Sentenza 23 aprile 2001
Massime • 2
Disposta la compensazione, per giusti motivi, delle spese giudiziali, ove il giudice, con pregresso provvisorio decreto di liquidazione, abbia posto le spese di consulenza tecnica d'ufficio a carico della parte poi risultata soccombente, la statuizione di compensazione comporta che quest'ultima parte non possa ripetere dalla parte vittoriosa, neppure per la metà, le somme anticipate per il pagamento del compenso al consulente, le quali restano pertanto a totale carico della parte che le ha anticipate.
I giusti motivi di compensazione delle spese processuali non presuppongono necessariamente la reciproca soccombenza, potendo sussistere anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa. La relativa valutazione spetta al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità quando i motivi addotti a fondamento della decisione risultino illogici o contraddittori. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha escluso il motivo di doglianza rivolto alla sentenza di merito, la quale, nel disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio, aveva posto non irragionevolmente a confronto esito del processo e assetto del rapporto da cui il processo aveva tratto origine: infatti, era stata respinta la domanda attrice, proposta dalla società proprietaria di un immobile, volta alla determinazione del canone di locazione, attesa la mancata dimostrazione che la detenzione dei convenuti traesse origine da un contratto di locazione, ma era stato rilevato che la medesima attrice era subentrata nel diritto di proprietà quando il godimento dell'immobile era già in atto e che, se essa avesse avuto piena conoscenza dei fatti, avrebbe potuto chiedere l'immediata restituzione del bene, occupato senza alcun titolo dai convenuti).
Commentario • 1
- 1. Figlio maggiorenne che si è reso autonomo non può poi chiedere il mantenimentoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 ottobre 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/04/2001, n. 5976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5976 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIO DUVA - Presidente -
Dott. PAOLO VITTORIA - rel. Consigliere -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IA EL, TE DD, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FOSSOMBRONE 92, presso lo studio dell'avvocato TOMMASO DE TOMA, difesi dall'avvocato PEZZANO GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
CERERE IMMOBILIARE SRL, con sede in Cerignola, in persona dell'Amministratore Unico pro tempore dr. Luigi Carbone, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F S NITTI 11, presso lo studio dell'avvocato PAOLO NAPOLETANO, difesa dall'avvocato ANTONIO CARBONE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 768198 del Tribunale di FOGGIA, Sezione II Civile, emessa il 05/06/98 e depositata il 25/06/98 (R.G. 2648/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/01 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
1. - Il tribunale di Foggia, con sentenza del 25.6.1998, pronunciando in grado di appello, ha rigettato la domanda di determinazione del canone di locazione, che la società Cerere Immobiliare s.r.l. aveva proposto contro i signori HE NI e OL ZZ, con il ricorso depositato il 6.5.1994.
Ha considerato che l'attrice non aveva provato che il godimento dell'immobile da parte dei convenuti traesse origine da un contratto di locazione.
Il tribunale, provvedendo sul diritto al rimborso delle spese del processo, ne ha disposto la compensazione.
Ha osservato che la società attrice era subentrata nella proprietà dell'immobile trovandovi nel loro godimento i convenuti;
che questi non potevano vantare un diritto reale all'uso dell'abitazione, perché tale diritto avrebbe dovuto essere costituito per iscritto;
che, quand'anche i convenuti avessero avuto l'immobile in comodato per la durata della loro vita dal precedente proprietario, come avevano sostenuto, la società, acquistato l'immobile, avrebbe potuto far cessare immediatamente tale godimento;
che invece i convenuti erano rimasti nell'immobile senza pagare nulla.
2. - I signori NI e ZZ hanno proposto ricorso per cassazione, impugnando la decisione sulle spese.
La Cerere Immobiliare ha resistito con controricorso. Sono state depositate memorie.
Motivi della decisione
1. - Il ricorso contiene un motivo.
La cassazione della sentenza è chiesta per violazione di norme sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.).
Il motivo non è fondato.
