Cass. civ., sez. III, sentenza 18/01/2001, n. 724
CASS
Sentenza 18 gennaio 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Il conduttore il quale deduca l'obiettiva inesistenza delle esigenze abitative transitorie menzionate nel contratto e di avere corrisposto per effetto della inesistenza dichiarata un canone di locazione superiore a quello legale e chieda la restituzione di quanto pagato in eccedenza, ha l'onere di provare che il locatore in base alla obiettiva situazione di fatto da lui conosciuta al momento della conclusione del contratto era in grado di valutare l'inesistenza della situazione ivi dedotta allo scopo di eludere la normativa sull'equo canone. (Nella specie in punto di fatto era stato accertato che il conduttore aveva la disponibilità di altra abitazione nello stesso comune di residenza destinata tale abitazione alle sue esigenze primarie).

Ove una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in qual atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 18/01/2001, n. 724
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 724
    Data del deposito : 18 gennaio 2001

    Testo completo