Sentenza 28 marzo 2017
Massime • 1
In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, è illegittimo il capo della sentenza che, dichiarando l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 464-septies cod. proc. pen., condanni l'imputato al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile, atteso che il risarcimento della vittima, unitamente alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, costituisce un presupposto imprescindibile dell'istituto; ne consegue che, qualora le prescrizioni imposte dal giudice ai sensi dell'art. 464-quinquies cod. proc. pen. non rispondano alle pretese della parte civile, quest'ultima potrà tutelarsi nell'ambito di un autonomo giudizio civile, senza subire alcun effetto pregiudizievole dalla sentenza di proscioglimento che, non essendo fondata su elementi di prova, non è idonea ad esprimere un compiuto accertamento sul merito dell'accusa e sulla responsabilità.
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- 1. PROCESSO PENALE: proscioglimento per particolare tenuita’ del fatto e responsabilita’ civile.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente:Giuliano AMATO; Giudici :Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 538 del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale militare di Roma nel procedimento penale a carico di F. T., con ordinanza del 27 aprile 2021, iscritta al n. 122 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. …
Leggi di più… - 2. ok Consulta al limite di una sola voltaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 18 marzo 2026
3. La decisione della Corte: legittimo il limite della concessione unica La Corte costituzionale – dopo avere ripercorso le argomentazioni sostenute nell'ordinanza di rimessione summenzionata e stimato le eccezioni prospettate dalla parte costituita, ossia l'Avvocatura generale dello Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, non meritevoli di accoglimento – reputava come le questioni surriferite fossero infondate. In particolare, il Giudice delle leggi rilevava prima di tutto che l'attuale assetto della messa alla prova trae origine dalla proposta di legge A.C. n. 331 – XVII Legislatura (Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni …
Leggi di più… - 3. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 27 aprile 2021 (reg. ord. n. 122 del 2021), il Tribunale militare di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), questioni di legittimità costituzionale dell'art. 538 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, «quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, il giudice decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno, proposta a norma degli artt. 74 e seguenti» dello stesso …
Leggi di più… - 4. Art. 464-septies - Esito della messa alla provahttps://www.filodiritto.com/
- 5. Art. 464-quinquies - Esecuzione dell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla provahttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/03/2017, n. 33277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33277 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2017 |
Testo completo
33277-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 28/03/2017 Composta da: Sent. n. sez. 859/2017 GRAZIA LAPALORCIA -Presidente - REGISTRO GENERALE Rel. Consigliere - N.51651/2016 FRANCESCA MORELLI - EN RI TA LI ND ID PP RICCARDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA BO nato il [...] avverso la sentenza del 10/11/2016 del TRIBUNALE di ALESSANDRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/03/2017, la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA MORELLI Udito il Procuratore Generale in persona del PAOLA FILIPPI che ha concluso per il rigeth dil ricorss RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Alessandria ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di ZL OR in ordine al reato di lesioni in danno di AN NG, essendo il reato estinto in conseguenza dell'esito di positivo della messa alla prova, ha condannato l'imputato al risarcimento dei danni, la liquidarsi in separato giudizio, in favore della parte civile ed alla rifusione delle spese di difesa della parte civile.
2. Propone ricorso l'imputato personalmente denunciando la violazione degli artt. 185 c.p. e 82,538, 541 c.p.p., posto che la parte civile non aveva depositato, in esito al dibattimento le proprie conclusioni e la nota spese, così implicitamente revocando la costituzione di parte civile.
2.1. Sotto altro profilo, si sostiene l'incompatibilità fra l'esito del giudizio, cioè la declaratoria di estinzione del reato per l'esito positivo della messa alla prova e la condanna al risarcimento dei danni.
