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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 06/11/2025, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 06/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1402 / 2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Giuseppe Strangio, con il quale è elettivamente domiciliato in
Bovalino (RC), Via F. Sofia Alessio n. 43
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli Avv.ti Patrizia Paola Cianci e Amalia Manuela Nucera, con le quali è elettivamente domiciliato in Locri (RC), Via Margherita di Savoia n. 54
Resistente
OGGETTO: infortunio sul lavoro
Conclusioni: come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/05/2024, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che lavora alle dipendenze della società “POST & POST SRL” con sede in Siderno (RC), con la qualifica di dipendente;
- che, in data 06/03/2023, alle ore 15:00 circa, mentre era intento a svolgere la propria attività lavorativa (servizio di consegna), ha subito un infortunio riconducibile ad un sinistro stradale, riportando: “frattura con modesta irregolarità limitante sup di D12 e delle limitante inferiori D8-D9 E
D10”;
- che ha regolarmente denunciato l'infortunio all' (pratica n. CP_1
515454532 del 06/03/2023), che ha comunicato l'accertamento di una menomazione dell'integrità psico fisica che non dà diritto all'indennizzo in capitale né alla costituzione della rendita in quanto non raggiunge il grado minimo indennizzabile;
- che, avverso tale provvedimento, ha presentato opposizione e contestuale istanza di visita collegiale medica, rimasta priva di esito;
- che la consulenza tecnica di parte, redatta a supporto della domanda, ha certificato un'inabilità permanente nella misura del 11% per: “Esiti dolorosi di frattura della limitante somatica superiore di D12 come da frattura da compressione lieve (TAC accertata) con residua deformazione somatica e dolore riflesso;
Esiti dolorosi di frattura delle limitanti somatiche inferiori di
D8- D9 e D10 come da frattura da compressione lieve, in maniera meno evidente, (TAC accertata) con residua deformazione somatica, in maniera meno evidente e dolore riflesso.”;
- che ha diritto alle prestazioni richieste ai sensi dell'art. 66 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “ - accertare e dichiarare che il ricorrente in data 06.03.2023 subiva un infortunio 3
lavorativo con le modalità descritte ai capitoli 2 e 3 del presente ricorso;
- accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa del predetto infortunio, presenta, sin dalla data dell'infortunio, un grado di inabilità dell'11% (come da certificazione del dott. o una percentuale maggiore o minore che Per_1
risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione; - per l'effetto condannare l' in persona del CP_1
legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione del risarcimento da inabilità permanente nella misura del 11% o nella percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di CTU medico-legale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l CP_1
eccependo la genericità della domanda, la nullità della stessa per indeterminatezza, l'inesistenza del nesso eziologico tra l'infortunio lavorativo e le menomazioni denunciate, nonché il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del ricorrente, concludendo per il rigetto della domanda.
Istruita la causa e disposta C.T.U. medico legale sulla persona del ricorrente, all'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Preliminarmente va superata l'eccezione di nullità del ricorso per violazione dell'articolo 414 c.c., sollevata dall' nella memoria di CP_1
costituzione.
A tal proposito giova ricordare che il ricorso, al pari della citazione
(art.163, nn. 1,2,3 c.p.c), è nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 414 c.p.c.. (come richiamato dall'art. 442 c.p.c.). 4
Infatti, la carenza della individuazione del giudice adito, della parte e dell'oggetto della domanda si risolve nella mancanza di elementi indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto (art. 156 c.p.c.).
In forza di questo stesso principio, viene sanzionata da nullità la mancata
“esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda”
(art. 414 c.p.c, n. 4, c.p.c.), non operando in quest'ultimo caso l'analogia con la previsione dell'art. 164 c.p.c., perché nel rito del lavoro il difetto del ricorso sul punto dell'esposizione dei fatti pregiudica l'assolvimento dei rigorosi oneri posti a carico del convenuto ed il giudice non potrà mai disporre l'integrazione di un elemento essenziale se questo manca nel contesto dell'atto (cfr. Cass. lav. n.
