Sentenza 13 agosto 1999
Massime • 1
La valutazione dei giusti motivi di compensazione delle spese di lite, ai sensi del secondo comma dell'art. 92, cod. proc. civ., è incensurabile in sede di legittimità, a meno che la decisione del giudice di merito non si fondi sulla indicazione di ragioni palesemente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o palese erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto, in quanto riferibile a circostanze non rilevanti sul piano della valutazione del comportamento delle parti nell'ambito della vicenda processuale (nella specie la Suprema Corte, sulla base di tali principi, ha ritenuto incensurabile il motivo di compensazione individuato dal giudice di merito nella circostanza che la tardiva riassunzione di un giudizio, dichiarato estinto per tardiva riassunzione, potesse trovare una qualche spiegazione nella circostanza che il giudice istruttore non aveva dichiarato interrotto il giudizio appena compiuta la dichiarazione dell'evento interruttivo, ma solo dopo un notevole lasso di tempo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/08/1999, n. 8635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8635 |
| Data del deposito : | 13 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati
Dott. Michele CANTILLO - Presidente -
" Vincenzo PROTO - Consigliere -
" Giulio GRAZIADEI "
" Giuseppe MAMIALE "
" Giuseppe SALMÈ rel. "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 8752/97 r.g. proposto da
AN FR, domiciliata presso la cancelleria della corte di cassazione, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Di Meglio, per procura speciale a margine del ricorso,
ricorrente contro
SS AN, domiciliato presso la cancelleria della corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni D'Ambra, per procura speciale in calce al controricorso,
controricorrente nonché, sul ricorso n. 11230/97 r.g. proposto da
SS AN, domiciliato presso la cancelleria della corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni D'Ambra, per procura speciale in calce al controricorso,
ricorrente contro
AN FR,
intimata avverso la sentenza del tribunale di Napoli del 13 gennaio 1997. Sentita la relazione della causa svolta dal cons. Dott. Giuseppe Salmè alla pubblica udienza del 23 ottobre 1998;
sentito il p.m., in persona del sost. proc. gen. Dott. Vincenzo Maccarone che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 25 novembre 1987 AN RU, IA LO e FI ST hanno convenuto in giudizio davanti al pretore di IA SC HI e ON Di RI, rispettivamente, proprietaria e usufruttuaria del piano rialzato e del piano seminterrato dell'edificio sito in Barano d'IA, via Schiappe dei Corsi 6, chiedendo che fosse demolito un serbatoio d'acqua installato dalle convenute sul lastrico solare dell'edificio stesso. La Di RI è rimasta contumace, mentre la HI, costituendosi, ha sostenuto che il lastrico solare era di proprietà comune, che quindi ne poteva fare uso ai sensi dell'art. 1117 c.c. e che, comunque, se si fosse trattato di bene di proprietà esclusiva, il diritto di chiedere la rimozione del serbatoio era prescritto. Con sentenza del 13 dicembre 1991 il pretore ha accolto la domanda e ha ordinato la rimozione del serbatoio.
Con atto d'appello del 10 gennaio 1992 (data erroneamente indicata in sentenza come 10 gennaio 1996) la HI e la Di RI hanno impugnato la sentenza. Costituendosi, AN RU ha dichiarato che FI e IA LO ER erano decedute nel luglio 1991 e ha chiesto il rigetto dell'appello. All'udienza del 11 maggio 1993 il RU ha chiesto inoltre che fosse dichiarata l'interruzione del processo per morte delle ER e il giudice istruttore ha provveduto in conformità. Avendo le appellanti chiesto la fissazione dell'udienza per la prosecuzione, il ricorso con il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza è stato notificato dalle appellanti agli eredi delle parti defunte.
La corte d'appello, con la sentenza impugnata, ha dichiarato estinto il giudizio, compensando interamente tra le parti le spese del giudizio.
La corte territoriale ha affermato che la procura alle liti conferita nel giudizio di primo grado si era estinta a seguito del decesso delle parti avvenuto nel luglio 1991, tra l'udienza di precisazione delle conclusione e l'udienza di discussione del 27 novembre 1991 e quindi il difensore non avrebbe potuto attivarsi per dichiarare la morte delle proprie assistite. Inoltre, essendosi la morte delle parti verificata prima della costituzione nel giudizio di secondo grado, si sarebbe verificata una delle ipotesi di interruzione automatica previste dall'art. 299 c.p.c. mentre la dichiarazione dell'evento da parte dell'altro appellato, AN RU avrebbe avuto solo la funzione di portare l'evento stesso a conoscenza delle altri parti, facendo decorrere il termine per la riassunzione. E poiché la riassunzione era avvenuta con ricorso del 1^ giugno 1993 e quindi tardivamente rispetto alla conoscenza dell'evento interruttivo, risalente, quanto meno, alla dichiarazione resa dal procuratore del RU all'udienza del 2 aprile 1992, il processo si era estinto.
