Cass. civ., sez. I, sentenza 05/05/1999, n. 4455
CASS
Sentenza 5 maggio 1999

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Il potere di compensazione delle spese processuali può ritenersi legittimamente esercitato da parte del giudice in quanto risulti affermata e giustificata, in sentenza, la sussistenza dei presupposti cui esso è subordinato, sicché, come il mancato esercizio di tale potere non richiede alcuna motivazione, così il suo esercizio, per non risolversi in mero arbitrio, deve essere necessariamente motivato, nel senso che le ragioni in base alle quali il giudice abbia accertato e valutato la sussistenza dei presupposti di legge devono emergere, se non da una motivazione esplicitamente "specifica", quantomeno da quella complessivamente adottata a fondamento dell'intera pronuncia, cui la decisione di compensazione delle spese accede, e ciò tanto più nell'ipotesi -quale quella di specie- del concorso degli "altri giusti motivi" (diversa, pertanto, da quella della "soccombenza reciproca") di compensazione, ipotesi che, per l'ampiezza della previsione, risulta l'unica realmente derogatoria del principio generale (di cui all'art. 91, comma 1 c.p.c.) della condanna alle spese della parte soccombente. Ne consegue che la mancanza assoluta di motivazione, implicita od esplicita, della decisione di compensazione delle spese nei sensi sopra descritti integra gli estremi della violazione di legge (art. 92, secondo comma c.p.c.), denunciabile e sindacabile anche in sede di legittimità. (Cfr. Corte cost. nn. 419/95 e 26/99)

Le disposizioni in tema di regolamento delle spese processuali rientrano tra le regole del processo che devono essere osservate dal giudice di pace anche nel caso di pronuncia secondo equità, cui quel giudice può legittimamente riferirsi per quanto concerne la decisione di merito, mentre i problemi attinenti al processo debbono venir decisi secondo diritto.

È ammissibile il ricorso per cassazione avverso la pronuncia secondo equità del giudice di pace con riferimento al capo della decisione relativa alla disciplina delle spese processuali, atteso che le disposizioni del codice di rito di cui agli artt. 90-97, ed i principi da esse enucleabili, devono essere osservati anche nel procedimento "de quo", indipendentemente dalla regola di giudizio adottata con riferimento alla decisione di merito.

Commentari2

  • 1Soccombenza delle spese nel processo tributario
    Avv. Maurizio Villani · https://www.fiscoetasse.com/ · 5 novembre 2007

  • 2Processo amministrativo, compensazione delle spese, legittimità, motivazioneAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 28 maggio 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 05/05/1999, n. 4455
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4455
Data del deposito : 5 maggio 1999

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