Sentenza 12 maggio 1999
Massime • 1
L'interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente "animus detinendi" dell'"animus rem sibi habendi"; tale manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto di una concreta opposizione all'esercizio del possesso da parte sua. (Nella specie, il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva escluso l'interversione del possesso in relazione all'installazione, da parte del detentore di un terreno, di un prefabbricato per il ricovero di pecore - opera implicante ai fini in esame i concetti di amovibilità e provvisorietà anche se dotata di un basamento di calcestruzzo - , e all'esecuzione di talune migliorie).
Commentario • 1
- 1. Giudizio possessorio e limiti al disconoscimento di scrittura privataAccesso limitatoPietro D'Antò · https://www.altalex.com/ · 2 settembre 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/05/1999, n. 4701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4701 |
| Data del deposito : | 12 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. Giovanni SETTIMJ - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OM TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SALANDRA 6, presso lo studio degli avvocati GIOVANNA FIORE, GIOVANNI VALCAVI, VINCENZO VIAZZO, che lo difendono giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RN RU DE, elettivamente domiciliato in ROMA L.TEVERE MELLINI 39, presso lo studio, dell'avvocato MARCELLO DE CESARIS, che lo difende unitamente all'avvocato ALDO ROLLE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 37/96 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 05/01/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/98 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito l'Avvocato GIOVANNA FIORE, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato MARCELLO DE CESARIS, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Oggetto: usucapione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 2.6.83, IO MI - premesso che nel 1962 aveva ricevuto in consegna un fondo, descritto nei mappali n. 966 e 969 del Comune di Marchirolo, appartenente a Bruna Carnevale, con l'incarico di custodirlo - conveniva innanzi al Pretore di Luino la Carnevale per sentirsene dichiarare proprietario in forza di maturata usucapione speciale ex art. 1159 bis CC. La convenuta, con atto 29.8.83, resisteva all'avversa domanda rilevando, preliminarmente, l'incompetenza del pretore adito e chiedendone, comunque, il rigetto.
A seguito di declaratoria d'incompetenza da parte del pretore di Luino, la causa veniva riassunta innanzi al Tribunale di Varese sulle medesime posizioni delle parti.
Con successiva citazione 24.2.88, il MI citava la Carnevale innanzi al pretore di Luino adducendo l'intervenuta usucapione ordinaria ex art. 1158 CC di altre porzioni di fondo, individuate con diversi mappali, delle quali la stessa era proprietaria ed omessi, per errore, nel primo ricorso.
Il Pretore di Luino ritenendo la causa connessa con quella già pendente innanzi al Tribunale di Varese, ad esso rimetteva anche tale ulteriore giudizio.
Con citazione 30.12.88 l'attore evocava ancora in giudizio la Carnevale, innanzi al Tribunale di Varese, rivendicando la proprietà dei primi due terreni oggetto di ricorso, per conseguita usucapione ordinaria e non più speciale.
Con ordinanza 19.7.89, il G.I. del Tribunale adito disponeva la riunione di tutte la cause sul presupposto dell'unicità del petitum di tutte le rivendicazioni avanzate dal MI nelle varie domande. Il Tribunale, con sentenza 20.7.91, le rigettava tutte. Avverso tale sentenza proponeva appello il MI, dolendosi che il Tribunale, con pronunzia contraddittoria, avesse disatteso le proprie prove testimoniali, e che, erroneamente, avesse ritenuto il terreno de quo non sufficientemente identificato negli atti di causa. Con sentenza 15.11.95, la Corte d'Appello di Milano - ritenuto pacifico che il MI avesse acquisito la disponibilità del bene a titolo di detenzione e non avesse fornito prova adeguata dell'interversio possessionis se non da epoca troppo recente ai fini dell'usucapione, rigettava il gravame.
Il MI proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo illustrato da memoria.
Resisteva la Carnevale con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo il ricorrente - denunziando, ex art. 360 nn. 3 e 5 CPC, violazione e falsa applicazione degli artt. 1158, 1159, 1159 bis CC, e, comunque, omissione, insufficienza e contraddittorietà della motivazione nell'interpretazione delle prove testimoniali assunte, con particolare riferimento all'individuazione del momento in cui può essersi verificata l'interversione della detenzione in possesso - si duole che tanto il Tribunale quanto la Corte d'Appello non abbiano tenuto conto delle migliorie da lui apportate al fondo de quo (in particolare, della realizzazione d'un prefabbricato), opere, tutte, finalizzate all'affermazione d'un diverso dominio sul luogo e sulla cosa, qualificabile come possesso e non più come mera detenzione.
Il motivo non merita accoglimento.
