Cass. pen., sez. V, sentenza 08/07/2014, n. 42907
CASS
Sentenza 8 luglio 2014

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Ai fini dell'integrazione del reato di uso di atto falso, é necessario che l'agente non abbia concorso nella falsità o che non si tratti di concorso punibile.

Commentario1

  • 1Truffa: non sussiste se viene prodotta falsa documentazione in un procedimento amministrativo
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2023

    La massima Non integra il delitto di truffa, nemmeno nella forma tentata, la condotta costituita dalla produzione, nel corso del procedimento amministrativo diretto all'emanazione della sanzione pecuniaria conseguente all'emissione di assegni senza provvista o senza autorizzazione, di falsa documentazione attestante la regolarità del pagamento dei titoli, trattandosi di artifizi e raggiri destinati ad incidere sulla determinazione dell'organo che esercita un potere di natura pubblicistica, privo di qualsiasi effetto sul patrimonio della stessa pubblica amministrazione ovvero di carattere negoziale (Cassazione penale , sez. II , 09/09/2020 , n. 32444). Vuoi saperne di più sul reato di …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 08/07/2014, n. 42907
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42907
Data del deposito : 8 luglio 2014

Testo completo