5586 del 7.6.99).
Sicché, ove il ricorso sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (art. 414 cp.c., nn. 3,4, c.p.c.), esso -avendo la norma carattere imperativo- è affetto da nullità, in applicazione delle norme generali di cui agli artt. 164 e 156 c.p.c., non sanabile nemmeno dalla costituzione della controparte (Cass. n. 6778 del
15.6.91.)
Sotto il profilo dell'individuazione delle carenze sanzionabili, è noto il consolidato orientamento della Cassazione, che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass. 30.12.94 n. 11318; Cass. 30.8.93 n.
9167; Cass. 11.6.88 n. 4018; Cass. 18.11.87 n. 8436; Cass. 30.7.87 n. 6619;
Cass.
5.6.86 n. 3777).
Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti 5
elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti ai documenti contenuti nella domanda introduttiva (Cassazione civile sez. lav.,
22/03/2018, n.7199).
Nel caso di specie, alla luce di quanto esposto, possiamo certamente superare l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo, che contiene gli elementi necessari e sufficienti ai fini della validità dell'atto.
In particolare, parte ricorrente ha indicato l'oggetto della sua domanda, richiedendo il riconoscimento di postumi permanenti, quali conseguenza dell'infortunio già riconosciuto come infortunio sul lavoro, in misura indennizzabile.
Non incombe, invece, sull'istante alcun onere di indicare i codici tabellari di riferimento delle menomazioni indicate.
Nel merito, si considera infortunio sul lavoro l'evento occorso al lavoratore per causa violenta e in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o l'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, o una inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (2,
D.P.R. n. 1124/1965).
In particolare, per “occasione di lavoro”, devono intendersi tutte la condizioni, comprese quelle ambientali, in cui l'attività produttiva si svolga e nella quale sia immanente il rischio di danno al lavoratore, sia che tale danno provenga dallo stesso apparato produttivo, sia che dipenda da situazioni proprie del lavoratore, purché ricollegabile allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo diretto o indiretto.
Pertanto, elemento imprescindibile dell'infortunio sul lavoro è il nesso causale tra il rischio, sia specifico che generico e l'infortunio verificatosi, ossia, più specificamente, il collegamento tra l'attività lavorativa e l'infortunio.
In assenza del nesso causale, che deve essere provato dall'istante, non può parlarsi di infortunio sul lavoro, i cui postumi sono indennizzabili dall' CP_1 6
Nel caso che ci occupa, non essendo contestata la verificazione dell'infortunio, il contrasto tra le parti verte sulla qualificazione dei postumi e sulla quantificazione del grado inabilitante, in via permanente, di detti postumi, dal momento che, in via amministrativa, è stata riconosciuta una percentuale non indennizzabile del 4%, mentre parte ricorrente reclama una percentuale non inferire al 11%.
A tal fine occorre premettere che forma piena prova la consulenza tecnica effettuata nel corso del presente giudizio dal CTU.
Il C.T.U., all'esito di un attento esame obiettivo, ha formulato la seguente diagnosi: “Esiti dolorosi di frattura delta limitante somatica superiore di D12 come da frattura da compressione lieve (TAC accertata) con residua deformazione somatica e dolore riflesso"; "Esiti dolorosi di frattura della limitanti somatiche inferiori di D8-D9 e D10 come da frattura da compressione lieve, in maniera meno evidente, (TAC accertata) con residua deformazione somatica, in maniera meno evidente e dolore riflesso n. 2O1 (AN)” quali postumi riconducibili all'infortunio subito e, facendo corretta applicazione della tabella di cui al D. M. 12 luglio 2000 (G. U. n.172 del 25.02.2000) ha concluso attribuendo un grado di menomazione permanente nella misura del 6%.
