Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/07/2015, n. 36046
CASS
Sentenza 9 luglio 2015

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Massime1

In materia di termini processuali, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 172 cod. proc. pen. in relazione alla diversa disciplina dettata dall'art. 155 cod. proc. civ. - in base al quale il termine stabilito a giorni che scade il sabato è prorogato al primo giorno non festivo - essendo rimessa alla discrezionalità del legislatore ogni valutazione in ordine alla necessità di una disciplina processuale dei termini differenziata, in considerazione dei beni e degli interessi in rilievo nel processo penale, primo fra tutti quello della libertà personale.

Commentario1

  • 1Termine per trattazione orale cade di festivo (Cass. 944/23)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 gennaio 2023

    Il termine di cui all'art. 172, comma 3, c.p.p. diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo, opera anche con riguardo ai termini che si computano "a ritroso" (come, nella specie, quello previsto dall'art. 23 bis, comma 4, della L. 176/2020 per la richiesta di transazione orale, ovvero a tutti quelli contraddistinti dall'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività. Cassazione penale sez. IV, ud. 15 dicembre 2022 (dep. 13 gennaio 2023), n. 944 Presidente Piccialli – Relatore Pezzella Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Roma, pronunciando nei confronti dell'odierno …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/07/2015, n. 36046
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36046
Data del deposito : 9 luglio 2015

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