2. - I ricorrenti hanno sostenuto, in primo luogo, che la decisione impugnata viola l'art. 91.
Osservano che, nel corso del processo, è stata disposta un'indagine tecnica. L'onere del compenso dovuto al consulente è stato sopportato dalla società attrice, che ha anticipato la relativa spesa, ma, per effetto della compensazione, metà di questa spesa ricadrà a loro carico, in contrasto con la regola per cui le spese anticipate nel processo dalla parte soccombente non possono in alcun modo essere trasferite sulla parte vittoriosa.
Nel caso, però, il presupposto di fatto della violazione dell'art. 91 non si presenta.
La parte soccombente, secondo la regola espressa dall'art. 91, ha l'obbligo di rimborsare a quella vincitrice le spese che questa ha sopportato per la sua difesa.
Il giudice può escludere in tutto o in parte questo obbligo, in applicazione dell'art. 92.
La valutazione che sottende tale pronuncia deve esercitarsi tenendo conto l'ammontare delle spese che ciascuna parte ha dovuto anticipare nel corso del processo e l'importo degli onorari dovuti al proprio difensore, che può ripetere dall'altra parte;
si risolve in un giudizio per cui questo complessivo onere economico deve restare per ciascuna parte a suo carico e non può essere trasferito a carico dell'altra.
Ne deriva che, se il giudice pone l'obbligo di pagare il compenso del consulente a carico della parte che resta soccombente, la compensazione comporta che questa non le possa ripetere dalla parte vittoriosa, non che la parte vittoriosa gliene debba rendere la metà (la conclusione è conforme a quella enunciata nella sentenza 25 marzo 1999 n. 2858 e, d'altro canto, il caso che si presenta qui non richiede di affrontare il problema, se la compensazione integrale incontri invece ostacolo al suo operare quando l'obbligazione di pagare il compenso sia stata posta dal giudice a carico della parte risultata poi vittoriosa, problema sul quale, con la sentenza 25 marzo 1999 n. 2858, sono ora in contrasto sia la precedente sentenza 25 maggio 1992 n. 6228 sia la successiva 18 marzo 2000 n. 3237). 2.1. - I ricorrenti hanno sostenuto in secondo luogo che la decisione di compensazione delle spese viola l'art. 92, perché dei giusti motivi che dovrebbero sorreggerla è data una motivazione priva di logica.
Il tipo di sindacato richiesto viene talora negato anche nella più recente giurisprudenza (cosi le decisioni 3 luglio 2000 n. 8889 e 22 aprile 2000 n. 5305). La giurisprudenza affatto prevalente invece lo ammette. Lo fa per vero con varia ampiezza, perché a decisioni, mediante le quali la Corte lo ha esercitato su sentenza di merito priva di una specifica motivazione (Cass. 5 maggio 1999 n. 4455), si accompagnano decisioni che lo ammettono non quando manchi una motivazione specifica, ma quando questa si compendi in una giustificazione illogica (Cass. 12 luglio 2000 n. 9271, 27 aprile 2000 n. 5390, 13 gennaio 2000 n. 319, 27 dicembre 1999 n. 14576): peraltro, di questa posizione intermedia, la sentenza 5 maggio 1999 n. 4455 ha dimostrato come essa presenti incongruenze sul piano logico.
La Corte ritiene di muoversi nella direzione della giurisprudenza prevalente.
Considera, tuttavia, che, ammesso il sindacato sul perché il giudice ha esercitato il potere di compensazione, la regola alla cui stregua esercitarlo può essere rappresentata solo dallo stesso art. 92, in quanto indica che la compensazione può essere disposta per giusti motivi, anche diversi dalla reciproca soccombenza. Ne risulta imposta la ricerca di limiti oltre i quali la compensazione non possa considerarsi legittima e dei valori che consentano di superare la regola della soccombenza, si da far considerare giusta la compensazione.