Orbene le conclusioni formulate, sorrette da un attento esame obiettivo, sono persuasive e coerenti con la documentazione medica versata in atti.
Infatti, il C.T.U. è pervenuto a tali conclusioni alla luce dell'anamnesi riferita dal ricorrente, di un attento esame obiettivo e dell'esame della documentazione medica in atti, evidenziando la piena compatibilità degli esiti riscontrati con la dinamica dell'infortunio e la correttezza della valutazione già espressa dall' . CP_1
Del resto, la qualificazione dell'incidente occorso quale infortunio sul lavoro era stata già riconosciuta in via amministrativa, mentre il contrasto tra le parti concerneva la quantificazione dei postumi permanenti. 7
Pertanto, il ricorso va parzialmente accolto, con il riconoscimento della percentuale indennizzabile del 6% individuata dal C.T.U.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, vanno compensate nella misura della metà, ponendo la rimanente parte a carico dell' , in persona CP_1
del legale rappresentante p.t., considerando che è stata riconosciuta una percentuale indennizzabile, ma soltanto lievemente superiore rispetto alla percentuale non indennizzabile riconosciuta in via amministrativa e nettamente inferiore alla percentuale del 11% richiesta in prima battuta nel ricorso introduttivo.
Le spese della CTU espletata nel corso del giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. vanno Persona_2
definitivamente poste a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1
p.t.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.R.G. 1402 / 2024, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara che Pt_1
in seguito all'infortunio subito in data 6/03/2023, è affetto da postumi
[...]
invalidanti tali da determinare una menomazione permanente dell'integrità psico fisica nella misura del 6%;
- Compensa le spese di lite nella misura della metà, ponendo a carico dell' , in persona del legale rappresentante p.t., la rimanente parte, che CP_1
liquida in € 2319,00, oltre accessori come per legge;
- Pone definitivamente a carico dell' in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., le spese della CTU espletata nel corso del giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. Persona_2
[...]
Locri, 06/11/2025 8
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 06/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1402 / 2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Giuseppe Strangio, con il quale è elettivamente domiciliato in
Bovalino (RC), Via F. Sofia Alessio n. 43
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli Avv.ti Patrizia Paola Cianci e Amalia Manuela Nucera, con le quali è elettivamente domiciliato in Locri (RC), Via Margherita di Savoia n. 54
Resistente
OGGETTO: infortunio sul lavoro
Conclusioni: come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/05/2024, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che lavora alle dipendenze della società “POST & POST SRL” con sede in Siderno (RC), con la qualifica di dipendente;
- che, in data 06/03/2023, alle ore 15:00 circa, mentre era intento a svolgere la propria attività lavorativa (servizio di consegna), ha subito un infortunio riconducibile ad un sinistro stradale, riportando: “frattura con modesta irregolarità limitante sup di D12 e delle limitante inferiori D8-D9 E
D10”;
- che ha regolarmente denunciato l'infortunio all' (pratica n. CP_1
515454532 del 06/03/2023), che ha comunicato l'accertamento di una menomazione dell'integrità psico fisica che non dà diritto all'indennizzo in capitale né alla costituzione della rendita in quanto non raggiunge il grado minimo indennizzabile;
- che, avverso tale provvedimento, ha presentato opposizione e contestuale istanza di visita collegiale medica, rimasta priva di esito;
- che la consulenza tecnica di parte, redatta a supporto della domanda, ha certificato un'inabilità permanente nella misura del 11% per: “Esiti dolorosi di frattura della limitante somatica superiore di D12 come da frattura da compressione lieve (TAC accertata) con residua deformazione somatica e dolore riflesso;
Esiti dolorosi di frattura delle limitanti somatiche inferiori di
D8- D9 e D10 come da frattura da compressione lieve, in maniera meno evidente, (TAC accertata) con residua deformazione somatica, in maniera meno evidente e dolore riflesso.”;
- che ha diritto alle prestazioni richieste ai sensi dell'art. 66 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “ - accertare e dichiarare che il ricorrente in data 06.03.2023 subiva un infortunio 3
lavorativo con le modalità descritte ai capitoli 2 e 3 del presente ricorso;
- accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa del predetto infortunio, presenta, sin dalla data dell'infortunio, un grado di inabilità dell'11% (come da certificazione del dott. o una percentuale maggiore o minore che Per_1
risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione; - per l'effetto condannare l' in persona del CP_1
legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione del risarcimento da inabilità permanente nella misura del 11% o nella percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di CTU medico-legale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l CP_1
eccependo la genericità della domanda, la nullità della stessa per indeterminatezza, l'inesistenza del nesso eziologico tra l'infortunio lavorativo e le menomazioni denunciate, nonché il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del ricorrente, concludendo per il rigetto della domanda.
