Sentenza 10 giugno 2014
Massime • 1
Il reato di inottemperanza all'ordine di esibizione del documento di identificazione è configurabile soltanto nei confronti degli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato e non di quelli in posizione irregolare, desumendosi ciò dalla modifica dell'art. 6, comma terzo, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 apportata dall'art. 1, comma ventiduesimo, lett. h), legge 15 luglio 2009, n. 94, che ha comportato una "abolitio criminis" della preesistente fattispecie per la parte relativa agli stranieri in posizione irregolare.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/2014, n. 37587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37587 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 10/06/2014
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - N. 763
Dott. CASA Filippo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 33536/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZE;
nei confronti di:
EN QI N. IL 01/08/1975;
avverso la sentenza n. 786/2011 TRIB. SEZ. DIST. di PIOMBINO, del 21/01/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/06/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CANEVELLI Paolo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 21 gennaio 2013 il Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Piombino, assolveva, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, CH QI dal reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6 così come modificato dalla L. 11 luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 22, lett. b), accertato in San Vincenzo (Livorno) il
12 aprile 2010.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso immediato per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Firenze il quale lamenta erronea interpretazione della legge penale, in quanto le modifiche apportate al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6 dalla L. 11 luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 22, lett. b), non hanno in alcun modo innovato il precetto originario e la congiunzione copulativa introdotta nella nuova formulazione della norma tra i due gruppi di documenti che il cittadino extracomunitario è tenuto ad esibire a richiesta degli ufficiali di polizia giudiziaria ha, in realtà, valore alternativo e non configura a carico dello straniero alcun obbligo di esibire congiuntamente un documento di identificazione e il permesso di soggiorno o un suo equipollente. OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1. La questione concernente l'applicabilità del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, agli stranieri in posizione irregolare era stata esaminata già sotto il vigore del testo normativo precedente la modificazione introdotta dalla L. n. 94 del 2009 dalle Sezioni Unite di questa Corte che avevano stabilito che integra il reato previsto dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 6, comma 3, la mancata esibizione, senza giustificato motivo, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, del passaporto o di altro documento di identificazione, da parte del cittadino straniero presente, regolarmente o non, nel territorio dello Stato (Sez. U., n. 45801 del 29 ottobre 2003). Nell'ambito della medesima decisione le Sezioni Unite avevano affermato che non integra ne' questa, ne' altra ipotesi di reato, l'omessa esibizione, da parte dello straniero "illegalmente immigrato" in Italia, del permesso o della carta di soggiorno ovvero del documento di identificazione per stranieri di cui all'art. 6, comma 9, del citato decreto legislativo, essendo il possesso di uno di questi ultimi documenti inconciliabile con la condizione stessa di straniero in posizione irregolare.
2. La norma, nel testo vigente all'epoca della predetta decisione, indicava quattro tipi di documenti che lo straniero (senza alcuna distinzione tra legittimamente o irregolarmente presente sul territorio nazionale) era abilitato a esibire a richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.
L'esibizione di uno qualsiasi di tali documenti ("il passaporto o altro documento di identificazione ovvero il permesso di soggiorno o la carta di soggiorno") escludeva la sussistenza del reato. Il passaporto o un altro documento d'identificazione riguardavano soltanto la certa identificazione del soggetto, ma non avevano alcun rilievo ai fini della regolarità dell'ingresso e della giustificazione della presenza nel territorio dello Stato. Il permesso e la carta di soggiorno avevano, invece, la funzione di attestare la regolare presenza dello straniero in territorio nazionale e, al contempo, valevano alla sicura identificazione del soggetto.
L'uso della congiunzione disgiuntiva "ovvero" attribuiva alle ultime due categorie di documenti (permesso, carta di soggiorno) valore di equipollenza ai primi due (passaporto, documento d'identificazione) ai fini dell'identificazione con la conseguenza che l'esibizione di uno qualsiasi di tali quattro tipologie di documenti escludeva la sussistenza del reato.
La ratio della norma veniva ravvisata nell'esigenza di procedere all'identificazione documentale dello straniero e non nella verifica della regolarità o meno della sua presenza sul territorio dello Stato.
