Sentenza 14 febbraio 2007
Massime • 2
L'annullamento con rinvio della sentenza di proscioglimento di primo grado, in seguito ad accoglimento del ricorso del P.M., va disposto in favore della Corte di appello, essendo ridivenuta appellabile la sentenza impugnata, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale (Corte cost., sent. n. 26 del 2007) dell'art. 593 cod. proc. pen., come modif. dalla L. n. 46 del 2006 nella parte in cui escludeva la appellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero.
Ai fini dell'integrazione del reato di uso di atto falso (art. 489 cod. pen.), é necessario che l'agente non abbia concorso nella falsità o che non si tratti di concorso punibile sicchè sussiste il reato quando la falsificazione non é punibile perché commessa all'estero, in difetto della condizione di procedibilità rappresentata dalla richiesta del Ministro della Giustizia ex art. 10 cod. pen., e l'agente abbia fatto uso dell'atto nello Stato. (Nella fattispecie, nella quale un soggetto straniero aveva esibito un passaporto contraffatto, all'ingresso nello Stato, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale il Tribunale aveva riqualificato, ai sensi degli artt. 477 e 482 cod. pen., la originaria imputazione di uso di documento di identità contraffatto, per poi dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice italiano).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/02/2007, n. 7940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7940 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 14/02/2007
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 386
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 9447/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.M.;
in proc. pen. a carico di:
WADIGASINGHAGE M. Dilhani, n. in Sri Lanka il 28 maggio 1971;
avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia depositata il 14 dicembre 2005;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del P.M. Dott. DE SANDRO Anna Maria, che ha chiesto annullamento con rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Civitavecchia ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in ordine al delitto di cui agli artt. 477 e 482 c.p., così modificata l'originaria imputazione di uso di documento d'identità contraffatto, contestata a Dilhani M. Wadigasinghage, trovata in possesso di un passaporto falso all'atto del suo ingresso in Italia proveniente da Amman. Ha ritenuto il giudice del merito che, dovendo rispondere di concorso nella contraffazione del documento commessa all'estero, l'imputata non è punibile per il delitto contestato di uso del documento falso, mentre per il delitto di contraffazione il giudice italiano difetta di giurisdizione.
Ricorre per cassazione il pubblico ministero e deduce violazione dell'art. 489 c.p., richiamando la costante giurisprudenza che ritiene punibile a titolo di uso anche chi non sia comunque punibile per il concorso nella contraffazione.
Il ricorso è fondato, perché, secondo un'indiscussa giurisprudenza di questa Corte, "ai fini dell'integrazione del reato di uso di atto falso (art. 489 c.p.), è necessario che l'agente non abbia concorso nella falsità o che non si tratti di concorso punibile;
ne deriva che sussiste il reato in questione quando la falsificazione non è punibile perché commessa all'estero, in difetto della condizione di procedibilità rappresentata dalla richiesta del Ministro della Giustizia ex art. 10 c.p., e l'agente abbia fatto uso dell'atto nello Stato" (Cass., sez. 5^, 18 ottobre 2005, Toroveci, m. 233080, Cass., sez. 5^, 25 ottobre 2005, Huqi, m. 232714). Le condotte di falsificazione (contraffazione o alterazione) e di uso dei documenti falsificati sono considerate in realtà dal legislatore come manifestazioni di un'unica progressione criminosa, punibile a un unico titolo di reato. Sicché è vero che è penalmente irrilevante l'ulteriore sviluppo dell'azione criminosa nel caso di immissione in circolazione dei falsi da parte dello stesso autore della falsificazione;
ma ciò solo quando la falsificazione risulti punibile.
La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio, che va disposto in favore della Corte d'appello di Roma, essendo divenuta appellabile la sentenza impugnata in seguito alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., così come modificato dalla L. n. 46 del 2006, nella parte in cui escludeva l'appellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2007