Istruita la causa e disposta C.T.U. medico legale sulla persona del ricorrente, all'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Preliminarmente va superata l'eccezione di nullità del ricorso per violazione dell'articolo 414 c.c., sollevata dall' nella memoria di CP_1
costituzione.
A tal proposito giova ricordare che il ricorso, al pari della citazione
(art.163, nn. 1,2,3 c.p.c), è nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 414 c.p.c.. (come richiamato dall'art. 442 c.p.c.). 4
Infatti, la carenza della individuazione del giudice adito, della parte e dell'oggetto della domanda si risolve nella mancanza di elementi indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto (art. 156 c.p.c.).
In forza di questo stesso principio, viene sanzionata da nullità la mancata
“esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda”
(art. 414 c.p.c, n. 4, c.p.c.), non operando in quest'ultimo caso l'analogia con la previsione dell'art. 164 c.p.c., perché nel rito del lavoro il difetto del ricorso sul punto dell'esposizione dei fatti pregiudica l'assolvimento dei rigorosi oneri posti a carico del convenuto ed il giudice non potrà mai disporre l'integrazione di un elemento essenziale se questo manca nel contesto dell'atto (cfr. Cass. lav. n.
5586 del 7.6.99).
Sicché, ove il ricorso sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (art. 414 cp.c., nn. 3,4, c.p.c.), esso -avendo la norma carattere imperativo- è affetto da nullità, in applicazione delle norme generali di cui agli artt. 164 e 156 c.p.c., non sanabile nemmeno dalla costituzione della controparte (Cass. n. 6778 del
15.6.91.)
Sotto il profilo dell'individuazione delle carenze sanzionabili, è noto il consolidato orientamento della Cassazione, che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass. 30.12.94 n. 11318; Cass. 30.8.93 n.
9167; Cass. 11.6.88 n. 4018; Cass. 18.11.87 n. 8436; Cass. 30.7.87 n. 6619;
Cass.
5.6.86 n. 3777).
Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti 5
elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti ai documenti contenuti nella domanda introduttiva (Cassazione civile sez. lav.,
22/03/2018, n.7199).
Nel caso di specie, alla luce di quanto esposto, possiamo certamente superare l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo, che contiene gli elementi necessari e sufficienti ai fini della validità dell'atto.
In particolare, parte ricorrente ha indicato l'oggetto della sua domanda, richiedendo il riconoscimento di postumi permanenti, quali conseguenza dell'infortunio già riconosciuto come infortunio sul lavoro, in misura indennizzabile.
Non incombe, invece, sull'istante alcun onere di indicare i codici tabellari di riferimento delle menomazioni indicate.
Nel merito, si considera infortunio sul lavoro l'evento occorso al lavoratore per causa violenta e in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o l'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, o una inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (2,
D.P.R. n. 1124/1965).
In particolare, per “occasione di lavoro”, devono intendersi tutte la condizioni, comprese quelle ambientali, in cui l'attività produttiva si svolga e nella quale sia immanente il rischio di danno al lavoratore, sia che tale danno provenga dallo stesso apparato produttivo, sia che dipenda da situazioni proprie del lavoratore, purché ricollegabile allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo diretto o indiretto.
