Cass. civ., sez. II, sentenza 23/04/2001, n. 5988
CASS
Sentenza 23 aprile 2001

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In tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato di legittimità della Corte di Cassazione è limitato alla violazione di legge che si verificherebbe nel caso in cui le stesse fossero poste a carico della parte totalmente vittoriosa. Esula pertanto, da tale sindacato, rientrando invece nei poteri discrezionali del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità della compensazione, totale o parziale, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca sia in quella di sussistenza di altri giusti motivi, salva peraltro la censurabilità della relativa motivazione ove a giustificazione della disposta compensazione siano addotte ragioni illogiche od erronee.

La cassazione anche di un solo capo della sentenza di appello si estende alla statuizione relativa alle spese processuali con la conseguenza che il giudice di rinvio, se riforma la sentenza di primo grado, ha il potere di rinnovare totalmente la regolamentazione delle spese alla stregua dell'esito finale della lite e, in conseguenza di questo apprezzamento unitario, di pervenire anche ad un provvedimento di compensazione totale o parziale delle spese dell'intero giudizio.

Commentario1

  • 1Soccombenza delle spese nel processo tributario
    Avv. Maurizio Villani · https://www.fiscoetasse.com/ · 5 novembre 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 23/04/2001, n. 5988
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5988
Data del deposito : 23 aprile 2001

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