Cass. pen., sez. I, sentenza 12/10/2005, n. 41439
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Sentenza 12 ottobre 2005

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In tema di disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, la disposizione di cui all'art. 14 comma quinto bis D.Lgs. 286/98 deve essere interpretata nel senso che, qualora l'espulsione coattiva risulti materialmente impossibile perchè lo straniero non è stato identificato o perchè privo dei documenti, il questore è legittimato ad eseguire la nuova espulsione ancora mediante ordine di allontanamento, anche nel caso di violazione di un precedente ordine di allontanamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 12/10/2005, n. 41439
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41439
    Data del deposito : 12 ottobre 2005

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