Sentenza 13 marzo 2012
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/03/2012, n. 13599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13599 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 13/03/2012
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 273
Dott. BONITO Francesco - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 39261/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA NC N. IL 09/10/1951;
avverso la sentenza n. 2139/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del 04/07/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/03/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'ANGELO Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. Monaco Michele.
La Corte:
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza resa il 4 luglio 2011 la Corte di appello di Roma confermava quella pronunciata il precedente 10 novembre dal GIP del tribunale capitolino e con essa la condanna alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 1200,00 di multa a carico di ME CO, giudicato colpevole della detenzione illegale di una pistola di provenienza furtiva, di ricettazione di detta arma, di detenzione di pistola con matricola abrasa e di varie cartucce, nonché della ricettazione di oltre 200 oggetti di valore ( tra cui 61 anelli, 14 orologi maschili, 51 orecchini, 6 penne montblanc);
fatti accertati in Roma, in seguito a perquisizione domiciliare eseguita il 10 aprile 2010.
A sostegno della decisione i giudici di merito richiamavano la qualità e la natura delle cose sequestrate, il luogo del loro ritrovamento (sotto il piatto doccia cementato) la mancanza di giustificazioni in ordine al possesso dei preziosi, la consuetudine dell'imputato con condotte furtive e di rapina confermata dai numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio, connotati anche dall'uso della violenza, la provenienza furtiva della pistola, oggetto, insieme a vari gioielli, di furti in abitazione, tra cui, in data 31.5.2009, quello ai danni di RE IO, il ritrovamento tra i gioielli anche di un ciondolo d'oro riconosciuto da AB RL, moglie del predetto RE, la non credibilità delle versioni difensive secondo cui le armi sarebbero state acquistate da nomadi pochi giorni prima della perquisizione ed i preziosi sarebbero compendio di eredità materna e di acquisti personali.
3. Ricorre per cassazione avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, assistito dal difensore di fiducia, illustrando due motivi di impugnazione.
3.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente illogicità della motivazione impugnata, sul rilievo che avrebbe la corte distrettuale argomentato la colpevolezza dei reati di ricettazione richiamando l'assenza di una prova circa la legittima provenienza delle cose ricettate, con ciò stravolgendo il regime probatorio in materia penale, e con esso la presunzione di innocenza in favore di ogni imputato, dovendo l'accusa provare la colpevolezza. Deduce altresì la difesa ricorrente che non risulta provato nel processo il reato presupposto della ricettazione, che privo di valenza probatoria ha il nascondiglio dei gioielli sequestrati, lì posti per motivi di sicurezza e che la provata provenienza furtiva di una pistola e di un gioiello non posso provare l'origine furtiva dei rimanenti beni.
3.2 Col secondo motivo di censura denuncia la difesa ricorrente mancanza di motivazione in ordine alla doglianza difensiva, proposta in sede di appello, circa l'eccessivo aumento di pena per la recidiva, giacché replicato, detto motivo, da parte della Corte di merito non già per quanto era stato chiesto, ma semplicemente con argomenti relativi alla corretta contestazione ed applicazione della disciplina in materia di recidiva.
4. Il ricorso è infondato.
4.1 Quanto al primo motivo di impugnazione incentrato, come chiarito, esclusivamente su censure di illogicità della motivazione, giova qui ribadire che la funzione dell'indagine di legittimità sulla motivazione non è quella di sindacare l'intrinseca attendibilità dei risultati dell'interpretazione delle prove e di attingere il merito dell'analisi ricostruttiva dei fatti, bensì quella, del tutto diversa, di accertare se gli elementi probatori posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee argomentative adeguate, che rendano giustificate, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte, verificando la congruenza dei passaggi logici. Di qui il conseguente principio, anch'esso reiteratamente confermato da questa istanza di legittimità, secondo cui, ad una logica valutazione dei fatti operata dal giudice di merito, non può quello di legittimità opporne un'altra, ancorché altrettanto logica (Cass.
5.12.02 Schiavone;
Cass.
6.05.03 Curcillo). Orbene, nel caso in esame palese è la natura di merito delle argomentazioni difensive, giacché volte le medesime, a fronte di un'ampia e lodevolmente esaustiva motivazione del giudice territoriale, a differentemente valutare gli elementi di prova puntualmente da esso richiamati e valorizzati, onde poi accreditare uno svolgimento della vicenda del tutto alternativo a quello logicamente accreditato con la sentenza impugnata. Hanno infatti i giudici di merito, coerentemente con le regole logiche, valorizzato: il ritrovamento delle pistole, l'una con matricola abrasa e quindi clandestina, l'altra oggetto del furto patito da tale RE meno di un anno prima della perquisizione domiciliare nel corso della quale le armi sono state trovate;
il nascondiglio di armi e preziosi (sotto un piatto doccia cementato);
l'ingente numero dei preziosi, la loro qualità, la ripetitività tipologica;
l'assenza di giustificazione della provenienza di tali preziosi;
la non credibilità della provenienza ereditaria dei preziosi, degli orologi e delle penne di qualità e dell'acquisto delle pistole da alcuni nomadi di passaggio;
la qualità dell'imputato, reiteratamente condannato per furti e rapine. Trattasi di quadro probatorio correttamente acquisito e valutato ai sensi delle norme di riferimento, nel cui ambito non si riscontrano violazioni di legge e salti logici. Ad esso (quadro probatorio), come detto, la difesa ricorrente oppone repliche di merito improponibili in questa sede, ovvero letture palesemente restrittive dell'argomentare dei giudicanti.
Questi, infatti, non hanno affatto affermato la colpevolezza per i reati di ricettazione sulla base della mancanza di prova sulla lecita provenienza dei beni ricettati, ma hanno semplicemente valorizzato come prova indiziaria detta circostanza, giustapponendola alle altre appena elencate.
Quanto invece alla dimostrazione del reato presupposto della ricettazione, osserva la Corte, preliminarmente, che essa è stata argomentata logicamente dai giudici di merito, attraverso la certezza della origine furtiva di alcune delle cose ritrovate, il loro particolare nascondimento, la qualità e la quantità delle cose stesse, la qualità personale dell'imputato, anch'esso elemento indiziario il quale, per le caratteristiche proprie della fattispecie, ben può essere valutata ai fini probatori. I giudici territoriali, inoltre, hanno fatto applicazione dei principi di diritto affermati costantemente da questo giudice di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della sua illecita provenienza (Cass., Sez. 2, 27/10/2010, n. 41423; Cass., Sez. 4, 12/12/2006, n. 4170; Cass., Sez. 2, 07/04/2004, n. 18034) e la prova dell'elemento soggettivo del reato può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (tra le tante: Cass., Sez. 2, 25/05/2010, n. 29198; Cass., Sez. 2 Sent., 11/06/2008, n. 25756).
4.2 Manifestamente infondato è poi il secondo motivo di impugnazione.
La Corte ha ampiamente motivato in ordine alla gravità della condotta, alla estrema pericolosità dell'imputato ed all'adeguatezza del severo trattamento sanzionatorio, espressione argomentata di un giudizio di merito riferito anche all'aumento di pena a titolo di recidiva, componente del trattamento sanzionatorio complessivamente considerato.
5. Conclusivamente, il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali a mente dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2012