Sentenza 9 luglio 2015
Massime • 1
In materia di termini processuali, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 172 cod. proc. pen. in relazione alla diversa disciplina dettata dall'art. 155 cod. proc. civ. - in base al quale il termine stabilito a giorni che scade il sabato è prorogato al primo giorno non festivo - essendo rimessa alla discrezionalità del legislatore ogni valutazione in ordine alla necessità di una disciplina processuale dei termini differenziata, in considerazione dei beni e degli interessi in rilievo nel processo penale, primo fra tutti quello della libertà personale.
Commentario • 1
- 1. Termine per trattazione orale cade di festivo (Cass. 944/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 gennaio 2023
Il termine di cui all'art. 172, comma 3, c.p.p. diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo, opera anche con riguardo ai termini che si computano "a ritroso" (come, nella specie, quello previsto dall'art. 23 bis, comma 4, della L. 176/2020 per la richiesta di transazione orale, ovvero a tutti quelli contraddistinti dall'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività. Cassazione penale sez. IV, ud. 15 dicembre 2022 (dep. 13 gennaio 2023), n. 944 Presidente Piccialli – Relatore Pezzella Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Roma, pronunciando nei confronti dell'odierno …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/07/2015, n. 36046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36046 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2015 |
Testo completo
36046/1 5 46 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 09/07/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente N. 1581-2015 VINCENZO ROMIS Dott. - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. LUISA BIANCHI - Consigliere -N. 8725/2014 Dott. UMBERTO MASSAFRA - Consigliere - Dott. PATRIZIA PICCIALLI Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AGASI ANDI N. IL 13/07/1975 avverso la sentenza n. 2205/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 04/07/2013 diDans. Derdie Nerds visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/07/2015 relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI Udito il Procuratore Generale in persona del Dottyes che ha concluso per le inemmi n lita del rizoto 22040 ве і пош ші er la parte civile, l'Avv Andrea Artusi delUdito, p Udit i difensor Avv. to Foro & PaundРа ша 8725/2014 RITENUTO IN FATTO 1.Agasi Andi, per il tramite del difensore di fiducia ha presentato ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma di quella di primo grado, riduceva ad anni sei e mesi quattro di reclusione oltre la multa, la pena al medesimo inflitta per concorso nel reato di cui all'art. 73, co.1 e4, dpr 309/90. 2. Il ricorso veniva assegnato alla settima sezione penale, essendo stata rilevata in sede di esame preliminare la tardività dello stesso.
3. Con memoria tempestivamente depositata il ricorrente, premesso che la presumibile ragione della rilevata inammissibilità del ricorso era da rinvenirsi nel fatto che l'atto di impugnazione di cui si discute è stato depositato presso la cancelleria del locale tribunale in data 18/11/2013 (lunedì), mentre il termine per l'impugnazione era scaduto il precedente giorno 16 (sabato), rilevava la esistenza di un contrasto nella giurisprudenza della Suprema Corte sulla possibilità di prorogare la scadenza del termine scadente in giorno prefestivo e, nel caso non si ritenesse di poter addivenire ad una interpretazione adeguatrice dell' art. 172 cpp, eccepiva la incostituzionalità di tale norma in relazione al diverso disposto dell'art. 155, co.5, cpc come novellato dalla legge 28.12.2005 n.263, disciplina che è stata ritenuta applicabile anche al processo amministrativo e agli stessi giudizi davanti la Corte costituzionale;
in proposito la corte costituzionale nella decisione n. 85 del 12/4/2012 ha affermato che la regola espressa dall'art. 155, comma 5, cpc, vale a dire la proroga dei termini processuali in scadenza al sabato al primo giorno seguente non festivo, costituisce ormai un principio generale dell'ordinamento processuale, applicabile in quanto tale anche nel giudizio di costituzionalità.
