Cass. civ., sez. I, sentenza 13/08/1999, n. 8635
CASS
Sentenza 13 agosto 1999

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La valutazione dei giusti motivi di compensazione delle spese di lite, ai sensi del secondo comma dell'art. 92, cod. proc. civ., è incensurabile in sede di legittimità, a meno che la decisione del giudice di merito non si fondi sulla indicazione di ragioni palesemente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o palese erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto, in quanto riferibile a circostanze non rilevanti sul piano della valutazione del comportamento delle parti nell'ambito della vicenda processuale (nella specie la Suprema Corte, sulla base di tali principi, ha ritenuto incensurabile il motivo di compensazione individuato dal giudice di merito nella circostanza che la tardiva riassunzione di un giudizio, dichiarato estinto per tardiva riassunzione, potesse trovare una qualche spiegazione nella circostanza che il giudice istruttore non aveva dichiarato interrotto il giudizio appena compiuta la dichiarazione dell'evento interruttivo, ma solo dopo un notevole lasso di tempo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 13/08/1999, n. 8635
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8635
    Data del deposito : 13 agosto 1999

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