Sentenza 5 maggio 1999
Massime • 3
Il potere di compensazione delle spese processuali può ritenersi legittimamente esercitato da parte del giudice in quanto risulti affermata e giustificata, in sentenza, la sussistenza dei presupposti cui esso è subordinato, sicché, come il mancato esercizio di tale potere non richiede alcuna motivazione, così il suo esercizio, per non risolversi in mero arbitrio, deve essere necessariamente motivato, nel senso che le ragioni in base alle quali il giudice abbia accertato e valutato la sussistenza dei presupposti di legge devono emergere, se non da una motivazione esplicitamente "specifica", quantomeno da quella complessivamente adottata a fondamento dell'intera pronuncia, cui la decisione di compensazione delle spese accede, e ciò tanto più nell'ipotesi -quale quella di specie- del concorso degli "altri giusti motivi" (diversa, pertanto, da quella della "soccombenza reciproca") di compensazione, ipotesi che, per l'ampiezza della previsione, risulta l'unica realmente derogatoria del principio generale (di cui all'art. 91, comma 1 c.p.c.) della condanna alle spese della parte soccombente. Ne consegue che la mancanza assoluta di motivazione, implicita od esplicita, della decisione di compensazione delle spese nei sensi sopra descritti integra gli estremi della violazione di legge (art. 92, secondo comma c.p.c.), denunciabile e sindacabile anche in sede di legittimità. (Cfr. Corte cost. nn. 419/95 e 26/99)
Le disposizioni in tema di regolamento delle spese processuali rientrano tra le regole del processo che devono essere osservate dal giudice di pace anche nel caso di pronuncia secondo equità, cui quel giudice può legittimamente riferirsi per quanto concerne la decisione di merito, mentre i problemi attinenti al processo debbono venir decisi secondo diritto.
È ammissibile il ricorso per cassazione avverso la pronuncia secondo equità del giudice di pace con riferimento al capo della decisione relativa alla disciplina delle spese processuali, atteso che le disposizioni del codice di rito di cui agli artt. 90-97, ed i principi da esse enucleabili, devono essere osservati anche nel procedimento "de quo", indipendentemente dalla regola di giudizio adottata con riferimento alla decisione di merito.
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- 1. Soccombenza delle spese nel processo tributarioAvv. Maurizio Villani · https://www.fiscoetasse.com/ · 5 novembre 2007
- 2. Processo amministrativo, compensazione delle spese, legittimità, motivazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 28 maggio 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/05/1999, n. 4455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4455 |
| Data del deposito : | 5 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -
Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere -
Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere -
Dott. Salvatore DI PALMA - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DANZAS SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VLE MAZZINI 114/B, presso l'avvocato OTTORINO GIUGNI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato REBECCHI PIER GIORGIO, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
SIDECO Srl in liquidazione;
- intimata -
avverso la sentenza n. 10/96 del Giudice di pace di SCANDIANO, depositata il 27/06/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/01/99 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Rebecchi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del primo e terzo motivo e l'inammissibilità del secondo motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Con citazione del 2 ottobre 1995, la NZ S.p.a. convenne la Sideco S.r.l. dinanzi al Giudice di Pace di Scandiano, chiedendo che la stessa fosse condannata al pagamento, in suo favore, della somma di £.1.140.020, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di corrispettivo per un trasporto di merce da essa effettuato per conto della Società convenuta.
Costituitasi, la Sideco S.r.l., deducendo che la merce trasportata era giunta a destinazione avariata e quindi inservibile, oltre a chiedere la reiezione della domanda, spiegò domanda riconvenzionale di £.
7.000.000 ed instò per la dichiarazione di incompetenza ratione valoris del Giudice adito.
1.2 Il Giudice di Pace di Scandiano - ritenutosi competente per valore a conoscere soltanto la domanda principale;
assegnato termine alla Sideco per la riassunzione della causa riconvenzionale dinanzi al Pretore di Reggio Emilia;
ed assunta la prova per testimoni dedotta dalla Società attrice - con sentenza n. 10 del 27 giugno 1996, dichiarò equa, ai sensi dell'art.113 cod.proc.civ., la somma di £.
1.140.020 pattuita per il trasporto;
condannò la Sideco S.r.l. al pagamento della corrispondente somma, oltre interessi dal novembre 1994 al saldo e dichiarò le "spese di giudizio compensate".
