Sentenza 20 dicembre 2005
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 647 cod. pen. (appropriazione di cose smarrite), è necessario che il legittimo detentore, al momento dell'appropriazione, si trovi nell'impossibilità di ricostituire sulla cosa smarrita il primitivo potere di fatto per ignoranza del luogo ove la stessa si trovi. Ne consegue che non può parlarsi di smarrimento nel caso in cui la cosa possa essere rintracciata dal detentore con relativa facilità, sulla base di uno sforzo di memoria che consenta una ricerca mirata nel luogo in cui è stata inavvertitamente lasciata. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva ravvisato nell'appropriazione di scatoloni dimenticati da un autotrasportatore sul marciapiede la fattispecie di cui all'art. 647 cod. pen., anziché quella di rapina impropria, attribuendo valore dirimente alla circostanza che al momento dell'impossessamento non era certo nel detentore il ricordo del luogo dello smarrimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/12/2005, n. 5905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5905 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 20/12/2005
Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - N. 1999
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 37184/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 37184 del Ruolo Generale dell'anno 2005 proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Caltanissetta;
avverso l'ordinanza del Tribunale della libertà di Caltanissetta, emessa il 24 Giugno 2005 nei confronti di:
FF LU, nato a [...] il [...];
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Renato Bernabai;
Udito il Procuratore generale in persona della Dr.ssa CESQUI Elisabetta che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza emessa il 3 Giugno 2005 il Giudice delle indagini preliminari del tribunale di Caltanissetta applicava la misura della custodia cautelare in carcere a IN LU, in relazione ai reati di rapina impropria e lesioni personali, per essersi impossessato di due scatoloni contenenti articoli di telefonia che DA CA, autotrasportatore della società G.D.S., aveva temporaneamente dimenticato sul marciapiede, nei pressi di una farmacia in cui aveva effettuato una consegna, e aver poi spinto con violenza il carabiniere che lo aveva fermato per accertamenti, torcendogli il pollice della mano destra e procurandogli una lesione guaribile in giorni 20.
In accoglimento della richiesta di esame il tribunale della libertà di Caltanissetta, con ordinanza 24 giugno-14 luglio 2005 annullava la misura cautelare, ordinando la liberazione dello IN. Motivava:
- che la fattispecie concreta doveva essere inquadrata come appropriazione di cose smarrite ex art. 647 c.p., piuttosto che come rapina, dato che oggetto dell'impossessamento erano due scatoloni abbandonati sul marciapiede ed usciti dalla sfera di sorveglianza del detentore, che li aveva negligentemente lasciati sulla pubblica via;
- che non appariva certo che quest'ultimo fosse in grado di individuare il luogo dello smarrimento al momento della apprensione dei beni, pochi minuti dopo, da parte dello IN;
- che, alla luce del diverso "nomen iuris", anche la gravità del reato di lesioni andava ridimensionata, essendo riconducibile al tentativo di sottrarsi al controllo;
- che non sussisteva il pericolo di fuga, tenuto conto del fatto che l'indagato s'era personalmente presentato presso la stazione dei carabinieri di Riesi, ne' di inquinamento della prova. Avverso l'ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Pubblico ministero, deducendo l'erronea applicazione dell'art. 647 c. p. giacché il tribunale aveva preso in considerazione esclusivamente il momento in cui era avvenuto l'impossessamento degli articoli di telefonia, ritenendolo decisivo ai fini della loro qualità di cose smarrite: senza apprezzare se l'originario detentore fosse ancora, o no, nella possibilità di ricostituire il potere di fatto sulla cosa e senza neppure rilevare la conoscibilità dei destinatari delle consegne, in base alle fatture Telecom allegate agli apparecchi. All'udienza del 20 dicembre 2005 il Procuratore generale precisava le conclusioni, come da verbale, in epigrafe riportate. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In tema di distinzione tra il reato di furto - suscettibile di tradursi in rapina impropria per effetto di violenza immediatamente successiva - e appropriazione indebita di cose smarrite, ex art. 647 c.p., deve considerarsi smarrita la cosa che sia definitivamente uscita dalla sfera di controllo del possessore: circostanza da escludere quando essa sia stata solo momentaneamente dimenticata in luogo di cui il detentore conservi memoria, restando così in grado di ritrovarla (Cass., sez. 4^, 31 Ottobre 2000, n. 11148). Pertanto, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 647 c.p., è richiesta la sussistenza di tre presupposti: che la cosa rinvenuta sia uscita dalla sfera di sorveglianza del possessore;
che sia impossibile per quest'ultimo ricostruire la primitiva signoria di fatto, per ignoranza del luogo ove la cosa si trovi;
che siano assenti segni esteriori pubblicitari, tali da consentire al ritrovatore l'identificazione dell'avente diritto (Cass., sez. 5^,16 Novembre 1998, n. 11860). In applicazione del predetto principio, non si può parlare di smarrimento tutte le volte in cui la cosa possa essere rintracciata con relativa facilità, sulla base di uno sforzo di memoria che consenta la ricerca mirata nel luogo in cui essa è stata inavvertitamente lasciata. In questo caso, infatti, non si recide definitivamente il filo che congiunge il titolare al bene;
su cui è tuttora esercitabile il controllo: destinato a venir meno decorso un ragionevole lasso di tempo, tale da giustificare nel terzo il convincimento della definitiva uscita dalla sfera di vigile disponibilità dell'originario detentore, seppur non necessariamente di un vero e proprio "animus derelinquendi".
Il tribunale della libertà di Caltanissetta non ha fatto buon governo dei principi giurisprudenziali consolidati in materia, perché ha ritenuto assorbente il rilievo che al momento dell'impossessamento da parte dello IN dei due scatoloni, trovati sul marciapiede della pubblica via, non fosse certo il ricordo del luogo nell'autotrasportatore, che si era allontanato per eseguire ulteriori consegne: in questo modo, attribuendo valore dirimente ad uno stato di fatto temporalmente transeunte e, come tale, irrilevante, dipendendo dal momento occasionale della percezione della mancanza della merce;
oltre che di problematico accertamento.
La stessa ordinanza ricostruisce lo svolgimento dell'episodio, descrivendo come il DA avesse ricordato di avere scaricato i due cartoni in località Riesi e di aver omesso di riprenderli. Dalla predetta narrazione si evince, quindi, come in realtà il tribunale non abbia accertato se i beni fossero definitivamente usciti dal suo ambito di disponibilità, verificando l'intervallo di tempo più o meno lungo tra la dimenticanza e il successivo ricordo;
ma si sia limitato a focalizzare, ritenendolo sufficiente, l'oblio intermedio, presumibilmente corrispondente, sotto il profilo temporale, all'impossessamento dei due scatoloni da parte dello IN. Circostanza irrilevante - a prescindere dalla difficoltà di prova della relazione temporale tra i due eventi - che porta a conseguenze applicative erronee, valorizzando uno stato di incertezza rivelatosi solo temporaneo, che di per sè solo non valeva ad escludere la perdurante possibilità concreta di recupero in base ad un ricordo preciso;
e non quindi mediante ricerche a tappeto e "alla cieca". L'ordinanza dev'essere dunque annullata, con rinvio al Tribunale di Caltanissetta per un nuovo esame, che valuti l'effettiva cessazione del potere di fatto da parte dell'autotrasportatore sulle due scatole di merce, tenuto anche conto del tempo trascorso dal loro abbandono e dell'eventuale esistenza di segni esteriori pubblicitari.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Caltanissetta per un nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2006