Un limite è stato indicato dalla sentenza 5 maggio 1999 n. 4455 ed è rappresentato dal principio per cui il processo non può risolversi in danno della parte che ha ragione, giacché ne risulterebbe altrimenti frustrato di fatto il diritto di difesa. Perché il sindacato di legittimità possa essere esercitato su questa base è necessario peraltro che chi lo sollecita ne illustri gli estremi di fatto.
Ma ciò nel motivo manca.
Quanto ai valori, si tratta qui di stabilire se quello che informa la decisione in esame sia o no condivisibile.
I giudici hanno ritenuto che la società, subentrata nella proprietà dell'immobile, se avesse avuto una piena conoscenza dei fatti, avrebbe potuto impiegare a tutela del proprio diritto un mezzo ad effetti ben diversamente negativi per i detentori, in particolare quello di chiedere loro di riconsegnare l'immobile. Il valore espresso da tale decisione si sostanzia nel porre a confronto esito del processo e assetto del rapporto da cui il processo ha tratto origine;
nel contrapporre la vittoria nel processo con quella che - secondo la valutazione del giudice, in base ai fatti venuti alla sua considerazione - avrebbe potuto o potrebbe ancora essere una diversa definizione del rapporto, conforme al diritto sostanziale.
La Corte ritiene che questo canone, cui l'esperienza dimostra che i giudici fanno frequente ricorso, deve essere condiviso. E questo perché, da un lato la condotta della parte che risulta soccombente si sottrae ad ogni valutazione negativa dal punto di vista della lealtà processuale, dall'altro, se alla parte vittoriosa non può certo farsi addebito d'essersi difesa, resta tuttavia che il processo è in linea di principio ordinato all'attuazione del diritto sostanziale e che, se il processo fosse stato impostato o condotto in altro modo, avrebbe potuto realizzare il diritto della parte, invece rimasta soccombente.
2.2. - I ricorrenti si soffermano su un altro aspetto degli effetti prodotti dalla compensazione delle spese.
Osservano che, in conseguenza di questa, finisce per ricadere a loro carico metà dell'imposta, che la società ha sopportato per la registrazione delle sentenze e di cui ha chiesto il rimborso. Si è già visto che, quando ricorrono giusti motivi, le spese del giudizio possono essere interamente compensate tra le parti, anche se una di esse è risultata interamente vittoriosa: ciò risulta dall'art. 92, secondo comma (è pacifico in giurisprudenza e su questo punto del resto la sentenza neppure è stata impugnata). Però, a proposito della tassazione della sentenza con l'imposta di registro, vigono da un lato norme, di diritto tributario, che disciplinano l'obbligazione verso l'amministrazione finanziaria, imponendone l'adempimento ad ambedue le parti della causa (art. 54.3. D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131), da un altro lato norme di diritto civile che distribuiscono tale onere tra le parti del rapporto (art. 1298 cod. civ.). Il modo in cui vanno coordinate tra loro la norma processuale e le altre è stato già indicato dalle sezioni unite di questa Corte nella sentenza 21 agosto 1990 n. 8533. La pronuncia di compensazione integrale delle spese non è impedita dalle norme di diritto tributario, che si basano su diversi presupposti (il servizio reso con la registrazione o la ricchezza tassabile rivelata dalla pronuncia), e non estende i suoi effetti alla tassa giudiziale, che è destinata ad essere percepita per la registrazione della sentenza in base alla statuizione che essa presenta ed a restare disciplinata, quanto alla sua distribuzione tra le parti, dalle norme tributarie e civili, che si sono richiamate. D'altro canto, una tassa di importo correlato al contenuto patrimoniale della statuizione, pagata in occasione di sentenza di primo grado, per la parte che eccede l'imposta fissa deve essere restituita dall'amministrazione finanziaria, se la decisione è a sua volta riformata con sentenza passata in giudicato (artt. 37 e 77 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131) (Cass. 18 dicembre 1996 n. 11324). 3. - Il ricorso è rigettato.
4. - La Corte ritiene che le spese di questo grado possono essere compensate, perché ricorrono al riguardo giusti motivi.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il 31 gennaio 2001. Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2001