Sentenza 27 aprile 2000
Massime • 1
Non è abnorme ed anzi legittimo il provvedimento del giudice del dibattimento che dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio per mancata traduzione di tale atto nella lingua dell'imputato che non conosca la lingua italiana, con conseguente restituzione degli atti al pubblico ministero.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/2000, n. 1738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1738 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AVITABILE DAVIDE - Presidente - del 27/04/2000
Dott. ACCATTATIS VINCENZO - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NUBILA VINCENZO - Consigliere - N. 1738
Dott. NOVARESE FRANCESCO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE ALDO - Consigliere - N. 27175/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da PROCURATORE della REPUBBLICA presso la Pretura di Chieti nel procedimento a carico di AN EH e NK DI nati a Kerson (Ucraina) rispettivamente in data 1 giugno 1967 e 2 giugno 1964
avverso l'ordinanza del Pretore di Chieti sezione distaccata di Ortona del 3 febbraio 1998 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Novarese Letta la requisitoria scritta dal Pubblico Ministero che ha concluso per A.S.R.
Letto il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Chieti avverso l'ordinanza del Pretore della locale Pretura sezione distaccata di Ortona del 3 febbraio 1998, con la veniva dichiarata la nullità del decreto di citazione nel processo a carico di NY EH e RI DI per inefficacia dell'elezione di domicilio, poiché non è indicato il soggetto fisico delegato a ricevere le copie e non vi è l'ammonizione ed avvertimento a comunicare ogni eventuale mutamento di domicilio, e per omessa traduzione del decreto di citazione a giudizio, nonostante fosse nota la mancata conoscenza della lingua italiana da parte degli imputati come risulta dalla presenza dell'interprete al momento del sequestro;
Rilevato che il ricorrente deduce quali motivi l'abnormità del provvedimento, la violazione della normativa processuale, giacché è possibile eleggere domicilio presso un'attività commerciale ed il mancato avviso circa l'onere di comunicare ogni mutamento dello stesso determina eventualmente la nullità delle notifiche effettuate al difensore per constata impossibilità di notificare la nullità nel domicilio eletto, mentre nella fattispecie il decreto di citazione risultava ricevuto dal titolare della ditta, e la violazione degli artt. 109 e 143 c.p.p., poiché l'unica eccezione alla regola generale dell'uso esclusivo della lingua italiana è costituita dall'art. 169 comma 3 c.p.p.;
Considerato che occorre preliminarmente accertare se si è in presenza di un provvedimento abnorme, giacché, altrimentì, per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione l'ordinanza non sarebbe impugnabile e successivamente, alla luce di una pronuncia delle sezioni unite (Cass. sez. un. 31 luglio 1997, P.M. in proc. Quarantelli rv. 208221), se il ricorso è stato proposto in termini poiché non si è in presenza di un atto inesistente cioè affetto da un'anomalia genetica così radicale da renderlo inidoneo a passare in giudicato;
Ritenuto che l'ambito di competenza del P.M. al fine di rinnovare la citazione deve essere delimitato a quei vizi del decreto di citazione, che hanno impedito il passaggio dalle indagini preliminari al giudizio, non consentendo l'instaurarsi del rapporto processuale, sicché, ove gli atti non venissero restituiti al P.M., gli imputati verrebbero privati della possibilità di esercitare facoltà relative all'opzione per i procedimenti speciali, che gli verrebbero precluse (cfr. Cass. sez. un. 5 luglio 1995 n. 8, P.M. in proc. Cirulli rv. 201544);
Accertato che, accanto a vizi relativi alla nullità della notificazione, è stato posto a fondamento della nullità del decreto di citazione l'omessa sua traduzione nella lingua straniera conosciuta dagli imputati e che, quindi ove detta affermazione fosse esatta, non si avrebbe un'anomala regressione del procedimento, in quanto ai sensi dell'art. 185 terzo comma c.p.p. alla dichiarazione di nullità consegue la regressione del procedimento allo stato e grado in cui è stato compiuto l'atto nullo e che, comunque, tale abnorme regressione dovrebbe essere esclusa pure nell'ipotesi di nullità della notificazione del decreto di citazione, effettuata per la prima volta, poiché il rapporto processuale non si è ancora instaurato secondo una condivisibile lettura di parte della dottrina della citata decisione delle sezioni unite bisogna appuntare l'attenzione sulla nozione di atto abnorme, in considerazione dell'assenza di qualsiasi regressione non consentita ad una fase precedente.
A tal riguardo, già l'esclusione di detta abnormità rende problematica la possibilità di enuclearne un'altra, giacché non ogni illegittimità determina un atto abnorme autonomamente impugnabile (cfr. Cass. sez. 3^ 8 agosto 1996 n. 3010, P.M. in proc. Cammarata rv. 206058, alla cui motivazione si rinvia), e non sembra, secondo detto orientamento, potersi rinvenire un atto abnorme tutte le volte che, per una particolare presa di posizione di un P.M. o di un organo giudicante, si verrebbe a creare una stasi del processo, giacché non può ritenersi abnorme, ove non vulneri il principio di irretrattabilità dell'azione penale, non contrasti con la logica del sistema, secondo il quale le funzioni di controllo sull'attività investigativa del P.M. sono demandate al G.i.p..
