CASS
Sentenza 3 giugno 2026
Sentenza 3 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2026, n. 20429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20429 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: GE GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/12/2025 del TRIBUNALE di TRANI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TR MO, che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità con rideterminazione della sanzione sostituiva nella misura di 1460 ore e dichiarare inammissibile nel resto il ricorso;
RITENUTO IN FATTO Il Tribunale di Trani, con sentenza del 15 dicembre 2025, applicava a GI NC ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. la pena di anni due di reclusione ed € 1.000,00 di multa, convertendo la pena detentiva nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo pari a ore 1464; avverso la sentenza ricorre il difensore di NC, eccependo:
1.1. violazione degli artt. 20-bis comma 1 n. 3 cod. pen. e 56-bis della legge 24.11.1981 n. 69 in quanto il giudice aveva irrogato una pena illegale nella misura in cui, Penale Sent. Sez. 2 Num. 20429 Anno 2026 Presidente: BELTRANI GI Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 31/03/2026 convertendo la pena detentiva in lavori di pubblica utilità sostitutiva, aveva inflitto un numero di ore di lavoro (1.464) superiore a quello previsto dalla legge (1.460);
1.2 violazione degli 20-bis comma 1 n. 3 cod. pen. e 56-bis della legge 24.11.1981 n. 69 in quanto il giudice, dopo aver erroneamente commutato la pena detentiva in lavori di pubblica utilità sostitutivi, aveva mantenuto ferma la pena pecuniaria della multa, mentre l’accordo prevedeva la conversione dell’intera pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
1.1.Il difensore, nella richiesta di applicazione della pena in anni due di reclusione ed € 1.000,00 di multa, aveva subordinato espressamente la richiesta “al riconoscimento della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità ex art. 20-bis, pari a 1464 ore di attività di volontariato” e il Pubblico ministero aveva espresso “il consenso alla applicazione della pena sospesa di anni due di reclusione ed euro mille di multa, sostituita dai lavori di pubblica utilità” Pertanto, non solo il calcolo della conversione era errato in quanto, ai sensi dell’art. 56-bis legge n. 689/81, ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di due ore di lavoro, per cui, moltiplicando giorni 730 (anni due) x 2, si ha che il numero di ore per il lavoro sostitutivo è pari a 1460 ore, e non 1464, ma si deve anche rilevare che la richiesta del difensore ed il consenso del Pubblico ministero prevedevano la conversione anche della pena pecuniaria, e di ciò si dà atto anche nella sentenza impugnata (penultima riga del quinto periodo); indipendentemente dal fatto che l’art. 20-bis cod. pen. disciplina le pene sostitutive della reclusione e dell'arresto, e non della pena pecuniaria, è stata quindi pronunciata una sentenza non conforme all’accordo delle parti nella parte in cui ha disposto la sostituzione della sola pena detentiva;
come precisato da Sez. 2, n. 31488 del 12/07/2023, [...], Rv. 284961,“in tema di patteggiamento, la richiesta dell'imputato di applicazione di una sanzione sostitutiva è congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena, sicché grava sul giudice l'obbligo di controllarne l'ammissibilità e di rigettare la richiesta stessa nel caso in cui la sostituzione non sia applicabile, senza possibilità di scindere i termini del patto intervenuto tra le parti, che ha natura unitaria in vista della applicazione della pena concordata.” Pertanto, verificata la non applicabilità della sostituzione anche della pena pecuniaria, cui era subordinato l’accordo, il giudice avrebbe dovuto rigettare l’intera richiesta di patteggiamento;
da quanto precede discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Trani per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Trani per l'ulteriore corso. 2 Così è deciso, 31/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TR MO, che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità con rideterminazione della sanzione sostituiva nella misura di 1460 ore e dichiarare inammissibile nel resto il ricorso;
RITENUTO IN FATTO Il Tribunale di Trani, con sentenza del 15 dicembre 2025, applicava a GI NC ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. la pena di anni due di reclusione ed € 1.000,00 di multa, convertendo la pena detentiva nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo pari a ore 1464; avverso la sentenza ricorre il difensore di NC, eccependo:
1.1. violazione degli artt. 20-bis comma 1 n. 3 cod. pen. e 56-bis della legge 24.11.1981 n. 69 in quanto il giudice aveva irrogato una pena illegale nella misura in cui, Penale Sent. Sez. 2 Num. 20429 Anno 2026 Presidente: BELTRANI GI Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 31/03/2026 convertendo la pena detentiva in lavori di pubblica utilità sostitutiva, aveva inflitto un numero di ore di lavoro (1.464) superiore a quello previsto dalla legge (1.460);
1.2 violazione degli 20-bis comma 1 n. 3 cod. pen. e 56-bis della legge 24.11.1981 n. 69 in quanto il giudice, dopo aver erroneamente commutato la pena detentiva in lavori di pubblica utilità sostitutivi, aveva mantenuto ferma la pena pecuniaria della multa, mentre l’accordo prevedeva la conversione dell’intera pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
1.1.Il difensore, nella richiesta di applicazione della pena in anni due di reclusione ed € 1.000,00 di multa, aveva subordinato espressamente la richiesta “al riconoscimento della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità ex art. 20-bis, pari a 1464 ore di attività di volontariato” e il Pubblico ministero aveva espresso “il consenso alla applicazione della pena sospesa di anni due di reclusione ed euro mille di multa, sostituita dai lavori di pubblica utilità” Pertanto, non solo il calcolo della conversione era errato in quanto, ai sensi dell’art. 56-bis legge n. 689/81, ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di due ore di lavoro, per cui, moltiplicando giorni 730 (anni due) x 2, si ha che il numero di ore per il lavoro sostitutivo è pari a 1460 ore, e non 1464, ma si deve anche rilevare che la richiesta del difensore ed il consenso del Pubblico ministero prevedevano la conversione anche della pena pecuniaria, e di ciò si dà atto anche nella sentenza impugnata (penultima riga del quinto periodo); indipendentemente dal fatto che l’art. 20-bis cod. pen. disciplina le pene sostitutive della reclusione e dell'arresto, e non della pena pecuniaria, è stata quindi pronunciata una sentenza non conforme all’accordo delle parti nella parte in cui ha disposto la sostituzione della sola pena detentiva;
come precisato da Sez. 2, n. 31488 del 12/07/2023, [...], Rv. 284961,“in tema di patteggiamento, la richiesta dell'imputato di applicazione di una sanzione sostitutiva è congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena, sicché grava sul giudice l'obbligo di controllarne l'ammissibilità e di rigettare la richiesta stessa nel caso in cui la sostituzione non sia applicabile, senza possibilità di scindere i termini del patto intervenuto tra le parti, che ha natura unitaria in vista della applicazione della pena concordata.” Pertanto, verificata la non applicabilità della sostituzione anche della pena pecuniaria, cui era subordinato l’accordo, il giudice avrebbe dovuto rigettare l’intera richiesta di patteggiamento;
da quanto precede discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Trani per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Trani per l'ulteriore corso. 2 Così è deciso, 31/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3