Sentenza 26 novembre 2013
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, ma, in presenza di una giustificazione non implausibile del possesso della "res" è onere del giudice verificare in concreto la fondatezza di questa nel contesto del comportamento tenuto dall'agente. (Nella specie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna per ricettazione di un assegno provento del delitto di furto, avendo l'imputato indicato le complete generalità della persona da cui lo aveva ricevuto, senza che fosse stato fatto alcun accertamento sulla giustificazione fornita)
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- 1. Incauto acquisto di auto rubata: il prezzo vantaggioso e l’assenza di verifiche escludono la ricettazione ma integrano la contravvenzione (Trib. Napoli - GM Paola…Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 13 marzo 2026
Massima In tema di acquisto di veicolo poi risultato provento di furto, integra la contravvenzione di incauto acquisto ex art. 712 c.p., e non il delitto di ricettazione ex art. 648 c.p., la condotta di chi compri da un privato un'autovettura a prezzo particolarmente vantaggioso, già munita di targa estera e assicurazione, omettendo ogni verifica sulla genuinità del telaio e sulla provenienza del bene, quando non risulti provata oltre il ragionevole dubbio la consapevolezza o l'accettazione del rischio della provenienza delittuosa della res, ma emerga una colposa negligenza nell'acquisto. Spiegazione La vicenda riguarda una Fiat 500 risultata provento di furto, con telaio contraffatto. …
Leggi di più… - 2. Riciclaggio: legittima la confisca dell'intero complesso aziendaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 ottobre 2023
La massima In tema di riciclaggio, è legittima la confisca ai sensi dell' art. 648-quater c.p. dell'intero complesso aziendale di una società, qualora sia riscontrabile una inestricabile commistione e contaminazione tra attività lecite ed illecite svolte dalla società che non può non ripercuotersi a danno dell'imputato titolare della stessa (Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di riciclaggio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 24/04/2019, pronunziando sulle impugnazioni avverso la …
Leggi di più… - 3. Riciclaggio: legittima la confisca per intero del prezzo accertato anche per un solo concorrenteAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 ottobre 2023
La massima In caso di concorso di persone nel medesimo reato, è legittima la confisca per equivalente, di cui all' art. 648-quater c.p. , disposta per l'intera entità del prezzo o profitto accertato nei confronti anche di un solo concorrente, indipendentemente dalla quota personalmente percepita, in quanto il principio solidaristico, che informa la disciplina del concorso di persone nel reato, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente e, quindi, solidarietà nella pena e nelle misure a carattere sanzionatorio, quale la confisca per equivalente (Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi …
Leggi di più… - 4. SIM nel telefono risultato rubato, condanna per ricettazione certa (Cass. 27927/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 luglio 2020
Utilizzare la propria SIM con un telefono risultato rubato senza giustificare il possesso costituisce prova della conoscenza dell'illecita provenienza del cellulare, in quanto sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede. (approfondimento sui "Rischi penali dell'usato") CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE (ud. 12/04/2019) 25-06-2019, n. 27927 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GALLO Domenico - Presidente - Dott. IMPERIALI Luciano - Consigliere - Dott. DI PAOLA Sergio - rel. Consigliere - Dott. ALMA Marco Maria - Consigliere - Dott. SARACO Antonio - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA …
Leggi di più… - 5. RicettazioneAccesso limitatoGianluca Denora · https://www.altalex.com/ · 19 ottobre 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/11/2013, n. 50952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50952 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 26/11/2013
Dott. GALLO Domenico - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 2661
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 22916/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL DA LI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 23/1/2013 della Corte d'appello di Reggio Calabria sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. RIELLO Luigi che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 23/1/2013, la Corte di appello di Reggio Calabria, confermava la sentenza del Tribunale della medesima città, in data 10/11/2008, che aveva condannato LL DA LI alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa per il reato di ricettazione di un assegno bancario provento di furto.
2. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l'atto d'appello, in punto di sussistenza dell'elemento soggettivo, e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti, ed equa la pena inflitta.
3. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando quattro motivi di gravame. Con il primo motivo deduce mancanza di motivazione per non avere la sentenza impugnata fornito alcuna risposta alle specifiche doglianze difensive sollevate con l'atto d'appello.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge per avere i giudici di merito ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato. Con il terzo motivo deduce violazione del principio della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio.
Con il terzo motivo deduce la mancata assunzione di una prova decisiva per non avere i giudici di merito ammesso l'esame testimoniale di VE TT, soggetto che - in tesi della difesa - avrebbe consegnato l'assegno in questione all'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. In punto di diritto è pacifico che la sussistenza dell'elemento soggettivo nel reato di ricettazione (vale a dire la conoscenza della provenienza delittuosa della cosa) può desumersi da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dal comportamento dell'imputato e dalla mancata - o non attendibile - indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Cass. Sez. 2, 27.2/13.3.1997, n. 2436, Rv.207313; conf. Sez. 2, Sentenza n. 25756 del 11/06/2008 Ud. (dep. 25/06/2008) Rv. 241458; Sez. 2, Sentenza n. 29198 del 25/05/2010 Ud. (dep. 26/07/2010 ) Rv. 248265).
3. Proprio alla luce di tale indiscusso orientamento giurisprudenziale che consente di desumere l'elemento soggettivo nel reato di ricettazione dal comportamento dell'imputato e dalla mancata o non attendibile indicazione della cosa ricevuta, è onere del giudicante, qualora l'imputato fornisca una giustificazione del possesso del titolo, che non appaia a prima vista implausibile, verificare in concreto la fondatezza della giustificazione fornita nel contesto del comportamento tenuto dall'agente.
4. Nel caso di specie la Corte non ha minimamente preso in considerazione, ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo, il comportamento dell'imputato, che ha versato l'assegno provento di furto sul suo conto corrente postale, ed ha respinto la giustificazione fornita dal LL in ordine alla provenienza del titolo senza effettuarne un reale controllo. L'imputato, infatti, ha fornito una specifica giustificazione della provenienza del titolo, dichiarando di aver ricevuto l'assegno in questione da tale LL AN, soggetto del quale ha indicato le generalità, che risulta apparentemente aver apposto la firma di traenza sul titolo. Pertanto la sentenza impugnata è affetta da un palese vizio di illogicità avendo giudicato inverosimile la giustificazione fornita dall'imputato sulla base di una debole massima di esperienza (secondo cui un rivenditore commerciale di vernici non può sparire da un giorno all'altro), pur potendo facilmente verificare se LL AN sia soggetto effettivamente esistente e disporne la citazione come teste. In tal modo la sentenza risulta viziata anche ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d) per mancata assunzione di una prova decisiva. Non può dubitarsi, infatti, che la verifica della giustificazione fornita dall'imputato costituisca prova decisiva ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.
5. Di conseguenza si impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria che nel nuovo giudizio si atterrà al principio di diritto sopra delineato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2013