Cass. pen., sez. V, sentenza 16/07/2014, n. 41666
CASS
Sentenza 16 luglio 2014

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Massime1

Ai fini dell'integrazione del reato di uso di atto falso (art. 489 cod. pen.), é necessario che l'agente non abbia concorso nella falsità ovvero che non si tratti di concorso punibile, sicchè sussiste il reato quando la falsificazione non é punibile perché commessa all'estero, in difetto della condizione di procedibilità rappresentata dalla richiesta del Ministro della Giustizia ex art. 10 cod. pen., e l'agente abbia fatto uso dell'atto nello Stato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza di condanna di un soggetto straniero che aveva esibito una patente nigeriana contraffatta).

Commentario1

  • 1Truffa: non sussiste se viene prodotta falsa documentazione in un procedimento amministrativo
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2023

    La massima Non integra il delitto di truffa, nemmeno nella forma tentata, la condotta costituita dalla produzione, nel corso del procedimento amministrativo diretto all'emanazione della sanzione pecuniaria conseguente all'emissione di assegni senza provvista o senza autorizzazione, di falsa documentazione attestante la regolarità del pagamento dei titoli, trattandosi di artifizi e raggiri destinati ad incidere sulla determinazione dell'organo che esercita un potere di natura pubblicistica, privo di qualsiasi effetto sul patrimonio della stessa pubblica amministrazione ovvero di carattere negoziale (Cassazione penale , sez. II , 09/09/2020 , n. 32444). Vuoi saperne di più sul reato di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 16/07/2014, n. 41666
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41666
Data del deposito : 16 luglio 2014

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