Sentenza 28 settembre 2007
Massime • 1
In tema di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, nell'espressione "investigazione suppletiva" di cui all'art. 410 cod.proc.pen. rientrano non solo le indagini nuove, ma anche quelle che costituiscano un'integrazione di un atto investigativo già compiuto (nella specie, il completamento di una consulenza grafica già espletata).
Commentario • 1
- 1. L'archiviazioneFrancesca Servadei · https://www.studiocataldi.it/ · 21 giugno 2021
La richiesta di archiviazione Quando è chiesta l'archiviazione Archiviazione: avviso alla persona offesa Opposizione alla richiesta di archiviazione Archiviazione: provvedimenti del giudice La richiesta di archiviazione [Torna su] La richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato va presentata dal pubblico ministero al giudice entro i termini di durata massima delle indagini preliminari. Contestualmente, il PM trasmette anche: il fascicolo contenente la notizia di reato la documentazione relativa alle indagini che ha svolto i verbali degli atti compiuti dinanzi al G.I.P. Quando è chiesta l'archiviazione [Torna su] L'archiviazione, oltre che per infondatezza della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/09/2007, n. 37960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37960 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 28/09/2007
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - N. 1589
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 37539/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EC RO, nato a [...] il [...];
EC ST, nato a [...] il [...];
avverso il decreto emesso il 20 luglio 2006 dal G.I.P. del Tribunale di Roma;
nel procedimento penale a carico di:
EC IN;
visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso;
sentita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
letta la richiesta del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il decreto in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di Roma ha disposto l'archiviazione del procedimento a carico di EC IN per il reato di cui all'art. 368 c.p., dichiarando inammissibile l'opposizione ex art. 410 c.p.p. presentata da EC RO e ST, in qualità di persone offese dal reato.
Contro il decreto di archiviazione le persone offese, per mezzo del loro difensore di fiducia, hanno presentato ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 127, 409, 410 c.p.p. e art. 125 disp. att. c.p.p.. Le censure mosse al provvedimento impugnato sono duplici: a) aver considerato la richiesta di integrazione della consulenza grafica non idonea ad integrare le investigazioni suppletive richieste dall'art.410 c.p.p.; b) non aver assolto all'onere di motivazione in ordine all'infondatezza della notizia di reato richiamando integralmente la richiesta fatta dal pubblico ministero.
Il difensore dei ricorrenti ha poi depositato una memoria di replica alle conclusioni scritte del pubblico ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ipotesi del reato di calunnia originariamente ipotizzata a carico di IN EC riguardava la querela di falso da questa proposta nell'ambito di un processo civile, con cui aveva disconosciuto la propria firma posta in calce alla procura speciale datata 20 aprile 1995, che sarebbe stata redatta presso lo studio del notaio Giulio Bartoli.
Dalla lettura del decreto impugnato risulta che il giudice ha disposto l'archiviazione de plano ritenendo inammissibile l'opposizione, in quanto la persona offesa si sarebbe limitata a sollecitare ulteriori indagini attraverso una semplice "integrazione" della consulenza del pubblico ministero in atti, richiesta ritenuta inidonea ad integrare "l'oggetto dell'investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova" cui si riferisce l'art. 410 c.p.p.. Si tratta di un'affermazione che non può condividersi, perché non corrisponde a quanto contenuto nell'art. 410 c.p.p., comma 1, che si riferisce genericamente a "investigazioni suppletive", espressione in cui può farsi rientrare anche la richiesta di integrazione di una consulenza già disposta. Infatti, la disposizione in esame non richiede necessariamente che le indagini richieste siano "nuove", ma fa riferimento ad un concetto di integrazione del tutto compatibile con una richiesta di perfezionamento ovvero di completamento dell'atto investigativo già compiuto. In sostanza, deve escludersi che la norma presupponga che la richiesta della persona offesa abbia ad oggetto un "nuovo" atto di indagine, potendo trattarsi, come nel caso di specie, di un completamento integrativo dell'atto investigativo.
L'erronea applicazione dell'art. 410 c.p.p. ha prodotto la violazione del contraddittorio che è, prima di tutto, diritto all'ascolto delle ragioni della persona offesa. Ne consegue che il decreto impugnato deve essere annullato, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2007