In particolare, il Giudice a quo ha così, testualmente, motivato la pronuncia: "Indipendentemente dalla titolarità dell'azione di risoluzione del contratto di trasporto per inadempimento del vettore e della sua intempestività (art.1453 c.c.) occorre chiarire il concetto giuridico di inadempienza, che è generalmente inteso come 'assenza di adempienzà. È indubbio, sia dal punto di vista giuridico che logico, che il vettore ha consegnato la merce nel luogo e nel tempo indicatigli dal mittente adempiendo l'obbligazione assunta. La SIDECO s.r.l., a fronte delle avarie riscontrate nella merce consegnata, non poteva rifiutare il pagamento del trasporto ma avrebbe dovuto agire per l'eventuale risarcimento dei danni subiti. Azione che al contrario, tralasciò di esercitare entro il termine di giorni 120 assegnatogli per la riassunzione del giudizio presso la Pretura competente.
Concludendo: la SIDECO s.r.l. non ha titolo per chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte. Ogni altra argomentazione attiene alla risarcibilità del danno derivato alla SIDECO per colpa presenta ( recte: presunta ) del vettore, eccedente la competenza per valore del Giudice di Pace". A siffatta motivazione ha fatto seguire il dispositivo dianzi riassunto, il quale contiene anche l'espressione "spese di giudizio compensate".
1.3 Avverso tale sentenza, la NZ S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1 Con il primo ( con cui deduce "violazione degli artt.91, 92, 113 e 118 2 comma disp.att.c.p.c. in relazione all'art.360 n 4 e 5 c.p.c." ), il secondo (con cui deduce "violazione dell'art.132 2 comma n.4 c.p.c. in relazione all'art.360 n.5 c.p.c" ) ed il terzo motivo ( con cui deduce "violazione degli artt.91 e 92 c.p.c. in relazione all'art.360 n 3 e 5 c.p.c." ) - i quali possono essere unitariamente considerati, avuto riguardo alla loro evidente connessione - la Società ricorrente censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite, sotto diversi profili, sottolineando, in particolare, che: a)- il Giudice avrebbe dovuto indicare i criteri e le ragioni equitative "che lo hanno indotto da un lato ad accogliere la domanda principale così come prospettata, ma dall'altro a disporre l'integrale compensazione delle spese"; b)- "....il mero richiamo all'equità, nel dispositivo, non è sufficiente a legittimare l'esercizio di tale potere, ne' dalla motivazione o dalla ricostruzione del fatto emergono elementi di coerenza e di compatibilità con il criterio adottato per il governo delle spese di lite...."; c)- la decisione sarebbe "solo in astratto favorevole per l'attrice poiché, a causa della....compensazione, l'iniziativa giudiziaria rischia di rivelarsi antieconomica....non per l'insolvenza della convenuta debitrice ( che ha prontamente saldato l'importo del precetto, evitando l'esecuzione ), bensì per l'inopinata decisione sulle spese legali ( ovviamente superiori al capitale originario )"; d)- la motivazione della decisione sarebbe incongrua, laddove si diffonde su una domanda di risoluzione del contratto di trasporto, che non è stata mai proposta dalla Società attrice;
e)- "....si tratta di accertare se il giudice di pace, nel pronunciare secondo equità in cause di valore inferiore a due milioni, possa avvalersi di un potere così ampio da consentirgli di ignorare o comunque disattendere, senza alcun obbligo di motivazione, i principi costituzionali, i principi regolatori della materia, i principi generali dell'ordinamento giuridico e, con riferimento all'ipotesi in questione, i criteri di cui agli artt.91 e 92 c.p.c.".
