Sentenza 6 aprile 2017
Massime • 1
La verifica della giurisdizione, che precede logicamente ogni altro tipo di indagine rimesso alla cognizione del giudice, ha carattere dinamico, dovendo il difetto di giurisdizione essere rilevato, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, secondo la disciplina dettata dall'art. 20 cod. proc. pen., ed implica il potere-dovere del giudice di controllare costantemente, per tutto il corso del processo, se i fatti che formano il contenuto dell'imputazione rientrino nell'ambito della propria giurisdizione, dovendo dichiararne il difetto non appena gli elementi di prova raccolti modifichino la struttura e l'impianto originari dell'imputazione facendola esorbitare dalla sfera cognitiva assegnatagli dall'ordinamento
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/04/2017, n. 32372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32372 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2017 |
Testo completo
32372-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 06/04/2017 Composta da: Sent. n. sez. 978/2017 PAOLO ANTONIO BRUNO Presidente - REGISTRO GENERALE SERGIO GORJAN N.45142/2016 ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI ANGELO CAPUTO Rel. Consigliere - GIUSEPPE RICCARDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FA IY SO nato il [...] avverso la sentenza del 06/06/2016 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/04/2017, la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Udito il Procuratore Generale in persona del MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso perncluso Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott.ssa F. Loy, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata il 02/12/2013, il Tribunale di Agrigento dichiarava LL SI OU colpevole del reato di cui agli artt. 110, 477 e 482 cod. pen. (perché, in concorso con persone ignote, aveva formato una falsa patente di guida intestata a DO Gueye apparentemente rilasciata il 28/11/2008 a Dakar da "Republique du Senegal", almeno apponendovi o comunque apportando la propria fotografia) e del reato di guida senza patente, condannandolo alla pena di giustizia. Investita dell'impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Palermo, con sentenza deliberata il 06/06/2016, lo ha assolto dal reato ex art. 116 c.d.s., perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, e, rideterminato il trattamento sanzionatorio, ha confermato nel resto la sentenza di primo grado.
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione LL SI OU, attraverso il difensore avv. A. Saltalamacchia, articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo denuncia difetto di giurisdizione del giudice italiano e inosservanza dell'art. 10 cod. pen. I giudici di merito non hanno effettuato alcun accertamento in ordine al momento in cui sarebbe stata perfezionata l'asserita falsificazione e agli autori della condotta, mentre la contestazione si limita ad indicare data e luogo del controllo da parte degli organi di polizia. In particolare, non è stato accertato se la condotta sia stata realizzata in Italia o all'estero, sicché difettano le condizioni di procedibilità ex art. 10 cod. pen., in quanto l'imputato è cittadino straniero e il documento risulta rilasciato dalla Repubblica del Senegal nel 2008. 2.2. Il secondo motivo denuncia erronea applicazione degli artt. 477 e 482 cod. pen. Dal dibattimento è emerso che il documento non è idoneo a consentire la guida di veicoli in Italia, né è valido documento di identificazione della persona, sicché il fatto non può essere qualificato a norma dell'art. 477 cod. pen. e non può essere riqualificato quale uso di atto falso, che presuppone il mancato concorso dell'agente nella falsificazione.
2.3. Il terzo motivo denuncia vizi di motivazione. La sentenza impugnata non ha considerato quanto emerso in dibattimento in ordine alla grossolanità della falsificazione e ha motivato circa la validità del documento in mancanza di 2 esame critico degli elementi di fatto e di diritto, anche dedotti con l'atto di appello.
2.4. Il quarto motivo denuncia violazione delle norme processuali per avere il Tribunale di Agrigento ritenuto non legittimo l'impedimento a comparire del difensore per l'udienza del 02/12/2013. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto, per le ragioni e nei termini di seguito indicati.
2. Muovendo, in ordine di priorità logico-giuridica, dall'esame del quarto motivo esso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. L'istanza datata 27/11/2013 presentata dall'avv. Carnabuci per il rinvio dell'udienza del 02/12/2013 segnala che l'udienza in pari data del diverso procedimento in relazione alla quale veniva chiesto il rinvio per legittimo impedimento determinato da concomitante impedimento professionale era stata fissata fin dal giugno del 2013. Ora, come risulta dall'esame degli atti consentito data la natura del vizio denunciato, l'istanza di rinvio per legittimo impedimento fu trasmessa via fax dall'avv. Carnabuci il 29/11/2013, laddove il verbale dell'udienza del 04/11/2013 - con il rinvio all'udienza del 02/12/2013 - fu notificato al medesimo avvocato fin dal 15/11/2013, epoca in cui, secondo quanto risultante dall'istanza, era già a conoscenza del diverso impegno professionale. Di qui, il carattere tardivo dell'istanza, posto che la richiesta di differimento deve essere formulata in un momento immediatamente prossimo alla data di ricezione dell'avviso di fissazione dell'udienza di cui è chiesto il rinvio (Sez. 6, n. 24235 del 03/06/2015 - dep. 05/06/2015, Lamendola, Rv. 264130).
3. Il primo motivo è, invece, fondato, nei termini di seguito indicati. Questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio di diritto, condiviso dal Collegio, secondo cui la verifica della giurisdizione, che precede logicamente ogni altro tipo di indagine rimesso alla cognizione del giudice, ha carattere dinamico, dovendo il difetto di giurisdizione essere rilevato, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, secondo la disciplina dettata dall'art. 20 cod. proc. pen.: di conseguenza, il giudice, sin dall'inizio del procedimento, ha il potere-dovere di controllare se i fatti che formano il contenuto dell'imputazione rientrino nell'ambito della propria giurisdizione, mentre un simile controllo deve, poi, svilupparsi per tutto il successivo corso del processo alla stregua delle risultanze probatorie via via acquisite, nel senso che il giudice deve 3 costantemente verificare, anche ex officio, i presupposti fattuali e normativi dai quali dipende la titolarità della giurisdizione e deve dichiararne il difetto non appena gli elementi di prova raccolti modifichino la struttura e l'impianto originari dell'imputazione facendola esorbitare dalla sfera cognitiva assegnatagli dall'ordinamento (Sez. 1, n. 4060 del 08/11/2007 - dep. 25/01/2008, Sommer e altri, Rv. 239185; conf. Sez. 1, n. 23372 del 15/05/2015 - dep. 29/05/2015, Miceli, Rv. 263617). Naturalmente, la verifica officiosa della sussistenza dei presupposti fattuali e normativi dai quali dipende la titolarità della giurisdizione deve comunque riconnettersi ad allegazioni dell'interessato o a profili della fattispecie concreta idonei a dar conto della individuazione, in essa, di elementi tali da rendere necessaria l'attivazione dei poteri ex officio del giudice: ciò in considerazione, prima di tutto, dell'onere di allegazione, in forza del quale l'imputato è tenuto a fornire all'ufficio le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore (Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013 - dep. 10/05/2013, Weng e altro, Rv. 255916; conf. Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014 - dep. 24/07/2014, Stanciu, Rv. 261657). Nel caso di specie, l'imputato non ha dedotto, nei gradi di merito, il difetto di giurisdizione lamentato con il ricorso: tuttavia, gli elementi della fattispecie concreta (ossia, l'apparente provenienza del documento di cui all'imputazione dalla Repubblica del Senegal e la stessa condizione di cittadino straniero dell'imputato) risultano del tutto idonei a dar corpo al presupposto in presenza del quale il giudice è tenuto alla verifica d'ufficio dei presupposti fattuali e normativi dai quali dipende la titolarità della giurisdizione. Verifica, questa, che è mancata, il che impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo, che procederà ai necessari accertamenti sul punto. A riguardo, per completezza, mette conto osservare che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente nel secondo motivo, qualora l'esito di tali accertamenti non consentisse di ritenere la giurisdizione del giudice italiano in ordine al reato contestato, non sarebbe preclusa la riqualificazione del fatto in termini di uso di atto falso: invero, questa Corte ha già affermato il principio di diritto, condiviso dal Collegio, secondo cui, ai fini dell'integrazione del reato di uso di atto falso (art. 489 cod. pen.), è necessario che l'agente non sia concorso nella falsità o che non si tratti di concorso punibile, sicché sussiste il reato quando la falsificazione non è punibile perché commessa all'estero, in difetto della condizione di procedibilità rappresentata dalla richiesta del Ministro della Giustizia ex art. 10 cod. pen., e l'agente abbia fatto uso dell'atto nello Stato (Sez. 5, n. 7940 del 14/02/2007 dep. 26/02/2007, P.G. in proc. - Wadigasinghage, Rv. 235701; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 42907 del 08/07/2014 - dep. 14/10/2014, Leotta, Rv. 260680; Sez. 5, n. 41666 del 16/07/2014 - dep. 06/10/2014, Okafor, Rv. 262113).
4. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Restano assorbite le censure articolate con il secondo motivo, che dovranno, eventualmente, essere valutate dal giudice alla luce della fattispecie concreta in rapporto alla normativa di riferimento, e con il terzo motivo, che dovranno, eventualmente, essere valutate previa puntuale ricognizione del fatto accertato alla luce dell'imputazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo esame. Così deciso il 06/04/2017. Ampelo Caputo Consigliere estensore Il Presidente PO DE DEPORTATA II CANCELLENA add - 5 LUG 2017 IL FUNZIONARIO GIUDITI O ин 5