Sentenza 28 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/03/2003, n. 4697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4697 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2003 |
Testo completo
Aula B *SENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO REPUBBLICA ITALIAN A 39 L. 21-11-1991, N.374 PSENE GIUDICE DI PACE) IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sentenza di SEZIONE TERZA CIVILE equità R.G.N.31203/010469 7 /03 giudice igg. Magistrati: Composta dagli pare residente Dott. Vincenzo LUPO Dott. Ernesto Cron. 10657 Dott. Mario FINOCCHIARC Cons. Relatore Rep. Dott. Antonio SEGRETO Consigliere C.C. 31/01/03 Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI ha pronunciato la sequente: SENTENZA aul ricorso proposto da: AGENZIA MARITTIMA ANGELA GIOIA, in poersona della tito- Τ Υ lare LA Gioia, elettivamente domiciliata in Roma, via Bocca di Leone, presso l'avv. Carlo Massini, difesa dall'avv. Marilena Poddi, giusta delega in atti;
ricorrente
Contro
BIS S.r.l.; intimata avverso la sentenza del giudice di pace di Brindisi, n. - 19 ottobre 2000 (R.G. 1526/99). 354/00 del 17 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31 gennaio 2003 dal Relatore Cons. Mario 272 1 Finocchiaro, Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio Golia, che ha concluso chiedendo la declratoria di inammiesi - bilità del ricorso SVOLGIMENTO DEL PROCESSOricorso:ECHOLGIMENTO Con sentenza 17 19 ottobre 2000 il giudice di pa- - di Brindisi, pronunziando secondo equità, ex art. се 113, comma 2, c.p.c. sull'opposizione proposta dalia AGENZIA MARITTIMA ANGELA GIOIA contro la BIS a.r.-, av- verso il decreto ingiuntivo emesso dallo stesso giudice di pace di Brindisi il 9 settembre 1999, in accoglimen- to della opposizione ha revocato il decreto ingiuntivo cpposto, compensate interamente tra le parti le spese del giudizio, ricorrendo giusti motivi. For la cassazione di tale pronunzia ha proposto ri- corso la AGENZIA MARITTIMA ANGELA GIOIA affidato a ULT unico motivo. Non ha svolto attività difensiva in questa sede la irtinata BIS s.r.
1. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo la ricorrente censura la senten- za gravata denunziando «violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, comma 2, 113 e 118, comma 2, disp. att, in relazione all'art. 360 rn. 3 e c.p.c.>> per avere 11 giudice di merito disposto, tra le parti, la 2 compensazione delle spese di lite in assenza di adegua- ca motivazione essendosi limitato ad affermare «si ri- Tiene ricorrano i giusti motivi per la compensazione integrale tra le parti, delle spese del presente giudi- zio». Si osserva, infatti, che «la motivazione della sen- tenza deve contenere la chiave di lettura o, meglio, di individuazione delle ragioni logiche poste a base della compensazione delle spese processuali, con la ovvia conseguenza che, in difctto, la disposta compensazione si connota di illegittimità». Il motivo non può trovare accoglimento. Ancorché - come si ricorda in ricorso - in qualche rara occasione questa Corte abbia affermato il princi- pio in forza del quale il giudice che provveda a COM- pensare le spese di Lite in deroga al criterio generale della soccombenza deve indicare, seppure in modo поп specifico>> le ragioni che stanno alla base di una si- mile decisione (Cass. 5 maggio 1999, n. 4455) tale in- dirizzo, assolutamente minoritario, non merita congen- 80. Deve, pertanto, al riguardo ribadirai, ulteriormen- che la valutazione, iT. concreto, circa la susai. te, stenza di giusti motivi»>> (Lali da giustificare il provvedimento di compensazione) ė rimessa, in via 3 esclusiva, al giudice del merito, ed è, pertanto, in- censurabile in gede di legittimità (Cass. 19 maggio 1998, n. 4997; Cass. 14 giugno 1999, n. 5909; Cass. 22 aprile 2000, Π. 5305; Cass. 27 aprile 2000, 11. 5390; Cass, 12 luglio 2000, n. 9271). In tema di regolamento delle spese processuali, in- atti, il sindacato della Corte di cassazione è limita- to 自己 accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste а carico della parte totalmente victorioca. Esula, quindi, da tale sindacato e rientra nel po- tere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto 0 in parte le e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza spesc di lite, reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di altri giusti motivi (Cass. 11 febbraio 1998, n. 1403; Casa. 3 luglio 2000, n. 8889; Ca69. 6 dicembre 2000, n. 15502; Cass. 7 marzo 2001, IL. 3272 ; Case. 23 aprile 2001, n. 5988). Il potere del giudice di compensare le spese in particolare è assolutamente discrezionale e pertantoJUNT sottratto ad ogni obbligu di motivazione (Cass. 11 feb- braio 1998. 11. 1403 Cass. 6 maggio 1998, n. 4575; Cass. 19 maggio 1998, n. 4997; Cass. 27 aprile 2000, Π. 5390; Cass. 1 dicembre 2000, n. 15373). La statuizione del giudice del merito, di compensa- zione delle spese per «giusti motivi», in particolare, è assistita da una presunzione di conformità a diritto non censurabile in sede di legittimità (Cass. 13 gen- naic 2000, n. 319]. La Liferita insindacabilità della disposta compen- sazione viene meno unicamente qualora il giudice ponga, a fondamento della decisionc motivi illogici contrad- dittori Cass. 19 maggio 1998 n. 1997, cit.; Cass. 14 giugno 1999, 11. 5909; Caes. 13 gennaio 2000, n. 319; Cass. 27 aprile 2000, n. 5390; CаBS. 12 luglio 2000, 11. 9271, cit.; Cass. 7 marzo 2001, n. 3272; Cass. 23 apri- le 2001, п. 5976; Cass. 23 aprile 2001, n. 5988; Cass. 30 gennaio 2002, n. 1200; Cass. 4 ottobre 2002, Π. 14262, specie in motivazione) e tali, quindi, da infi ciare, per la loro inconsistenza o palese erroneità, 10 stesso processo formativa della volontà decisic ale espressa sul punto, in quanto riferibile a circostanze non rilevanti sul piano della valutazione del comporta- mento delle parti nell'ambito della vicenda processuale (Cass. 13 agosto 1999, n. 8635). Pacifico quanto sopra e non controverso che nella specja tale uitima eventualità non ricorre, avendo il giudice a quo compensato tra le parti le spese di causa sul rilievo «si ritiene ricorrano i giusti motivi per 5 la compensazione integrale tra le parti delle spese del presente giudizio» è palese, come anticipato, che 11 ricorso, manifestamente infondato, deve essere rigetta- tப், Nulla sulle spese di lite di questo giudizio di le- gittimità, Con avendo svolto in questo attività difen- siva la parte intimata.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
mulla sulle spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del - la terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 1 gennaio 2003. il Consigliere relatore eat. flum il Presidente CANCELLERE 01 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Innoconz attista 28 MAR 2003 Oggi IL CANCELLIERE C1 ZE Battista 6