2.2 Il ricorso è, innanzitutto, ammissibile, in quanto vò lto a criticare la sentenza del Giudice di pace di Scandiano - pronunciata "secondo equità", ai sensi dell'art.113 comma 2 cod.proc.civ. - sostanzialmente perché, con riferimento al capo di decisone che ha disposto la compensazione delle spese processuali, assunta in violazione dell'art.92 comma 2 del codice di rito ( secondo cui, "se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti" ) ed affatto priva di motivazione al riguardo. Infatti - posto che è incontroverso, sia in dottrina, sia secondo gli orientamenti di questa Corte ( cfr., e pluribus, sentt.nn. 6794 del 1991, a s.u., 10904 del 1998, a s.u., 3397 del 1998 ), che ( come già il giudice conciliatore, così ) il giudice di pace, nell'esercizio delle funzioni assoggettate alla regola di giudizio ( nel merito ) dell'equità, deve comunque rispettare, tra l'altro, principi, regole e "forme" essenziali del processo civile ( sia pure con gli speciali adattamenti prefigurati per il procedimento che si svolge dinanzi a lui: cfr. artt.311-313 e 316-322 cod.proc.civ., e 54-65 disp.att.cod.proc.civ.; cfr., ora, anche le specifiche modificazioni introdotte dal d.lgs. n.51 del 1998, istitutivo del giudice unico di primo grado ), la cui violazione è sempre denunciabile in sede di legittimità - non può esservi dubbio che le disposizioni del codice di rito che disciplinano la "responsabilità delle parti per le spese e per i danni processuali" ( artt.90-97 ) ed i principi da esse enucleabili ( ad es.: onere di anticipazione delle proprie spese a carico di ciascuna delle parti;
condanna della parte soccombente al rimborso delle spese in favore dell'altra parte;
divieto di condanna alle spese della parte totalmente vittoriosa, etc. ) devono essere osservate anche nel procedimento che si svolge dinanzi al giudice di pace, indipendentemente dalla regola di giudizio ( "diritto" o "equità" ) applicata per decidere il merito della causa.
Deve aggiungersi che - siccome la Società ricorrente adombra, sia pure in termini critici, la possibilità che il Giudice a quo abbia regolato ( oltreché il merito, anche ) le spese processuali sulla base dell' "equità" - non appare inutile sottolineare che - se i legittimi costi del processo costituiscono il mezzo indispensabile per esercitare il proprio diritto alla tutela giurisdizionale ( artt.24 commi 1 e 3 Cost. e 90 cod.proc.civ.; cfr. Corte costituzionale, e pluribus e da ultima, ord.n. 18 del 1999, ed ivi i precedenti ), cioè per far valere in giudizio un proprio preteso diritto sostanziale non spontaneamente realizzato ( artt.99 cod.proc.civ. e 2907 cod.civ. ); e se il ricorso alla tutela giurisdizionale di questo diritto comporta l'assunzione di una responsabilità, appunto, "processuale", comprendente anche i predetti costi - ne consegue che la disciplina regolatrice di siffatta responsabilità, in quanto funzionalmente connessa all'instaurazione, allo svolgimento ed alla conclusione del processo, appartiene totalmente alle regole che lo governano: vera e propria "norma processuale", al cui rispetto è tenuto anche il giudice di pace come "giudice di equità", in forza del generale e fondamentale principio, secondo cui i costi del processo non possono mai gravare sulla parte che ha ragione e che non ha "abusato" della predetta tutela giurisdizionale. Sicché, non appare neppure concepibile l'applicazione, tout court, della regola equitativa - che attiene esclusivamente al giudizio di merito sul diritto azionato - nella decisione sulla distribuzione "finale" dei costi del processo: la quale, in quanto giudizio sulla legittimità, o non, del ricorso a siffatto mezzo di tutela, è necessariamente governato dalle regole che lo disciplinano ( cfr., nello stesso senso, con riferimento al procedimento che si svolge(va) dinanzi al giudice conciliatore, Cass. n. 12689 del 1998, secondo cui, sinteticamente, "il regolamento delle spese processuali rientra tra le regole processuali che debbono essere osservate anche dal giudice conciliatore, che è tenuto a riferirsi all'equità per quanto concerne la decisone di merito mentre i problemi attinenti al processo debbono essere decisi secondo diritto" ).
2.3 Il ricorso merita, altresì, accoglimento, in quanto dalla motivazione della sentenza impugnata non emerge alcun elemento idoneo a fondare la decisione del Giudice a quo, di compensare ( per intero ) tra le parti le spese di giudizio, assunta (
implicitamente, ma evidentemente ) sulla base del disposto di cui all'art.92 comma 2 cod.proc.civ., nella parte in cui dispone che "se....concorrono altri giusti motivi il giudice può compensare....". Per giungere a siffatta conclusione, appare indispensabile, innanzitutto, ripercorrere gli orientamenti espressi da questa Corte sul rapporto tra esercizio, da parte del giudice, del potere discrezionale di compensazione delle spese processuali, attribuitogli dalla richiamata disposizione ( "se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi il giudice può compensare...." ), e sua giustificazione nella motivazione del provvedimento che "chiude il processo davanti a lui" ( art.91 comma 1 ).