In materia la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente evidenziatò non solo come l'interversio possessionis non possa aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna ma debba estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore ha cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa nomine alieno ed ha iniziato ad esercitarlo esclusivamente nomine proprio, ma anche come detta manifestazione debba essere tale da palesare inequivocabilmente l'intenzione di sostituire al precedente animus detinendi il nuovo animus rem sibi habendi ed essere specificamente rivolta contro il possessore, in guisa che questi sia posto in condizione di rendersi conto dell'avvenuto mutamento, quindi tradursi in atti ai quali possa riconoscersi il carattere della concreta opposizione all'esercizio del possesso da parte del possessore stesso.
Tra tali atti, ove non accompagnati da altra manifestazione. dotata degli indicati connotati dell'opposizione, non possono ricomprendersi ne' quelli che si traducano in una inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita, verificandosi in tal caso un'ordinaria ipotesi d'inadempimento contrattuale, ne' quelli che sì traducano in meri atti d'esercizio del possesso, verificandosi in tal caso una mera ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene.
Nel caso di specie, l'installazione d'un prefabbricato per il ricovero delle pecore - tra l'altro per sua natura implicante i concetti d'amovibilità e di provvisorietà in relazione allo status quo che ne ha permesso la realizzazione pur se dotato, corre d'uso, d'un basamento in calcestruzzo - e l'esecuzione di migliorie, il tutto destinato ad agevolare l'utilizzazione già in atto del terreno da parte del detentore, non potevano essere considerati atti d'opposizione nei confronti del possessore, poiché? interpretabili come intesi, appunto, ad un miglior godimento del bene e non come manifestazione della volontà di non più riconoscere il diritto del Possessore stesso e di affermare un contrapposto diritto d'egual contenuto da parte del detentore.
In tal senso ha correttamente deciso la Corte di merito nell'interpretare l'art. 1141 CC e, di conseguenza, gli artt. 1158, 1159 e 1159 bis CC, laddove ha ravvisato l'interversione del possesso non nella esecuzione delle dette opere ma nella sostituzione della serratura al cancello della recinzione fatta a suo tempo realizzare e ciò è significativo, proprio dalla controparte;
tale atto d'opposizione, peraltro, è stato del pari correttamente ritenuto insufficiente a consentire l'accoglimento dell'eccezione d'usucapione proposta dall'odierno ricorrente per non essere dall'epoca dell'atto stesso decorso il tempo necessario.
Ciò posto in ordine alla pretesa violazione di norme di diritto, devesi rilevare come nella impugnata sentenza non si ravvisino i denunziati vizi di motivazione e come, d'altra parte, il motivo in esame risulti, per tale aspetto, inidoneamente proposto, tutta la trattazione al riguardo sostanziandosi nella prospettazione d'una interpretazione delle plurime risultanze probatorie in senso contrapposto a quello assunto nella impugnata sentenza e più favorevole alle tesi dell'esponente, in definitiva in una richiesta di riesame delle risultanze stesse in tal senso, id est di una nuova diversa valutazione del fatto istituzionalmente estranea alle finalità del giudizio di legittimità.
In materia, questa Corte ha ripetutamente evidenziato come il ricorso per cassazione, con il quale si facciano valere vizi di motivazione della sentenza impugnata a norma dell'art. 360 n. 5 CPC, richieda la precisa indicazione di carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero la specificazione di illogicit consistenti nell'attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora la mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte e quindi l'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti e l'insanabile contrasto degli stessi;
come non possa, invece, farsi valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al convincimento della parte ed, in particolare, non possa proporsi un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell'iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma in esame, diversamente risolvendosi il motivo di ricorso per cassazione in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito.
Nel caso di specie, d'altra parte, non solo il motivo di ricorso non appare ammissibile per non essere state formulate specifiche censure, nel senso sopra evidenziato, in punto di motivazione, alla sentenza impugnata, ma la sentenza stessa risulta, obiettivamente, completa nella enunciazione delle fonti del convincimento ed immune da vizi logici, lo svolgimento dei fatti e la loro collocazione temporale essendo stati esaminati e valutati sulla base d'un compiuto esame di quelli, tra gli elementi di giudizio acquisiti mediante l'istruttoria, che il giudice del merito ha ritenuti rilevanti ai fini dell'adottanda decisione.
Nè, com'è da tralaticio insegnamento di questa Corte, può imputarsi al detto giudice di aver omesse l'esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché ne' l'una nè l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa all'esigenza d'adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti com'è dato, appunto, rilevare nel caso di specie da un esame logico e coerente di quelle tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie che siano state ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo.
Il motivo, nel suo complesso, non meritando accoglimento, il ricorso va, dunque, respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in complessive L 2.670.950 delle quali L 2.500.000 per onorari.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 27 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 1999