Sentenza 16 luglio 2014
Massime • 1
Ai fini dell'integrazione del reato di uso di atto falso (art. 489 cod. pen.), é necessario che l'agente non abbia concorso nella falsità ovvero che non si tratti di concorso punibile, sicchè sussiste il reato quando la falsificazione non é punibile perché commessa all'estero, in difetto della condizione di procedibilità rappresentata dalla richiesta del Ministro della Giustizia ex art. 10 cod. pen., e l'agente abbia fatto uso dell'atto nello Stato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza di condanna di un soggetto straniero che aveva esibito una patente nigeriana contraffatta).
Commentario • 1
- 1. Truffa: non sussiste se viene prodotta falsa documentazione in un procedimento amministrativoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2023
La massima Non integra il delitto di truffa, nemmeno nella forma tentata, la condotta costituita dalla produzione, nel corso del procedimento amministrativo diretto all'emanazione della sanzione pecuniaria conseguente all'emissione di assegni senza provvista o senza autorizzazione, di falsa documentazione attestante la regolarità del pagamento dei titoli, trattandosi di artifizi e raggiri destinati ad incidere sulla determinazione dell'organo che esercita un potere di natura pubblicistica, privo di qualsiasi effetto sul patrimonio della stessa pubblica amministrazione ovvero di carattere negoziale (Cassazione penale , sez. II , 09/09/2020 , n. 32444). Vuoi saperne di più sul reato di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/07/2014, n. 41666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41666 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PALLA Stefano - Presidente - del 16/07/2014
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE Antonio - rel. Consigliere - N. 2464
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 17033/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR OH N. IL 09/03/1966;
avverso la sentenza n. 3934/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del 21/12/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/07/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SETTEMBRE ANTONIO;
Udito il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Torino, con sentenza del 21/12/2012, riformando totalmente quella assolutoria emessa dal locale Tribunale, all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato AF OH a pena di giustizia per l'uso di una patente nigeriana contraffatta (art. 489 in relazione agli artt. 477 e 482 c.p., diversamente qualificando il reato di cui agli artt. 477 e 482 originariamente contestato) e di guida senza patente. A fondamento della decisione ha posto le palesi difformità della patente esibita dall'imputato rispetto a quelle rilasciate dalla Repubblica della Nigeria.
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione, nell'interesse dell'imputato, l'avv. Gasparrini Alessandro, avvalendosi di due motivi.
2.1. Col primo denunzia violazione degli artt. 489, 477 e 482 c.p., in quanto la Corte, dopo aver ritenuto che l'AF avesse partecipato alla falsificazione del documento, fornendo la propria fotografia e i propri dati anagrafici, lo ha condannato per uso di atto falso, ignorando, a suo giudizio, la clausola di salvezza posta dall'art. 489 c.p., che presuppone la mancanza di cooperazione nella falsificazione.
2.2. Col secondo lamenta la violazione dell'art. 518 c.p.p., dacché l'imputato è stato condannato per un fatto diverso da quello contestatogli.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. La Corte d'appello - pur ritenendo ampiamente provata la contraffazione della patente di guida esibita, ma ignorando dove la contraffazione sia avvenuta (se in Italia o all'estero) - ha condannato l'AF, in via prudenziale, per l'unica illegalità certamente commessa in Italia;
vale a dire, l'uso della patente contraffatta. Tale scelta è sicuramente conforme a diritto, giacché, ai fini dell'integrazione del reato di uso di atto falso (art. 489 c.p.), è necessario che l'agente non abbia concorso nella falsità o che non si tratti di concorso punibile, sicché sussiste il reato quando la falsificazione non è punibile perché commessa all'estero, in difetto della condizione di procedibilità rappresentata dalla richiesta del Ministro della Giustizia ex art. 10 c.p., e l'agente abbia fatto uso dell'atto nello Stato (Cass., n.
43341 del 18/10/2005; n. 40650 dell'8/11/2006; n. 7940 del 14/2/2007). La "clausola di salvezza" posta dall'art. 489 c.p., non comporta, quindi, contrariamente a quanto sembra ritenere il ricorrente, l'irrilevanza penale della condotta - consistita nell'uso del documento contraffatto -, ma solo una attenuazione delle conseguenze sanzionatorie.
2. Non sussiste difetto di correlazione tra la sentenza e l'accusa contestata nel caso in cui l'imputato, al quale sia stata originariamente contestata la falsificazione materiale del documento, venga invece condannato per uso di atto falso. Ciò in quanto l'art. 489 c.p., prevede una condotta, quella di uso, che delle condotte di falsificazione costituisce una progressione criminosa, essendo punibile autonomamente, per quanto si è detto, solo se commessa da chi non abbia partecipato alla falsificazione o comunque per la falsificazione non sia punibile.
Sicché, correttamente al contraffattore viene contestata solo la contraffazione, anche quando abbia fatto pure uso del documento contraffatto;
ma ciò non esclude che l'uso rimanga comunque contestato in fatto, quale elemento concreto della vicenda criminosa (Cass, n. 42649 del 14/10/2004. Conformi: N. 2203 del 1973 Rv. 123593, N. 3893 del 1982 Rv. 153220).
3. Entrambi i motivi sono, quindi, infondati. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2014