Com'è noto, l'indirizzo, assolutamente prevalente, è nel senso che la decisione di compensare le spese - la quale può essere assunta anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa - in quanto espressiva dell'esercizio del predetto potere discrezionale, non richiede alcuna "motivazione specifica" (per la verità, alcune sentenze affermano, esplicitamente e radicalmente, che non occorre alcuna motivazione ); con la conseguenza che il relativo provvedimento è insindacabile, anche in sede di legittimità, sotto il profilo, appunto, della carenza di motivazione;
e che, soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia, tuttavia, esplicitato le ragioni della disposta compensazione, il sindacato è ammesso ove queste risultino illogiche e/o erronee e/o contraddittorie, vale a dire tali da invalidare la stessa formazione della decisione sul punto ( cfr., e pluribus, sentt., a s.u., nn. 1422 del 1963, 864 del 1973, 9597 del 1994; cfr. anche, fra le ultime, sentt.nn. 4545 e 4997 del 1998 ). D'altro canto, non sono mancate pronunce, che - tenendo conto di autorevoli e severe critiche, espresse dalla dottrina soprattutto sulla non doverosità della motivazione nell'applicazione di una norma ( l'art.92 comma 2, appunto ), chiaramente derogatoria di quella, generale, secondo cui le spese processuali debbono gravare definitivamente sulla parte soccombente ( art.91 comma 1 ) - hanno affermato, in contrasto con l'orientamento dominante, che anche la decisione di compensare le spese processuali deve essere specificamente giustificata, sia pure in modo conciso, nella motivazione;
e ciò, conformemente al precetto, contenuto nell'art.111 comma 1 Cost., secondo cui "tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati" ( cfr., ad es., sentt.nn. 1684 e 2444 del 1974, 3286 del 1977, 1973 del 1979 ). Deve sottolinearsi, infine, che è stata più volte respinta da questa Corte, per manifesta infondatezza, con riferimento al parametro costituzionale ora richiamato, l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art.92 comma 2 cod.proc.civ. - interpretato, secondo il "diritto vivente", nel senso che la scelta del giudice di compensare le spese processuali non dev'essere specificamente motivata - sulla base del rilievo che il principio sancito dall'art.111 comma 1 Cost. non è applicabile al provvedimento di compensazione delle spese processuali, in quanto l'affermazione dell'esistenza di ragioni che giustificano tale compensazione deve esser posta in relazione ed integrata con la motivazione e con diversi elementi di fatto ( ad es., vicende processuali;
novità e difficoltà delle questioni trattate;
natura della causa;
comportamento delle parti ), tenuto conto che la pronuncia sulle spese non costituisce un provvedimento autonomo, rispetto a quello che definisce il giudizio ( per ragioni di rito o di merito ), al quale, invece, "accede" ( cfr. sentt.nn. 1684 del 1974 cit., 3471 del 1989, 12657 del 1992, 1887 del 1998 ).
Ciò premesso, il Collegio ritiene che l'orientamento predominante deve essere precisato ed integrato, proprio alla luce delle riflessioni stimolate da quello minoritario e dalle sentenze che hanno dichiarato manifestamente infondate le eccezioni di illegittimità costituzionale sollevate.