Esistono inoltre nell'ordinamento processuale alcuni principi quali la sovraordinazione del giudice rispetto alle parti per la sua posizione di terzietà, l'economia processuale e la tassatività dei casi e dei mezzi di impugnazione in base ai quali è possibile risolvere questi contrasti che determinano uno stasi del processo sotto il profilo di una situazione soggettiva di divergenze e non per vicende oggettive tali da comportare l'impossibilità di riattivare il circuito processuale.
Peraltro orientamento delle sezioni unite è condivisibile perché espressione di un'istanza reale, secondo cui è abnorme anche il provvedimento, che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite, giacché in tal caso l'abnormità dell'atto processuale, che non riguarda il profilo strutturale cioè quando per la sua singolarità si ponga fuori dal sistema organico della legge processuale, ma quello funzionale, in quanto determina una stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo, deve fondarsi su soluzioni per nulla consentite.
Pertanto tale non è la declaratoria di nullità del decreto di citazione per omessa traduzione dello stesso agli imputati alloglotti dei quali si conosceva preventivamente la mancata conoscenza della lingua italiana e per difetto di notifica, anche se per avventura dette nullità non sussistessero, (cfr. Cass. sez. un. 18 giugno 1993 n.19, Garonzi rv. 194061, relativa all'ipotesi di trasmissione abnorme degli atti al P.M. in caso di mutamento della persona del giudice per la notifica del decreto di citazione già altre volte notificato, con retrocessione nella fase pregressa,, Cass. sez. un.24 marzo 1995, Cirulli cit. Cass. sez. un. 31 luglio 1997 n. 10, P.M.
in proc. Baldan rv. 208220, concernente la restituzione abnorme degli atti al P.M. per omessa citazione della persona offesa e Cass. sez. un. 12 febbraio 1998, Di Battista, in riferimento proprio alla nullità del decreto di citazione a giudizio nel giudizio pretorile ed alla nullità del decreto che dispone il giudizio, dichiarata dal giudice del dibattimento ed alla legittima trasmissione degli atti al P.M.).
Un'ulteriore dilatazione della nozione di atto abnorme potrebbe, in maniera molto dubbia, ad avviso del collegio, aversi ove la dedotta nullità non sussistesse, nonostante i principi attinenti al rapporto istituzionale P.M. - giudice su richiamati.
Peraltro, nella fattispecie in esame, non si è neppure verificata detta ipotesi poiché, se è vero quanto dedotto dal ricorrente a proposito della possibilità di eleggere domicilio presso un'azienda e degli effetti processuali penali derivanti dal mancato avviso circa l'onere di comunicare ogni mutamento di domicilio, non comportanti alcuna nullità, è erronea l'affermazione secondo cui non sussisterebbe alcuna nullità del decreto di citazione per omessa traduzione dello stesso in presenza di imputati alloglotti, di cui a mancata conoscenza della lingua italiana.
Infatti, sconosce il ricorrente le fondamentali decisioni della Corte Costituzionale (sent. n. 10 del 1993 e sent. n. 341 del 1999), con le quali in applicazione di espliciti dettati di convenzioni internazionali sui diritti dell'uomo (art, 6 n, 3 lett. e) della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo del 4 novembre 1950 ed art 14 terzo comma lett. f) del Patto internazionale di New York relativo ai diritti civili e politici del 19 dicembre 1966), cui la stessa legge delega del codice di rito penale si richiama (art. n. 81 l. 16 febbraio 1987), si è attribuita alla norma stabilita dall'art. 143 c.p.p. una particolare capacità espansiva, giacché il diritto all'interprete è stato configurato come garanzia essenziale al godimento del fondamentale diritto di difesa e quale diritto individuale dell'imputato teso a consentirgli la partecipazione cosciente al procedimento.
