Sentenza 12 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/02/2001, n. 1954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1954 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2001 |
Testo completo
E A 6 2 I N 8 5 R 9 O . 1 I A / N Z 4 T - / A U 6 R B 2 A 01954/0 1 T B . . I S L I R . L R G P A . T E D . R B L A E A T D I D I 1 R S 3 E E N 1 T E T . LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S N Oggetto A I N E A S M E SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Bonifice fondianie Codbriduci Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario DELLI PRISCOLI - Presidente R.G.N. 13184/98 n. 4134Cron. Consigliere Dott. Enrico PAPA Dott. Giovanni PAOLINI Rel. Consigliere Rep. Consigliere Dott. Giuseppe MARZIALE Ud.08/11/00 Consigliere Dott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente SENTENZA ह म द rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata Proli sul ricorso proposto da: CS SPECIALE BON ARNEO, in persona del legale GIUSTINIANI 18, in ROMA VIA presso 10 studio 1 dell'avvocato PELLEGRINO GIOVANNI, difesa CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE dall'avvocato GRECO GIOVANNI PIAZZA MAZZINI 56 73100 Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE LECCE (avviso postale), giusta mandato in calce;
dal Sig. per diritti L. 3000 ricorrente 12 FEB. 2001 IL CANCELLIERE
contro
VI FLORA;
CANCELLERIA intimato 2000 avverso la sentenza n. 88/98 del Giudice di pace di 1825 NARDO', depositata il 28/03/98; CG06938 -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/00 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso;
assorbito il secondo motivo. o e n J -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO RA LE, proprietaria di un immobile ricadente nel comprensorio teatro dell'attività del CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DELL'ARNEO, con atto del 23 maggio 1997, citò dinanzi al Giudice di pace di Nardò l'ente summenzionato, contestando il AMA diritto del medesimo di esigere da lei importo del quale le era stato intimato il pagamento, a titolo di contributo di bonifica relativo all'immobile suindicato per l'anno 1997 con cartella esattoriale ritualmente notificatale. Il giudice di расе, nel contraddittorio del CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DELL'ARNEO, prima, con sentenza non definitiva del 13 dicembre 1997, dichiarò la propria competenza ratione ов conoscere dell'insorta materiae et valoris a Г e ciò previa reiezione di eccezionivertenza - tempestivamente sollevate al riguardo dalla convenuta -, poi, con sentenza definitiva del 28 marzo 1998, in accoglimento della domanda attorea, dichiarò non dovuto il discusso contributo. Il CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DELL'ARNEO ricorre, con due motivi, il primo dei per la quali articolato in una duplice censura, sentenze suindicate, la seconda cassazione delle 3 delle quali notificatagli il 16 maggio 1998. RA LE, cui il ricorso è stato notificato il 15 luglio 1998, non ha svolto attività difensiva nella presente sede. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) - Il CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DELL'ARNEO, con la prima delle due doglianze sviluppate nel primo motivo di ricorso, deduce che la pronuncia nei termini illustrati resa sulla fattispecie dal Giudice di pace di Nardò deve essere cassatà per "difetto di competenza per materia del Giudice adito (e per) violazione delle norme sulla competenza e violazione e falsa applicazione dell'art. 9 comma 2 c.p.c., degli artt. 862 e 864 C.C., degli artt. 21 e 59 r.d. 13. II.1933 n. 215 e dell'art. 10 commi 2, 3 e 4 Legge Regionale della Puglia 31.5.1980 n. 54 in relazione all'art. 360 n. 2 e 3 c.p.c.", più specificamente, lamentando che erroneamente il detto giudice ha negato la natura tributaria dei contributi consortili e, quindi, la competenza per materia del tribunale a conoscere delle controversie, del genere di quella in esame, ad essi relative. La censura è fondata. In proposito, è sufficiente rilevare che Cass. SS.UU. civ., sent. n. 9493 del 23.9.1998 e id., - alle quali adde .id. 496 del 22.7.1999sent. n. 1093 dell'1.II.2000 e id., Sez. I civ., sent. n. - hanno enunciato il sent. n. 1985 del 22.II.2000 e dal quale non vi è principio, condivisibile, ragione di discostarsi nella definizione della considerata vertenza, secondo cui i contributi dovuti ai consorzi di bonifica rientrano nella categoria generale dei tributi, e, di conseguenza, per le controversi ad essi relative (escluse dal novero di quelle devolute alla cognizione delle commissioni tributarie a mente dell'art. 2 d.lgs. 31.12.1992 n. 546 e ricadenti, quindi, nell'ambito giurisdizione ordinaria)della sussiste la Cool competenza per materia del tribunale a norma dell'art. 9, comma 2, cod. proc. civ. Alla stregua di tale enunciazione, le sentenze impugnate, siccome rese da giudice incompetente ratione materiae, devono essere senz'altro cassate e va dichiarata la competenza per materia del Tribunale di Lecce a conoscere della causa in argomento. 2) - L'accoglimento della censura di cui al paragrafo precedente, travolgendo nella totalità la S pronuncia impugnata, assorbe la delibazione delle restanti, sottordinate, doglianze, con le quali il ricorrente ha chiesto la cassazione delle discusse sentenze di merito, deducendo "incompetenza per valore del giudice di pace (e) violazione delle norme sulla competenza e violazione e falsa applicazione dell'art. 9 comma 2 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 2 e 3 c.p.c.", nonché insufficiente e contraddittoria 'omessa, circa un punto decisivo della motivazione controversia ex art. 360 n. 5 c.p.c.". 3) - Le spese, dell'intero giudizio, vengono compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie, per quanto di ragione, il primo motivo di ricorso, dichiara assorbite le altre censure, cassa le sentenze impugnate, dichiara la competenza del Tribunale di Lecce e compensa le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione tributaria della Corte Suprema di cassazione, 1'8 novembre 2000. Il Refatore PortiniJonni Parlimi, Il Presidente Wel co іваком IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 12 FED. 2001. Innocenz Battista IL CANCE MIERE C1 Innocenzo Battista