A)- Deve precisarsi, in primo luogo, che il fondamento della non doverosità, per il giudice, della "motivazione specifica" della decisione di compensazione delle spese processuali, ai sensi dell'art.92 comma 2 cod.proc.civ., non sta affatto nel carattere discrezionale dell'esercizio del potere relativo attribuitogli dalla legge, bensì nella natura stessa della pronuncia sulle spese ( di condanna o di compensazione ), "conseguenziale ed accessoria" ( come è stato costantemente affermato da questa Corte: cfr., e pluribus, sentt.nn. 9859 del 1997, a s.u., 6333 del 1985, 3093 del 1981) rispetto al provvedimento "che chiude il processo davanti a lui":
sicché - se la pronuncia sulle spese "dipende" sempre dall'esito ( di rito o di merito ) della controversia in un suo determinato momento processuale ( "il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui....": art.91 comma 1 ) e, quindi, non costituisce mai provvedimento autonomo - ne consegue, in linea di principio, che essa non necessita di una "specifica" motivazione, nel senso che le ragioni della condanna alle spese o della loro compensazione ( per "soccombenza reciproca", ovvero per il concorso di "altri giusti motivi" ), se non debbono ( bensì possono ) essere specificamente esplicitate, devono, però, quantomeno, risultare dalla motivazione complessiva del provvedimento giurisdizionale ( intesa nel senso precisato dal combinato disposto degli artt.132 comma 2 n.4 cod.proc.civ. e 118 commi 1 e 2 disp.att.cod.proc.civ.), cui la pronuncia stessa accede. Solo così inteso, il "diritto vivente", costituito dal predetto orientamento dominante, sfugge a consistenti dubbi di illegittimità costituzionale che, altrimenti opinando, potrebbero insorgere, sulla base del semplice ed immediato rilievo che altro è affermare la non doverosità della motivazione "specifica" di un provvedimento giurisdizionale accessorio, nel senso ora precisato;
altro affermare, tout court, la non doverosità di alcuna motivazione di una "scelta" giurisdizionale, fondandola sull'esercizio, da parte del giudice, di un potere discrezionale attribuitogli dalla legge ( così, ad es., sentt.nn. 864 del 1973, 9597 del 1994 e 1887 del 1998 citt. ). Infatti - se si considera che, in attuazione del principio secondo cui il costo del processo non deve mai gravare sulla parte vittoriosa, la regola generale ( art.91 comma 1 cod.proc.civ. ) impone al giudice di condannare il soccombente al rimborso delle spese in favore della controparte;
che la legge attribuisce, altresì, al giudice stesso il potere discrezionale di derogare a tale regola, cioè di scegliere se condannare parzialmente ( compensazione parziale ) o non condannare affatto ( compensazione integrale ) il soccombente alle spese (nella qual scelta si sostanzia il contenuto di siffatto potere discrezionale), non già ad libitum, ma soltanto in presenza di determinate condizioni dalla legge medesima prefigurate ( "soccombenza reciproca" - rispetto alla quale, però, la compensazione non opera come "deroga", ma come diretta applicazione del principio della soccombenza - ovvero, come nella specie, "altri giusti motivi" );
e che il dovere di motivare "tutti i provvedimenti giurisdizionali", imposto dall'art.111 comma 1 Cost. quale garanzia di tipo oggettivo e strutturale, risponde, come ribadito da recente ed autorevole dottrina, sia ad una "finalità extraprocessuale", vò lta a prevenire qualsiasi abuso del potere giudiziario in correlazione finalistica con il principio di legalità, realizzando la "trasparenza" e la "controllabilità" esterna delle attività giurisdizionali da parte del popolo sovrano nel cui nome la giustizia viene amministrata ( artt.1 comma 2 e 101 comma 2 Cost. ), sia una "finalità
endoprocessuale", vò lta a realizzare un adeguato esercizio dei diritti di difesa nei confronti della stessa decisione e nei giudizi di impugnazione - ne consegue che il potere discrezionale di compensazione delle spese processuali in tanto può ritenersi legittimamente esercitato, in quanto risulti affermata e giustificata la sussistenza dei presupposti cui esso è subordinato. Sicché - come il mancato esercizio di tale potere non richiede, ovviamente, alcuna motivazione ( per giurisprudenza costante: cfr., da ultima, Cass. n. 11770 del 1998 ) - così, al contrario, il suo esercizio, per non risolversi in mero arbitrio, deve essere necessariamente motivato ( cfr., ad es., la icastica formula utilizzata dall'art.132 comma 1 cod.pen.: "Nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena discrezionalmente;
esso deve indicare i motivi che giustificano l'uso di tale potere discrezionale" ): nel senso, già rilevato dianzi, che le ragioni, in base alle quali il giudice ha accertato e valutato la sussistenza dei presupposti di legge, devono emergere, se non da una motivazione "specifica", quantomeno da quella del provvedimento, cui la decisione di compensazione delle spese processuali accede. E ciò, tanto più nell'ipotesi - quale quella di specie - del concorso di "altri giusti motivi" ( diversi, cioè, da quello della "soccombenza reciproca" ) di compensazione, che, per l'ampiezza della previsione, integra, anche per parte della dottrina, l'unico caso di norma realmente derogatoria del principio generale, posto dall'art.91 comma 1 cod.proc.civ., della condanna alle spese della parte soccombente. Non senza sottolineare - sempre sotto il profilo della conformità dell'orientamento dominante all'art.111 comma 1 Cost. - l'intrinseca contraddittorietà tra affermazione di insindacabilità, anche in carenza di motivazione, della decisione di compensazione delle spese, ed affermazione della sua sindacabilità, per illogicità e/o erroneità e/o contraddittorietà dei motivi "specifici" eventualmente addotti dal giudice: infatti - a parte ogni considerazione sulle prassi sostanzialmente arbitrarie, invalse presso gli uffici giudiziari in corriva applicazione dell'orientamento dominante - se siffatta decisione non necessita di alcuna motivazione, questa è, per definizione, sempre non doverosa e, perciò, sempre insindacabile.
