Sentenza 26 novembre 2008
Massime • 1
In tema di patrocinio a spese dello Stato, contro il provvedimento che revoca l'ammissione al beneficio è ammesso il ricorso immediato per cassazione nel solo caso in cui la revoca sia stata disposta su richiesta dell'Agenzia delle Entrate; negli altri casi, il provvedimento è impugnabile con ricorso in opposizione al Presidente dell'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha disposto la revoca.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/11/2008, n. 3643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3643 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 26/11/2008
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 2199
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - N. 021006/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ED AT, n. il 04/08/1969;
2) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. AMENDOLA Adelaide;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, Dott. De Sandro Anna Maria, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con decreto del 23 aprile 2005 la Corte d'appello di Palermo ammetteva BO LE al patrocinio a spese dello Stato. Con provvedimento del 19 giugno 2006 la medesima Corte, preso atto del contenuto della nota trasmessa dalla Direzione Nazionale Antimafia il 17 maggio 2006, revocava il beneficio.
Avverso tale pronuncia propone ricorso per Cassazione, per mezzo del suo difensore, BO LE e ne chiede l'annullamento per violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 1. Deduce l'impugnante che rilevanti, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sono le condizioni economiche attuali del richiedente, e non già quelle remote o future, laddove i fatti considerati dal giudicante sarebbero tutti riferibili a eventi risalenti nel tempo, inidonei, come tali, a suffragare la disposta revoca. Esamina quindi le circostanze ritenute dal giudice di merito dimostrative di disponibilità di redditi, ancorché di provenienza illecita, di importi assai considerevoli, evidenziando che, essendo stato il BO condannato all'ergastolo e sottoposto al regime di cui all'art. 41 bis, nessun collegamento con l'ambiente criminale è ormai più ipotizzabile.
Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, Dott. Anna De Sandro Maria, ha chiesto il rigetto del ricorso.
2.1 Ritiene il collegio che l'impugnabilità del decreto di revoca limitata al ricorso per Cassazione attenga alla sola ipotesi di revoca su richiesta dell'ufficio finanziario competente. Siffatto approdo ermeneutico, sostenuto dalle sezioni unite di questa Corte nell'assetto normativo antecedente alle modifiche introdotte dal D.L. n. 115 del 2005, convertito in L. n. 168 del 2005 (confr. Cass. sez. un. 14 luglio 2004 n. 36168, che aveva peraltro escluso l'esistenza di un generale potere di revoca d'ufficio del provvedimento di ammissione al patrocinio, in assenza di richiesta dell'ufficio finanziario), va mantenuto anche con riguardo alla nuova formulazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 112 e 113, di guisa che il ricorso immediato per Cassazione deve ritenersi ammesso nella sola ipotesi di revoca d'ufficio in seguito a richiesta dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, mentre in tutte le altre ipotesi occorre proporre ricorso ex art. 99 della medesima fonte al Presidente dell'ufficio giudiziario di appartenenza del giudice che ha disposto la revoca.
Tale ricostruzione del sistema è avvalorata, sul piano letterale, dalla limitazione del ricorso per Cassazione al solo "decreto che decide sulla richiesta di revoca ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. d)" - ove il termine "richiesta" allude evidentemente a un'iniziativa dell'ufficio finanziario competente - e, sul piano sistematico, dalla considerazione che la revoca d'ufficio solitamente comporta una serie di valutazioni in fatto difficilmente contrastabili in sede di legittimità. In tale contesto il provvedimento deve ritenersi impugnabile nei modi e nei termini stabiliti dal menzionato art. 99, e cioè con ricorso al Presidente dell'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha disposto la revoca e successivo ricorso per Cassazione per violazione di legge avverso la relativa decisione. Ne consegue che, qualificata l'impugnazione come ricorso ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99, deve ordinarsi la ritrasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Trieste.
P.Q.M.
La Corte qualifica il ricorso proposto ricorso in opposizione e dispone la trasmissione degli atti al Presidente della Corte d'appello di Palermo.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2009