4. Restituito il ricorso alla sezione competente, all'odierna udienza le parti concludevano come riportato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile per tardività. La sentenza della Corte di appello di Bologna è stata pronunciata il 4 luglio 2013, con termine di gg. 90 per il deposito della motivazione, che è stata depositata il 24 settembre 2013; il termine di 45 giorni per il ricorso per cassazione scadeva il 16 novembre 2013 (sabato), mentre l'atto è stato depositato soltanto il successivo giorno 18 (lunedì) e cioè tardivamente non essendo possibile ritenere che il termine che scade di sabato sia prorogato al successivo giorno lavorativo e risultando manifestamente infondata la questione di costituzionalità formulata dal ricorrente.
2. Deve preliminarmente rilevarsi che non appare sussistere all'interno di questa Corte un reale contrasto interpretativo. Infatti la sentenza della seconda, sezione di questa Corte n.1385 del 3/12/1984, citata come favorevole, è assai risalente nel tempo, addirittura precedente alla novella del 2005 intervenuta nella materia civile, e non sembra aver affrontato esplicitamente la questione;
essa è rimasta peraltro del tutto isolata e può considerarsi del tutto superata dal più recente orientamento, espresso con esplicito riferimento alla sopravvenuta normativa civilistica, rappresentato da Sez. 3 n.34877 del 24/6/2010, rv. 248373 e da Sez. 6 del 30/10/2012 n.43459, non massimata. In particolare quest'ultima decisione ha condivisibilmente osservato che, in sede processuale penale, l' art. 172 c.p.p., comma 3, prevede la prorogabilità di diritto al primo giorno successivo non festivo del solo termine stabilito a giorni che venga a scadenza in un giorno festivo, a questo non potendosi in alcun modo assimilare il giorno di sabato. Nel vigente ordinamento processuale, sia penale che civile, infatti il sabato non è un giorno festivo, non ricadendo nel novero dei giorni ("ricorrenze festive") individuati nominativamente come festivi dalla legge (L. n. 260 del 1949, artt. 1 e 2, come modificati dalla L. n. ha 7 54 del 1977 e dalla L. n. 792 del 1985). L'art. 155 c.p.c., comma 4, (introdotto una limitata deroga (proroga) alla scadenza nel giorno di sabato (tipico giorno "prefestivo", precedente la festività domenicale) di peculiari termini occorrenti per il compimento di atti processuali civili svolti al di fuori dell'udienza. Ma tale deroga -secondo la citata giurisprudenza- non ha effetto sui termini perentori e non è applicabile nel processo penale alla luce del chiaro disposto dell' art. 172 c.p.p., comma 3 e dell'insuperabile divieto di applicazione analogica di norme penali e, meno che mai, di applicazione analogica in sede penale di norme aventi (art. 155 c.p.c.) fonte precettiva in altri rami o settori dell'ordinamento giuridico. Il Collegio condivide tale esito interpretativo atteso che la specifica disciplina dettata dall'art 172 cpp esclude la stessa possibilità di configurare un vero e proprio "vuoto normativo" presupposto ineludibile della interpretazione ' analogica, e si pone come norma completa al cui rispetto gli interpreti ed anche questa Corte, sono tenuti , spettando unicamente al legislatore la valutazione della opportunità di una eventuale modifica. È del tutto evidente, e deve pertanto ritenersi manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale, che rientra nella discrezionalità di tale organo valutare se i beni e gli interessi che vengono in rilievo nel processo penale, primo fra tutti quello della libertà personale, giustifichino o meno una disciplina dei termini processuali che consideri il sabato quale giorno festivo, dettando eventualmente una apposita disiplina. In conclusione deve essere dichiarata manifestamente infondata la proposta questione di costituzionalità; deve essere dichiarato inammissibile il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento della somma di 1000.00 euro n favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondata la proposta questione di costituzionalità; dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali favore della cassa delle ammende . Così deciso in Roma il 9 luglio 2015 Il Consigliere estensore Luisa Bianchi Siend e della somma di 1000.00 euro in Il Presidente Moun Vincenzo Romis CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 7 SET. 2015 Direttore Amministrativo Dott.ssa Loredana SCHIAVON!