Ed infine: l'esercizio "arbitrario", nel senso ora precisato, del potere discrezionale di compensazione delle spese processuali finisce con il risolversi - nei non pochi casi, quale quello di specie, in cui il valore della causa sia di non rilevante entità, ovvero risulti, in concreto, economicamente incomparabile rispetto alle spese processuali necessarie per instaurarla e per condurla a termine;
o in quelli in cui, comunque, una parte ha avuto totalmente ragione, come nella specie - nel sostanziale diniego, o del diritto alla tutela giurisdizionale ( soprattutto de minimis), ovvero dell'effettiva realizzazione del diritto sostanziale accertato e riconosciuto in giudizio: vale a dire nella palese violazione sia dell'art.24 comma 1 Cost. - il quale, garantendo a tutti la tutela giurisdizionale, non può non garantire anche il soddisfacimento "effettivo" di quel diritto (cfr., ad es., Corte costituzionale, e pluribus, sentt.n. 419 del 1995 e 26 del 1999), anche attraverso il rigoroso rispetto della "legalità processuale" - sia, in definitiva, del fondamentale principio, secondo cui il processo non deve comunque andare a danno della parte che ha ( avuto ) ragione. B)- Se, dunque, anche la decisione di compensazione delle spese processuali deve risultare giustificata - specificamente, ovvero, quantomeno, dalla motivazione del provvedimento cui accede - ne consegue ( e in ciò sta l'integrazione al richiamato orientamento dominante ) che, nel caso in cui neppure tale motivazione contenga elementi, sui quali possa fondarsi la ragione giustificatrice della disposta compensazione, la decisione stessa deve ritenersi invalidamente assunta per violazione dell'art.92 comma 2 cod.proc.civ., denunciabile e sindacabile anche in sede di legittimità.
2.4 Applicando i suddetti principi al caso di specie, è agevole rilevare - dalla piana lettura della motivazione della sentenza impugnata, dianzi testualmente riprodotta ( cfr., supra, n.1.2 ) - che da essa non è dato trarre alcuna ragione, neppure per implicito, della disposta compensazione delle spese: infatti - a parte il rilievo che il Giudice a quo, nel disporla, non è nemmeno ricorso alla ( per altro stereotipata ed apodittica ) ripetizione della formula normativa ( "concorrono giusti motivi per...." ) o ad altra analoga - lo stesso, dopo aver definito la nozione di inadempimento, ha affermato che la Società attrice (vettore) ha puntualmente adempiuto gli obblighi assunti;
che, per contro, la Società convenuta, nonostante le dedotte avarie della merce trasportata, non avrebbe potuto rifiutare il pagamento del corrispettivo del pattuito trasporto;
che la stessa non aveva coltivato la domanda risarcitoria, proposta in via riconvenzionale, dinanzi al Giudice dichiarato competente e non aveva titolo per chiedere la risoluzione del contratto di trasporto per inadempimento della controparte;
e che ogni altra argomentazione attiene alla risarcibilità del danno preteso dalla Sideco, relativamente alla quale difetta la competenza del Giudice adito. È, quindi, evidente che il Giudice di pace di Scandiano ha disposto la compensazione integrale delle spese processuali, nei confronti della parte totalmente vittoriosa ( la NZ S.p.a. ), in modo affatto arbitrario, cioè senza addurre alcuna legittima giustificazione, violando, in tal modo, il precetto contenuto nell'art.92 comma 2 cod.proc.civ., che egli era tenuto a rispettare, come già detto (
cfr., supra, n.2.2 ), indipendentemente dalla regola di giudizio applicata per decidere il merito della causa.
3 La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata, nella parte in cui dispone la compensazione delle spese, e la relativa causa rinviata al Giudice di pace di Modena, il quale, oltre ad uniformarsi ai principi di diritto dianzi affermati, provvederà anche a pronunciare sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata, nella parte in cui dichiara compensate le spese, e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Giudice di pace di Modena. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 26 gennaio 1999 DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 5 MAGGIO 1999.