Sentenza 8 luglio 2014
Massime • 1
Ai fini dell'integrazione del reato di uso di atto falso, é necessario che l'agente non abbia concorso nella falsità o che non si tratti di concorso punibile.
Commentario • 1
- 1. Truffa: non sussiste se viene prodotta falsa documentazione in un procedimento amministrativoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2023
La massima Non integra il delitto di truffa, nemmeno nella forma tentata, la condotta costituita dalla produzione, nel corso del procedimento amministrativo diretto all'emanazione della sanzione pecuniaria conseguente all'emissione di assegni senza provvista o senza autorizzazione, di falsa documentazione attestante la regolarità del pagamento dei titoli, trattandosi di artifizi e raggiri destinati ad incidere sulla determinazione dell'organo che esercita un potere di natura pubblicistica, privo di qualsiasi effetto sul patrimonio della stessa pubblica amministrazione ovvero di carattere negoziale (Cassazione penale , sez. II , 09/09/2020 , n. 32444). Vuoi saperne di più sul reato di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/07/2014, n. 42907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42907 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 08/07/2014
Dott. ZAZA Carlo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - N. 2297
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 17016/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TT EN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 12/12/2013 della Corte d'Appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di Catania, Sezione distaccata di Giarre, del 23/11/2009, con la quale TT EN era ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 485 c.p., commesso in epoca prossima al 18/10/2006 formando un falso contrassegno assicurativo della Reale Mutua esposto sulla propria autovettura;
e condannato alla pena di mesi quattro di reclusione.
L'imputato ricorre sui punti e per i motivi di seguito indicati.
1. Sull'affermazione di responsabilità, il ricorrente deduce violazione di legge nella mancata considerazione della grossolanità della falsificazione del documento, definito testualmente dai verbalizzanti come "palesemente falso o contraffatto".
2. Sulla qualificazione giuridica del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 485 c.p. anziché in quella di cui all'art. 489, il ricorrente deduce violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla prova che l'imputato sia stato il primo utilizzatore del documento contraffatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo proposto sull'affermazione di responsabilità dell'imputato è inammissibile.
La censura del ricorrente è generica nel richiamo all'affermazione dei verbalizzanti sul carattere palese della contraffazione, non affrontando il ricorso le ulteriori considerazioni della sentenza impugnata per le quali tale espressione faceva riferimento unicamente al livello di conoscenza in materia di falsificazione proprio della polizia giudiziaria, ben più elevato di quello del cittadino di comune esperienza ed avvedutezza, al quale deve essere rapportata la valutazione di grossolanità del falso (Sez. 5, n. 4254 del 09/03/1999, Moggia, Rv. 213094; Sez. 5, n. 6768 del 29/10/2002, Krasnici, Rv. 223874).
2. Anche il motivo proposto sulla qualificazione giuridica del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 485 c.p. anziché in quella di cui all'art. 489, è inammissibile.
Il rilievo del ricorrente sulla possibile qualificazione del fatto nella diversa ipotesi di cui all'art. 489 c.p. è infatti manifestamente infondato nel momento in cui la configurabilità di detta fattispecie presuppone che l'utilizzatore del documento non abbia concorso nella falsificazione dello stesso (Sez. 5, n. 21651 del 05/04/2004, Hideni, Rv. 229196; Sez. 5, n. 65 del 25/10/2005 (04/01/2006), Huqi, Rv. 232714); eventualità espressamente esclusa nella sentenza impugnata, ove si osservava che il falso contrassegno era stato realizzato dall'imputato o dallo stesso appositamente commissionato, circostanza sulla quale nessuna deduzione specifica è proposta in questa sede.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, valutata l'entità della vicenda processuale, appare equo determinare in Euro 1.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2014