In considerazione del fatto che il giudice istruttore aveva dichiarato l'interruzione non alla prima udienza, nella quale era stato dichiarato l'avvenuto decesso delle ER, ma solo all'udienza dell'11 maggio 1993, e quindi aveva concorso a provocare la ritardata riassunzione, il tribunale ha ritenuto equo compensare le spese.
Avverso la sentenza del tribunale di Napoli ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo la HI. Resiste con controricorso il RU, che ha anche proposto ricorso incidentale, affidato a un unico motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 300 c.p.c. la ricorrente sostiene che solo la parte colpita dall'evento interruttivo o i suoi eredi possono chiedere che sia disposta l'interruzione del processo, mentre nella specie il decesso delle altre appellate era stato dedotto dall'appellato AN RU, che non stava in giudizio come erede, ma come nudo proprietario del fabbricato.
Erroneamente quindi il tribunale aveva accolto l'eccezione di estinzione proposta dallo stesso RU.
Il motivo è infondato.
Come è pacifico tra le parti la morte di IA LO e FI ER, ritualmente costituite nel giudizio di primo grado, si è verificata nel luglio del 1991, prima dell'udienza di discussione davanti al pretore, ma non ha avuto alcun effetto sul processo di primo grado perché il procuratore delle parti decedute non ha provveduto a dichiarare l'evento o a notificarlo alle altri parti (art. 300 c.p.c.). Peraltro l'atto di appello della HI e della Di RI è stato notificato alle sorelle ST presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado e tale notifica deve ritenersi rituale perché, per effetto dell'ultrattività della procura alle liti rilasciata, anche per il giudizio d'appello, il difensore era legittimato a riceverla. Tuttavia la morte delle ST, che è avvenuta prima della costituzione in giudizio davanti al tribunale ha provocato l'automatica interruzione del processo ai sensi dell'art. 299 c.p.c. Dal giorno in cui si è verificata la legale conoscenza dell'evento interruttivo da parte delle appellanti è iniziato a decorrere il termine di cui all'art.305 c.p.c. e poiché l'evento è stato dichiarato dal procuratore del
RU sia nella comparsa di risposta che all'udienza del 2 aprile 1992, esattamente ha rilevato il tribunale che almeno da quest'ultima data le appellanti avevano avuto legale conoscenza dell'evento. Pertanto è tardiva la riassunzione avvenuta con ricorso del 1^ giugno 1993.
Nè può contestarsi l'interesse del RU, che aveva la stessa posizione processuale delle ST (vincitore in primo grado e appellato), ad eccepire l'avvenuta estinzione del giudizio, evento che comportava il passaggio in giudicato della sentenza a lui favorevole.
2) Con il ricorso incidentale AN RU lamenta che il tribunale abbia interamente compensato le spese, perché, quando il processo si chiude con sentenza processuale di estinzione non sarebbe possibile la compensazione per gravi motivi. Peraltro l'errore della parte e del giudice non potrebbero costituire gravi motivi. Il motivo è infondato perché, come è noto, la valutazione dei giusti motivi di compensazione delle spese di lite, ai sensi del 2^ comma dell'art. 92 c.p.c., è incensurabile in sede di legittimità,
a meno che la decisione del giudice di merito non sia accompagnata dalla indicazione di ragioni palesemente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o palese erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto, in quanto riferibile a circostanze non rilevanti sul piano della valutazione del comportamento delle parti nell'ambito della vicenda processuale. Ora, nel caso di specie, il tribunale ha osservato che il ritardo verificatosi nella riassunzione, certamente imputabile alle appellanti che avevano avuto legale conoscenza dell'evento interruttivo ben oltre sei mesi prima della riassunzione, trova una qualche spiegazione (anche se non una giustificazione giuridicamente rilevante) nel ritardo con il quale il giudice istruttore, richiesto di dichiarare l'interruzione, vi aveva provveduto. E motivo individuato dal tribunale non è inconsistente o palesemente illogico e pertanto la censura deve essere rigettata.
In conclusione debbono rigettarsi sia il ricorso principale che il ricorso incidentale.
Le spese debbono essere compensate per la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Compensa le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 23 ottobre 1998. Depositato in Cancelleria il 13 agosto 1999