Pertanto, elemento imprescindibile dell'infortunio sul lavoro è il nesso causale tra il rischio, sia specifico che generico e l'infortunio verificatosi, ossia, più specificamente, il collegamento tra l'attività lavorativa e l'infortunio.
In assenza del nesso causale, che deve essere provato dall'istante, non può parlarsi di infortunio sul lavoro, i cui postumi sono indennizzabili dall' CP_1 6
Nel caso che ci occupa, non essendo contestata la verificazione dell'infortunio, il contrasto tra le parti verte sulla qualificazione dei postumi e sulla quantificazione del grado inabilitante, in via permanente, di detti postumi, dal momento che, in via amministrativa, è stata riconosciuta una percentuale non indennizzabile del 4%, mentre parte ricorrente reclama una percentuale non inferire al 11%.
A tal fine occorre premettere che forma piena prova la consulenza tecnica effettuata nel corso del presente giudizio dal CTU.
Il C.T.U., all'esito di un attento esame obiettivo, ha formulato la seguente diagnosi: “Esiti dolorosi di frattura delta limitante somatica superiore di D12 come da frattura da compressione lieve (TAC accertata) con residua deformazione somatica e dolore riflesso"; "Esiti dolorosi di frattura della limitanti somatiche inferiori di D8-D9 e D10 come da frattura da compressione lieve, in maniera meno evidente, (TAC accertata) con residua deformazione somatica, in maniera meno evidente e dolore riflesso n. 2O1 (AN)” quali postumi riconducibili all'infortunio subito e, facendo corretta applicazione della tabella di cui al D. M. 12 luglio 2000 (G. U. n.172 del 25.02.2000) ha concluso attribuendo un grado di menomazione permanente nella misura del 6%.
Orbene le conclusioni formulate, sorrette da un attento esame obiettivo, sono persuasive e coerenti con la documentazione medica versata in atti.
Infatti, il C.T.U. è pervenuto a tali conclusioni alla luce dell'anamnesi riferita dal ricorrente, di un attento esame obiettivo e dell'esame della documentazione medica in atti, evidenziando la piena compatibilità degli esiti riscontrati con la dinamica dell'infortunio e la correttezza della valutazione già espressa dall' . CP_1
Del resto, la qualificazione dell'incidente occorso quale infortunio sul lavoro era stata già riconosciuta in via amministrativa, mentre il contrasto tra le parti concerneva la quantificazione dei postumi permanenti. 7
Pertanto, il ricorso va parzialmente accolto, con il riconoscimento della percentuale indennizzabile del 6% individuata dal C.T.U.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, vanno compensate nella misura della metà, ponendo la rimanente parte a carico dell' , in persona CP_1
del legale rappresentante p.t., considerando che è stata riconosciuta una percentuale indennizzabile, ma soltanto lievemente superiore rispetto alla percentuale non indennizzabile riconosciuta in via amministrativa e nettamente inferiore alla percentuale del 11% richiesta in prima battuta nel ricorso introduttivo.
Le spese della CTU espletata nel corso del giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. vanno Persona_2
definitivamente poste a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1
p.t.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.R.G. 1402 / 2024, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara che Pt_1
in seguito all'infortunio subito in data 6/03/2023, è affetto da postumi
[...]
invalidanti tali da determinare una menomazione permanente dell'integrità psico fisica nella misura del 6%;
- Compensa le spese di lite nella misura della metà, ponendo a carico dell' , in persona del legale rappresentante p.t., la rimanente parte, che CP_1
liquida in € 2319,00, oltre accessori come per legge;
- Pone definitivamente a carico dell' in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., le spese della CTU espletata nel corso del giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. Persona_2
[...]
Locri, 06/11/2025 8
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci