Sentenza 30 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/01/2002, n. 1200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1200 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2002 |
Testo completo
Reg. Gen. N. 16785/99 + 19993/99 UD. 13.11.2001 IN NONE DEI POPOLO ALAO01 200 /02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE 2a CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: hoy 3010 Dott. Mario SPADONE Presidente Consigliere rel. Dott. Antonino ELEFANTE Rep. 343 Dott. Rosario DE JULIO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere UFFICIO COPIE Dott. Francesco Paolo FIORE Consigliere Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. ha pronunciato la seguente per diritti 1.55 il 30 GEN. 2002 SENTENZA IL CANCELLIERE Sui ricorsi iscritti al n. 16785/99 + 19993/99 Ricorso n. 16785/99 proposto Oggetto: Denuncia nuova opera. Risarcimento danni da RA LV, elettivamente domiciliato in Ro- ma, Via G. Pisanelli n. 4, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Gigli che unitamente all'Avv. Arturo Giuliano lo rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso. Repask RICORRENTE
contro
RA NN, elettivamente domiciliato in Ro- CANCELLERIA ma, Viale Giulio Cesare n. 128, presso lo studio dell'Avv. Mau- 1502/01 ro Padroni che unitamente all'Avv. Aldo Bevilacqua lo rappre- senta e difende come da procura a margine del controricorso. CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE Ricorso n. 19993/99 proposto da RA NN, elettivamente domiciliato in Ro- ma, Viale Giulio Cesare n. 128, presso lo studio dell'Avv. Mau- ro Padroni che unitamente all'Avv. Aldo Bevilacqua lo rappre- senta e difende come da procura a margine del controricorso. RICORRENTE INCIDENTALE
contro
RA LV. INTIMATO per la cassazione della sentenza del Tribunale di Trento n. 166/99 del 03.12.1998 / 11.03.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13.11.2001 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. じ comparso l'au Sentitog Avv. to Giuseppe Gigli & Mauro Padronial momento delle conclusioni del P.M. Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Carlo Destro che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IL ES, proprietario dell'immobile sito in Miola di Pinè, Valt n. 36, tavolarmente identificato come p.m. 1 della P.T. 639 C.C. Miola, premesso che il confinante OV 2 ES aveva iniziato a ricostruire un ballatoio ad uso ter- razza senza rispettare la distanza minima di cui all'art. 905 c.c. ed utilizzando, per circa la metà dell'ampiezza dell'opera, il muro di sua esclusiva proprietà; che la veduta esercitata per il passato da tale ballatoio doveva ritenersi estinta per non uso ultraventennale, chiedeva al Pretore di Trento ex art. 1171 c.c., che, previa sospensione dei lavori, venisse accertata l' estinzione della servitù di veduta esercitabile dal ballatoio, l' infissione nel muro di sua proprietà di tale opera, con con- danna del convenuto OV ES alla demolizione del ballatoio. Costituitosi, il convenuto contestava il non uso ultraven- tennale del ballatoio e la infissione di tale opera nel muro di proprietà dell'attore. Espletata l'istruttoria anche mediante c.t.u., il Pretore acco- glieva la domanda, dichiarando l'estinzione per non uso ultra- ventennale del diritto di veduta a distanza inferiore a quella legale esercitabile dal ballatoio di proprietà del convenuto Gio- vanni ES, che condannava alla demolizione dell'opera. In riforma di tale decisione, il Tribunale di Trento, con sen- tenza n. 166/99 del 03.12.1998 / 11.03.1999, accogliendo l' appello di OV SC, rigettava la domanda di Silva- no ES, osservando che l'estinzione della servitù di ve- duta per non uso ultraventennale non poteva essersi verifica- 3 49 ta, perché da una fotografia prodotta e risalente al 1978, rico- nosciuta dai testi, risultava la presenza del ballatoio non an- cora crollato, sicché non poteva essersi maturato il termine prescrizionale. Anche per l'allungamento del ballatoio e infissione di uno dei piantoni nel muro di proprietà di IL ES os- servava il Tribunale che, dal complesso delle prove, non emer- geva una difformità di dimensioni, mentre il piantone era stato infisso allo stesso posto dove ve ne era uno preesistente. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione IL ES in base a un solo motivo, articolato in due punti. Ha resistito con controricorso OV ES che ha proposto a sua volta ricorso incidentale in base a un solo mo- tivo. MOTIVI DELLA DECISIONE A) Preliminarmente va disposta la riunione, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., dei ricorsi (principale e incidentale) perché proposti contro la stessa sentenza. B) 1. Con unico motivo il ricorrente principale IL Fran- ceschi denuncia violazione o falsa applicazione di norma di di- ritto (art. 905 c.c. in relazione all'art. 360 n 3 c.p.c.), nonché motivazione omessa e/o travisante (art. 360 n. 5 c.p.c.). 4 : I. L'impugnata sentenza avrebbe completamente trascurato di considerare che la fotografia del 1978 riflette un ballatoio bensì non ancora crollato, ma già privo di parapetto dal quale quindi non era possibile esercitare la veduta. II. Anche sull'ampliamento del ballatoio e sull'infissione la sentenza impugnata sarebbe carente di motivazione, se non addirittura travisante, in quanto non avrebbe preso in consi- derazione le precisazioni del c.t.u. che aveva affermato che la ricostruzione del ballatoio era un'opera nuova, e non rifaci- mento di quella preesistente, allungata di circa metri 1,50 ver- so la proprietà di IL ES. Parimenti l'infissione di un piantone nel muro era un'opera nuova.
1.1. Il motivo è infondato sotto entrambi i profili. Quanto al primo aspetto, con esso si tende inammissibil- mente ad ottenere una diversa valutazione delle risultanze processuali nell'ambito della discrezionalità di apprezzamento delle prove e dei fatti affidata al giudice di merito, il quale giu- stamente, in base alla presenza in loco di opere idonee all' esercizio della veduta (ballatoio), ha affermato l'esistenza della servitù, e ha rigettato la domanda del ricorrente perché questi non aveva ottemperato all'onere su di lui gravante circa l' inte- grazione del requisito temporale previsto dagli artt. 1073 e 1074 c.c. per la produzione dell'effetto estintivo di tale servitù di veduta. L'eventuale travisamento del fatto, che la sentenza 5 impugnata, secondo il ricorrente, avrebbe commesso (per non aver rilevato che il ballatoio era privo di parapetto), non può costituire motivo di ricorso per cassazione, poiché l'inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte co- me sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, è denunciabile col diverso mezzo della revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. (Cass. 11.5.1997 n. 4310; 2.5.1996 n. 4018).
1.2. Quanto al secondo profilo, sotto l'apparente denuncia di vizio della motivazione, si prospetta una diversa lettura del quadro probatorio, estrapolando presunti “dati certi” dal com- plesso degli elementi istruttori. L'impugnata sentenza ha, in- fatti, osservato come dal complesso delle deposizioni testimo- niali assunte e dagli accertamenti effettuati dal c.t.u. non si poteva assolutamente desumere che il manufatto originario fosse di consistenza o dimensioni inferiori o difformi rispetto a quello ristrutturato;
mentre dal supplemento di perizia risul- tava che il piantone esterno (supportante il lato del ballatoio prospettante sulla proprietà di IL ES) era preesi- stente, e quello nuovo era stato inserito allo stesso posto. Una motivazione, quindi, ampia, articolata, esaustiva, luci- damente esposta, affatto incensurabile oltre che, all'evidenza, sotto il profilo dell'omissione, anche per insufficienza o con- traddittorietà. Né colgono nel segno tutte le altre considerazioni, dato che con esse il ricorrente muove in sostanza doglianze di merito contro la puntuale ricostruzione della vicenda effettuata dal Tribunale, dimenticando che la interpretazione e la valutazio- ne delle risultanze processuali sono affidate al giudice di me- rito e costituiscono apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se sorretto, come nella specie, da corretta e adeguata motivazione, onde la sentenza impugnata non è su- scettibile di cassazione per il solo fatto che gli elementi consi- derati dal giudice di merito siano, secondo l'opinione del ricor- rente, tali da consentire una diversa valutazione, conforme alla tesi da lui sostenuta (Cass.
8.7.1995 n. 7545). Il ricorso principale va, quindi, rigettato. C) I. Con unico motivo, il ricorrente incidentale OV ES, deducendo violazione e falsa applicazione di nor- ma di diritto (di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), censura la sentenza del Tribunale in ordine alla disciplina delle spese di lite, sostenendo che i “giusti moti- vi”, considerati in sentenza con riferimento ad una non meglio specificata "oggettiva complessità di accertamenti degli aspetti di fatto trattati”, non sarebbero tali da sovvertire il principio della soccombenza. Il motivo è inammissibile perché in sede di legittimità, per quanto riguarda il regolamento e la liquidazione delle spese, 7 possono denunciarsi solo violazioni del criterio della soccom- benza (divieto di condanna alle spese della parte che risulti totalmente vittoriosa) o liquidazioni che non rispettino le ta- riffe professionali (con obbligo in tal caso di indicare le singole 109T 129,11 voci contestate in modo da consentire il controllo di legittimità 456T 20,66 senza necessità di ulteriori indagini), mentre rientra nei poteri TOT. 149,77 discrezionali del giudice di merito disporre la compensazione (totale o parziale) delle spese, salvo che tale decisione sia ac- compagnata dalla indicazione di ragioni palesemente illogiche ed erronee (fra le tante cfr. Cass.
3.4.1995 n. 4234; 14.3.1995 n. 2949): ipotesi che non ricorre nella fattispecie. Anche il ricorso incidentale è da rigettare. D) In conclusione, la Corte rigetta entrambi i ricorsi e, sus- sistendo giusti motivi, compensa tra le parti le spese del giudi- AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data 1.9 MAR. 2083 4 zio di cassazione. versate €... 149,77 at
P. Q. M.
CENTOQUARANTANOVE/77.) (euro p. II Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazia DI PPO) La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Responsabile Servizio (Dr. M. RACC anay Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- 2 zione Civile, il 13 novembre 2001. 0 0 BELLE IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Antonino Ellante Hadau IL CANCE RE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA 30 GEN 2002 Roma IL CANCELLIERE 1 Franc y Catania