Cass. civ., sez. III, sentenza 23/04/2001, n. 5976
CASS
Sentenza 23 aprile 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Disposta la compensazione, per giusti motivi, delle spese giudiziali, ove il giudice, con pregresso provvisorio decreto di liquidazione, abbia posto le spese di consulenza tecnica d'ufficio a carico della parte poi risultata soccombente, la statuizione di compensazione comporta che quest'ultima parte non possa ripetere dalla parte vittoriosa, neppure per la metà, le somme anticipate per il pagamento del compenso al consulente, le quali restano pertanto a totale carico della parte che le ha anticipate.

I giusti motivi di compensazione delle spese processuali non presuppongono necessariamente la reciproca soccombenza, potendo sussistere anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa. La relativa valutazione spetta al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità quando i motivi addotti a fondamento della decisione risultino illogici o contraddittori. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha escluso il motivo di doglianza rivolto alla sentenza di merito, la quale, nel disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio, aveva posto non irragionevolmente a confronto esito del processo e assetto del rapporto da cui il processo aveva tratto origine: infatti, era stata respinta la domanda attrice, proposta dalla società proprietaria di un immobile, volta alla determinazione del canone di locazione, attesa la mancata dimostrazione che la detenzione dei convenuti traesse origine da un contratto di locazione, ma era stato rilevato che la medesima attrice era subentrata nel diritto di proprietà quando il godimento dell'immobile era già in atto e che, se essa avesse avuto piena conoscenza dei fatti, avrebbe potuto chiedere l'immediata restituzione del bene, occupato senza alcun titolo dai convenuti).

Commentario1

  • 1Figlio maggiorenne che si è reso autonomo non può poi chiedere il mantenimentoAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 ottobre 2004

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 23/04/2001, n. 5976
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5976
Data del deposito : 23 aprile 2001

Testo completo