Il decreto di citazione a giudizio rientra a pieno titolo fra gli atti di contestazione dell'accusa, sicché deve essere notificato nella lingua conosciuta dagli imputati alloglotti ove, come nella fattispecie, risulti in qualsiasi modo e, quindi, aliunde che gli indagati o imputati non conoscano la lingua italiana (nel caso in esame sin dal verbale di sequestro del 31 gennaio 1996 si era a conoscenza che il predetto atto "era tradotto agli odierni imputati "in lingua inglese". Una tale conseguenza deriva anche dall'importanza nel rito accusatorio di essere tempestivamente e correttamente informati sul contenuto dell'accusa e sulla possibilità di accedere a riti alternativi ed è stata accolta dalla pressoché uniforme giurisprudenza di questa Corte nell'ambito dei atti normativi riconosciuti dall'art. 143 c.p.p. cioè quelli di comprendere l'accusa formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa. (espressione di questa forza espansiva del principio posto dalla disposizione citata sono le pronunce di questa Corte Cass. sez. 6^ 27 maggio 1995 n. 843, Tounsi rv. 201441, con la quale si è affermata la necessità della traduzione dell'ordine di esecuzione ex art. 656 c.p.p. all'imputato alloglotta e Cass. sez. 6^ 14 gennaio 1994 n. 293, Chief Mbolu rv. 196202 in riferimento proprio al decreto di citazione cui adde Cass. sez. 1^ 21 dicembre 1999 n. 5599, Mustafic rv. 214840 contra con un'inammissibile interpretazione riduttiva, nonostante le chiare parole della Corte Costituzionale, Cass. sez. 6^ 4 giugno 1999 n. 1605, Malimudi Arif rv. 214692), Infatti, secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale in una visione attuale della funzione dell'interprete non più collaboratore del giudice, ma assistente della difesa in una società multietnica ed in presenza di un rito accusatorio, in cui è essenziale la conoscenza dettagliata della natura e dei motivi dell'accusa contestata, "a una considerazione complessiva dell'ordinamento normativo" appare erroneo il presupposto interpretativo, da cui parte anche il ricorrente e l'isolata e non condivisa decisione della sesta sezione penale su citata, in base al quale il diritto dell'imputato di farsi assistere gratuitamente da un interprete sarebbe limitato agli atti orali ed a quelli scritti espressamente contemplati dal codice (artt. 109 secondo comma e 169 terzo comma c.p.p.). Ed invero il collegamento tra le richiamate norme di convenzioni internazionali con il fondamentale diritto alla difesa di cui all'art. 24 secondo comma Cost. trova nell'art. 143 c.p.p. il suo inverarsi quale principio generale teso ad assicurare la garanzia dell'effettività e dell'applicabilità in concreto del diritto dell'imputato ad essere immediatamente e dettagliatamente informato nella lingua da lui conosciuta della natura e delle ragioni dell'imputazione contestata. oltre che ora nella nuova formulazione dell'art. 111 Cost.. Inoltre l'art. 143 del nuovo codice presenta alcune connotazioni peculiari rispetto alla corrispondente norma del codice di rito previgente (art.326 c.p.p. 1930) sia perché configura l'attività dell'interprete in termini di assistenza per la tutela del diritto alla difesa e non quale mero collaboratore del giudice sia perché inserisce la norma nel titolo relativo agli atti, che, quindi, possono essere pure scritti mentre il precedente precetto era inserito nell'istruzione formale e, quindi nello svolgimento di un'attività caratterizzata anche dall'oralità sia perché la funzione caratterizzante è differente: mera esigenza di assicurare l'intelligibilità degli atti del processo e di strumento tecnico a disposizione del giudice per consentire o facilitare lo svolgimento del processo nel vecchio codice, mentre in quello vigente diviene un diritto individuale dell'imputato, parte ineliminabile del diritto di difesa e la sua funzione è connotata dall'assistenza per consentire una partecipazione cosciente al procedimento.
Queste peculiarità dell'art. 143 c.p.p. in uno con il diverso rapporto con le altre disposizioni di cui agli artt. 109 e 169 c.p.p., le quali prescrivono la traduzione degli atti indipendentemente dalla comprensione della lingua italiana da parte dell'imputato dimostrano come la disposizione in esame non possa essere oggetto di un'interpretazione restrittiva ma si ponga come "una clausola generale, di ampia applicazione, destinata ad espandersi e specificarsi nell'ambito dei fini normativi riconosciuti, di fronte al verificarsi delle varie esigenze concrete che lo richiedono", sicché l'art. 143 c.p.p. appare "suscettibile di un'applicazione estensibile a tutte le ipotesi in cui l'imputato, ove non potesse giovarsi dell'ausilio dell'interprete, sarebbe pregiudicato nel suo diritto di partecipare effettivamente allo svolgimento del processo penale".
Per tale ragione lascia un po' perplessi quell'indirizzo giurisprudenziale (Cass. sez. 3^ 16 aprile 1997, Pepa, Cass. sez. 3^ 4 febbraio 2000, Weizer Markus Manfred e Cass. sez. 4^ 20 maggio 1997 n. 677, Kassi Said rv. 207802), che, basandosi sulla lettera dell'art. 143 c.p.p. e non sulla sua funzione, non ritiene non necessaria la traduzione dell'avviso dell'udienza camerale, dell'ordinanza di custodia cautelare e dell'estratto contumaciale all'indagato o imputato alloglotta, in quanto con l'ordinanza cautelare l'indagato potrebbe venire a conoscenza per la prima volta dell'accusa contestata, mentre nell'udienza camerale l'indagato può rendere dichiarazioni difensive e dalla notifica dell'estratto contumaciale decorre il termine perentorio per impugnare il provvedimento emesso, sicché si tratta di atti che coinvolgono in maniera diretta ed evidente il diritto di difesa, di cui l'art. 143 c.p.p. rappresenta una garanzia essenziale.
Peraltro, attesi le chiare parole della Corte Costituzionale ed i principi costituzionali ispiratori (artt. 24 secondo comma, art. 2 e 111 Cost.), nessun dubbio può sussistere sulla necessità di tradurre il decreto di citazione a giudizio all'imputato alloglotta, la cui omissione costituisce una nullità assoluta ed insanabile a norma degli artt. 178 lett. c. e 179 c.p.p.. Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 aprile 2000. Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2000