pena di decadenza, che essi siano specificamente indicati nel ricorso dell'appellante o nella memoria difensiva dell'appellato e depositati unitamente a tali atti, restando in tal caso detti documenti sottratti ad una preventiva valutazione di indispensabilità (e perciò ad un provvedimento di "ammissione") e soggetti soltanto al normale giudizio di rilevanza in sede di decisione della causa, laddove un provvedimento di "autorizzazione" del giudice è necessario soltanto per la produzione di documenti "sopravvenuti" al deposito del ricorso e della memoria, o anche anteriori, ove la produzione di essi sia giustificata dallo sviluppo assunto dalla vicenda processuale successivamente alla presentazione del ricorso e della memoria predetti (v. da ultimo, tra le altre, Cass. n. 7948 del 2000 RV 537493; n. 5596 del 2000 RV 6144;
n. 14690 del 1999 RV 532597 e, in precedenza, S.U. n. 9199 del 1990 RV 469195).
Deve pertanto ritenersi che la prova documentale prodotta dal Condominio con l'atto introduttivo dell'impugnazione sia stata ritualmente acquisita al giudizio d'appello e valutata in sede di decisione, non essendovi alcuna necessità di un esplicito provvedimento di ammissione.
Tale documentazione è costituita da una denuncia-querela a firma del GR, e quest'ultimo, nella seconda parte del quarto motivo di ricorso (il cui esame è stato rinviato a questa sede per ragioni di ordine espositivo), censura la sentenza impugnata per aver attribuito a tale atto "sicuro valore confessorio".
La censura è infondata.
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, la confessione stragiudiziale resa ad un terzo (come, ad esempio, le dichiarazioni rese ad organi di polizia giudiziaria o contenute in atti ad essa diretti), pur non costituendo una prova legale (come la confessione giudiziale o quella stragiudiziale resa alla parte o a chi la rappresenta), non è tuttavia valutabile alla stregua di un mero indizio, essendo invece un mezzo di prova diretta che può essere liberamente apprezzato dal giudice e sul quale quest'ultimo può fondare, anche in via esclusiva, il proprio convincimento. (V. in tal senso Cass. Sez. L. n. 4608 del 2000 RV 535583; sez. 3^ n. 9368 del 2000 RV 538478; Sez. L. n. 10825 del 2000 RV 539599). Tanto premesso, non risulta che il giudice di secondo grado abbia attribuito valore di prova legale alle dichiarazioni contenute nella documentazione acquisita, risultando invece dalla sentenza che egli abbia liberamente valutato tale documentazione unitamente agli altri elementi di prova acquisiti al processo.
Peraltro, nella denuncia-querela de qua il GR affermava di non essere più portiere del condominio "Parco De Stefano" essendosi posto in pensione e correttamente è stato attribuito a tale dichiarazione valore confessorio, posto che, a norma dell'art. 2730 c.c., la confessione è una dichiarazioni che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte, fermo restando che tale dichiarazione, ove non resa in giudizio, o, se stragiudiziale, non resa alla controparte o a chi la rappresenta, non può assumere (come nella specie non ha assunto) valore di prova legale.
Col sesto e ultimo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., in particolare rilevando che il giudice d'appello, ritenuto che il GR non aveva sufficientemente provato i fatti costitutivi della propria pretesa, avrebbe dovuto, in omaggio al principio di "ricerca della verità reale" che, nel rito del lavoro, competerà il principio dispositivo, provvedere d'ufficio all'acquisizione di ulteriori elementi di prova, sollecitati dal materiale istruttorio in atti, al fine di superare le incertezze in ordine ai fatti costitutivi del diritto in contestazione, anche tenuto conto del fatto che il primo grado erano stati ammessi solo tre dei quindici testi indicati dal GR.
La censura è inammissibile.
È innanzitutto da rilevare che, per costante giurisprudenza di questo giudice di legittimità, il potere-dovere del giudice di provvedere d'ufficio agli atti istruttori necessari a superare eventuali incertezze sussiste solo nell'ipotesi in cui le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine e cionondimeno il giudice reputi non sufficienti le prove già acquisite. Tali condizioni non risultano nel caso di specie, posto che il giudice d'appello non si è limitato ad affermare che quanto addotto dal GR non era sufficiente a provare inequivocamente il dedotto rapporto di portierato, ma ha altresì aggiunto che, al contrario, numerose risultanze, specie documentali, contrastavano nettamente tale prospettazione (v. sentenza impugnata pag. 10). Peraltro, nel corpo della sentenza, l'"insufficienza", delle prove offerte dal GR risulta evidenziata sotto il profilo qualitativo e non quantitativo, nel senso che nessuna delle prove addotte era da ritenersi "inequivoca", onde, anche alla luce delle prove ritenute, invece, di chiaro segno contrario, non si può affermare che nella specie si fosse in presenza di un quadro probatorio "significativo" a fronte del quale una eventuale residua incertezza fosse superabile con l'intervento officioso del giudice.
Tanto premesso, è da evidenziare che il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi del giudice non è sindacabile in sede di legittimità, anche in assenza di espressa motivazione sul punto, se non si traduca in un vizio di illogicità della sentenza (v. in tal senso, tra numerose altre, Cass. n. 6644 del 1995 RV 492827; n. 310 del 1998 RV 511586, citata dal medesimo ricorrente, e n. 10658 del 1999 RV 530280).
La deducibilità dell'omessa attivazione dei poteri istruttori officiosi del giudice non come "error in procedendo", bensì solo sotto il profilo del vizio motivazionale, comporta che questo giudice non è abilitato all'esame diretto degli atti di causa, con conseguente onere per il ricorrente, in omaggio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di riportare testualmente quegli elementi (emergenti dagli atti ed erroneamente non presi in considerazione dal giudice di merito) dai quali era desumibile la sussistenza di tutte le condizioni necessarie per l'esercizio degli invocati poteri officiosi.
Pertanto il ricorrente avrebbe dovuto in ricorso quanto meno allegare di avere in appello espressamente e specificamente richiesto l'intervento officioso del giudice, posto che, onde non sovrapporre la volontà del giudicante a quella delle parti in conflitto di interessi e non valicare il limite obbligato della terzietà, sulla quale i poteri officiosi del giudice, pur applicati in senso lato, non possono prevalere, è necessario che l'esplicazione dei suddetti poteri venga specificamente sollecitata dalla parte con riguardo alla richiesta di un'integrazione probatoria qualificata (v. in tal senso, tra le altre, Cass. n. 3228 del 2001 RV 544457). Sempre in omaggio al ricordato principio di autosufficienza, il ricorrente avrebbe dovuto, infine, riportare in ricorso gli atti processuali dai quali emergeva l'esistenza di una "pista probatoria", ossia l'esistenza di quei fatti o mezzi di prova idonei a sorreggere le proprie ragioni con carattere di decisività, e rispetto ai quali avrebbe potuto (e dovuto) esplicarsi l'officiosa attività di integrazione istruttoria demandata al giudice.
A tale proposito, non è sufficiente che il ricorrente abbia affermato di aver chiesto in primo grado l'ammissione di quindici testi (dei quali soltanto tre furono escussi), in quanto sarebbe stato necessario riportare in ricorso le circostanze sulle quali i suddetti testi avrebbero dovuto essere escussi, onde consentire a questo giudice di valutarne la "decisività" e quindi l'idoneità dei medesimi ad integrare il quadro probatorio carente. Alla luce di tutto quanto suesposto, il ricorso deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2002