Sentenza 12 ottobre 2005
Massime • 1
In tema di disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, la disposizione di cui all'art. 14 comma quinto bis D.Lgs. 286/98 deve essere interpretata nel senso che, qualora l'espulsione coattiva risulti materialmente impossibile perchè lo straniero non è stato identificato o perchè privo dei documenti, il questore è legittimato ad eseguire la nuova espulsione ancora mediante ordine di allontanamento, anche nel caso di violazione di un precedente ordine di allontanamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/10/2005, n. 41439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41439 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 12/10/2005
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 1017
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 022672/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE DI APPELLO DI BRESCIA;
nei confronti di:
1) IR IM, N. IL 13/11/1977;
avverso SENTENZA del 19/02/2005 TRIBUNALE di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 19/02/2005, il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, pronunciava l'assoluzione di SH AR, con la formula "perché il fatto non sussiste", dal reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-ter, per essersi trattenuto nel territorio dello Stato, senza giustificato motivo, in violazione dell'ordine impartitogli dal questore con provvedimento del 12/02/2005. Premesso che l'imputato era stato già arrestato per l'inosservanza "di un precedente ordine del questore e che gli era stata applicata la pena ex art. 444 c.p.p., il tribunale rilevava che l'autorità di pubblica sicurezza, anziché provvedere all'accompagnamento coattivo alla frontiera, aveva emesso un ulteriore ordine ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis, c.p.p. e, quindi, scaduto il relativo termine, lo SH
era stato nuovamente arrestato: da tali premesse il tribunale aveva tratto la conseguenza dell'illegittimità della reiterazione dell'ordine di accompagnamento per violazione della disposizione di cui all'ultima parte dell'art. 14, comma 5-ter, c.p.p. che rende obbligatorio l'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, sicché aveva provveduto alla disapplicazione del secondo provvedimento.
Il Procuratore Generale di Brescia ha proposto ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza per l'inosservanza e l'erronea applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5- ter, sull'assunto che, in contrasto con l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità, il tribunale aveva erroneamente ritenuto che dovesse obbligatoriamente procedersi all'accompagnamento coattivo alla frontiera.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Deve premettersi che il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-bis, sostituito dalla L. 12/11/2004, n. 271, dispone che, dopo la condanna dello straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore, "in ogni caso si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica".
Orbene, rilevato che nel caso di specie il prefetto il Brescia ha provveduto, dopo la prima condanna, a disporre una nuova espulsione, deve osservarsi che il tribunale ha ritenuto che tale provvedimento dovesse essere necessariamente eseguito in forma coattiva, mediante l'accompagnamento alla frontiera, e che, quindi, il questore mancasse del potere di ordinare l'allontanamento dal territorio nazionale. La tesi non può essere condivisa.
Nella giurisprudenza di questa Corte è stato chiarito che la disposizione in esame deve essere interpretata nel senso che, qualora l'espulsione coattiva risulti materialmente impossibile perché lo straniero non è stato identificato o perché è privo dei documenti, il questore è legittimato ad ordinare l'allontanamento, a condizione che siano indicate le ragioni che impediscono l'attuazione dell'espulsione a mezzo della forza pubblica (Cass., Sez. 1^, 27 aprile 2004, P.M. in proc. Cherednicenko). Nel caso di specie il nuovo ordine di allontanamento emesso dal questore è sorretto da adeguata motivazione, in quanto nell'atto è specificato che l'espulsione immediata con accompagnamento alla frontiera non è eseguibile a motivo del mancato accertamento della identità e della nazionalità dello straniero, nonché dell'impossibilità di trattenerlo in un centro di permanenza temporanea.
Pertanto, deve pronunciarsi l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio, a norma dell'art. 569, comma 4, c.p.p., alla Corte di Appello di Brescia per nuovo giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Brescia.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2005