Cass. civ., sez. II, sentenza 12/05/1999, n. 4701
CASS
Sentenza 12 maggio 1999

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L'interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente "animus detinendi" dell'"animus rem sibi habendi"; tale manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto di una concreta opposizione all'esercizio del possesso da parte sua. (Nella specie, il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva escluso l'interversione del possesso in relazione all'installazione, da parte del detentore di un terreno, di un prefabbricato per il ricovero di pecore - opera implicante ai fini in esame i concetti di amovibilità e provvisorietà anche se dotata di un basamento di calcestruzzo - , e all'esecuzione di talune migliorie).

Commentario1

  • 1Giudizio possessorio e limiti al disconoscimento di scrittura privataAccesso limitato
    Pietro D'Antò · https://www.altalex.com/ · 2 settembre 2005

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 12/05/1999, n. 4701
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4701
Data del deposito : 12 maggio 1999

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