Cass. pen., sez. V, sentenza 14/02/2007, n. 7940
CASS
Sentenza 14 febbraio 2007

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L'annullamento con rinvio della sentenza di proscioglimento di primo grado, in seguito ad accoglimento del ricorso del P.M., va disposto in favore della Corte di appello, essendo ridivenuta appellabile la sentenza impugnata, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale (Corte cost., sent. n. 26 del 2007) dell'art. 593 cod. proc. pen., come modif. dalla L. n. 46 del 2006 nella parte in cui escludeva la appellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero.

Ai fini dell'integrazione del reato di uso di atto falso (art. 489 cod. pen.), é necessario che l'agente non abbia concorso nella falsità o che non si tratti di concorso punibile sicchè sussiste il reato quando la falsificazione non é punibile perché commessa all'estero, in difetto della condizione di procedibilità rappresentata dalla richiesta del Ministro della Giustizia ex art. 10 cod. pen., e l'agente abbia fatto uso dell'atto nello Stato. (Nella fattispecie, nella quale un soggetto straniero aveva esibito un passaporto contraffatto, all'ingresso nello Stato, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale il Tribunale aveva riqualificato, ai sensi degli artt. 477 e 482 cod. pen., la originaria imputazione di uso di documento di identità contraffatto, per poi dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice italiano).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 14/02/2007, n. 7940
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7940
    Data del deposito : 14 febbraio 2007

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