2. La L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 22, lett. h), ha sostituito il precedente testo normativo, inasprendo il precedente trattamento sanzionatorio (aumento del massimo edittale), precisando la condotta tipica (inottemperanza all'ordine di esibizione, anziché mancata esibizione alla richiesta di ufficiali e agenti di p.s.), sostituendo la congiunzione "e" con la disgiuntiva "ovvero" relativamente alle due categorie di documenti da esibire: quelli d'identificazione e quelli attestati la regolarità del soggiorno nel territorio dello Stato.
Il ricorrente non tiene in adeguata considerazione il tenore letterale della disposizione incriminatrice che tipizza la condotta contravvenzionale richiedendo la concorrenza dell'esibizione dei documenti d'identificazione unitamente a quella del titolo di soggiorno ai fini dell'adempimento del precetto normativo, e sollecita una non consentita opzione ermeneutica di tipo logico che prevalga sull'esegesi fondata sul senso "fatto palese dal significato delle parole secondo la connessione di esse, e dall'intenzione del legislatore" (R.D. n. 262 del 1942, art. 12, comma 1, recante "Disposizioni sulla legge in generale").
Non considera, inoltre, che il disposto normativo, specificamente innovato sul punto, delinea un'alternatività solo all'interno di ciascuna delle due categorie di documenti, mentre assegna alla congiunzione "e" il chiaro significato della necessaria compresenza, ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 6, delle due categorie di documenti, tra loro palesemente non fungibili: quelli attinenti all'identità del cittadino straniero (passaporto o altro documento identificativo) e quelli relativi alla regolarità della sua presenza sul territorio dello Stato (permesso di soggiorno o altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato).
Il PG ricorrente omette, altresì, di valutare la stretta correlazione esistente - alla luce delle modifiche normative apportate - tra esigenze di esatta e compiuta identificazione dello straniero, e necessità di verifica della regolarità della presenza dello straniero sul territorio nazionale allo scopo di consentire, mediante il confronto tra dati identificativi e dati risultanti dai documenti concernenti la legalità dell'ingresso e del soggiorno, l'accertamento della corrispondenza di tutti i dati e l'eventuale utilizzazione di documenti falsi, come del resto comprovato dalla contestuale novella del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 8-bis, ad opera della L. n. 94 del 2009, art. 1, comma 22, lett. f), e dalla relazione illustrativa dell'articolato proposto dalle Commissioni permanenti 1^ e 2^ riunite, comunicata alla Presidenza del Senato in data 11 novembre 2008.
Di conseguenza, contrariamente a quanto sostenuto dal PG ricorrente, la modificazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, ad opera della L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 22, lett., ha circoscritto i soggetti attivi del reato di inottemperanza "all'ordine di esibizione del passaporto o di altra documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato" esclusivamente agli stranieri "legittimamente" soggiornanti nel territorio dello Stato, con conseguente abolitio criminis per gli stranieri extracomunitari irregolari.
3. I rilievi del PG ricorrente prescindono, inoltre, da una lettura organica dell'intera disciplina, chiaramente finalizzata all'introduzione di una sorta di "doppio binario":
l'incriminazione degli stranieri regolarmente soggiornanti per la mancata esibizione dei documenti d'identità e di soggiorno (che sono tenuti a portare sempre con sè) ai sensi del modificato art. 6, comma 3 cit. (costringendoli a circolare sempre muniti di completa documentazione d'identità e di soggiorno);
la configurabilità, nei confronti degli stranieri in posizione irregolare, di diverse eventuali condotte illecite in progressione (artt. 10-bis e 14, comma 5-ter, art. 14, comma 5-quater, art. 13, comma 13, del D.Lgs. cit.), incentrate sull'esigenza di una espulsione dal territorio nazionale nel più breve tempo possibile (cfr. D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 3; art. 10, comma 2;
cfr. anche Corte Cost. sent. n. 250 del 2010), suscettibile di compromissione a causa dei tempi processuali di accertamento e di eventuale esecuzione di pena per il reato di cui all'art. 6, comma 3 (per il quale non sono previsti i meccanismi facilitatoli dell'espulsione di cui all'art. 10-bis).
4.Le considerazioni sinora svolte non comportano che lo straniero in posizione irregolare sia esente dal dovere di farsi identificare, a richiesta anche di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, come si ricava dal disposto dell'art. 6, comma 4 che prevede nei confronti di tutti gli stranieri (in posizione regolare o irregolare) la possibilità di sottoposizione a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici, qualora vi sia motivo di dubitare della loro identità personale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2014