Cass. pen., sez. II, sentenza 16/09/2014, n. 41435
CASS
Sentenza 16 settembre 2014

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In tema di responsabilità dipendente da reato degli enti e persone giuridiche, per il sequestro preventivo dei beni di cui è obbligatoria la confisca, eventualmente anche per equivalente, e quindi, secondo il disposto dell'art. 19 D.Lgs. n. 231 del 2001, dei beni che costituiscono prezzo e profitto del reato, non occorre la prova della sussistenza degli indizi di colpevolezza, né la loro gravità, né il "periculum" richiesto per il sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma primo, cod. proc. pen., essendo sufficiente accertarne la confiscabilità una volta che sia astrattamente possibile sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in riferimento all'art. 76 Cost., dedotta sul rilievo che la prima disposizione avrebbe introdotto la possibilità di applicare in via cautelare la misura del sequestro preventivo nei confronti delle persone giuridiche e degli enti nonostante l'assenza di qualunque riferimento in proposito nella legge delega, in quanto la necessità di una espressa indicazione del legislatore delegante in ordine all'attribuzione di tale potere è esclusa per essere l'istituto, anche nelle forme del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, già disciplinato nell'ordinamento processuale.

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  • 1Art. 53 - Sequestro preventivo
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  • 2Responsabilità amministrativa, enti, confisca, profitto del reatoAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 12 settembre 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 16/09/2014, n. 41435
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41435
Data del deposito : 16 settembre 2014

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