Art. 10.
Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 13 luglio 1966, n. 559 , e' sostituito dal seguente:
"Nulla e' innovato per quanto attiene ai poteri di vigilanza e controllo spettanti alla Direzione generale del tesoro ed alla Banca d'Italia per la fabbricazione di biglietti di banca, di biglietti e di monete di Stato".
Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 13 luglio 1966, n. 559 , e' sostituito dal seguente:
"Nulla e' innovato per quanto attiene ai poteri di vigilanza e controllo spettanti alla Direzione generale del tesoro ed alla Banca d'Italia per la fabbricazione di biglietti di banca, di biglietti e di monete di Stato".