2.2. Si chiede, infine, ai sensi dell'art. 612 c.p., la sospensione dell'esecuzione della condanna civile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Con l'entrata in vigore della L. 28 aprile 2014, n. 67, il legislatore ha introdotto la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato anche nel processo e per i reati commessi da imputati maggiorenni. Si tratta di un istituto processuale processuale diretto ad offrire all'imputato un trattamento personalizzato che ne faciliti il recupero ed eviti il danno derivante non solo dalla detenzione in carcere ma anche dalle conseguenze, di carattere sociale, che discendono da una decisione di condanna. La collocazione delle disposizioni di cui agli artt. 464 bis, ter, quater, quinquies, sexies, septies, octies e novies c.p.p., nel libro VI (sui procedimenti speciali), dopo il titolo V, nell'ambito del (nuovo) titolo V bis, porta a ritenere che la sospensione del procedimento con messa alla prova per gli adulti costituisca un procedimento speciale, che si aggiunge al giudizio abbreviato, all'applicazione della pena su 1 richiesta delle parti, al giudizio direttissimo, al giudizio immediato ed al procedimento per decreto. La nuova normativa sulla messa alla prova per gli adulti ha inciso sia sulle norme sostanziali che su quelle processuali, da un lato, introducendo una nuova causa di estinzione del reato, dall'altro, disciplinando un nuovo rito che porta alla definizione anticipata del procedimento.
2. Quello che rileva, nel caso di specie, sono i rapporti fra la sospensione del procedimento con messa alla prova ed il risarcimento del danno e, più in generale, la posizione della parte offesa. L'art. 168 bis co. 2 c.p. vincola la messa alla prova alla prestazione di condotte volte alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato nonché, ove possibile, al risarcimento del danno. L'avere subordinato la concessione della messa alla prova all'impegno risarcitorio dell'imputato e l'avere previsto la revoca o la declaratoria di esito negativo in caso di suo inadempimento- si vedano gli articoli 464 quinquies, 464 septies, 464 octies c.p.p. induce a ritenere che il risarcimento della vittima sia presupposto imprescindibile di tale istituto, non in via alternativa ma congiunta rispetto alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ( in tal senso Sez. 3, Sentenza n. 13235 del 02/03/2016 Rv. 266322 "E' legittimo il rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova contenente solo una generica dichiarazione dell'imputato di voler risarcire il danno, essendo egli tenuto a comprovare, con idonee allegazioni, il suo intento di porre in essere condotte riparative").
3. Ove le prescrizioni imposte dal giudice ai sensi dell'art. 464 quinquies c.p.p. non rispondano alle pretese della parte offesa essa avrà modo di tutelare queste 1 ultime in sede civile. In tal senso si è espressa Sez. 2, n. 18265 del 16/01/2015 Rv. 2637910, che ha colto significative assonanze rispetto alla disciplina del Giudice di Pace;
si legge, infatti, in motivazione: "è stato affermato che, seppur per la diversa ipotesi di estinzione del reato ai sensi del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 35, non sussiste alcun interesse per la parte civile ad impugnare, anche ai soli fini civili, la sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per intervenuta condotta riparatoria in quanto tale pronuncia, limitandosi ad accertare la congruità del risarcimento offerto ai soli fini dell'estinzione del reato, non riveste autorità di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno e non produce, pertanto, alcun effetto pregiudizievole nei 2 confronti della parte civile (così Sez. 5^, 6 giugno 2008, n. 27392, Di Rienzo non massimata sul punto).... la sentenza del Giudice di Pace, accertando la congruità del risarcimento offerto ai soli fini dell'estinzione del reato ai sensi dell'art. 35 citato, con valutazione operata allo stato degli atti, senza alcuna istruttoria e con sentenza predibattimentale, non produce alcun effetto pregiudizievole nei confronti della parte civile ricorrente. Invero, l'art. 652 c.p.p., prevede che solo la sentenza di assoluzione pronunciata in giudizio, in seguito a dibattimento, per insussistenza del fatto, mancata commissione dello stesso da parte dell'imputato o ricorrenza di un'esimente abbia efficacia di giudicato nell'eventuale giudizio civile di responsabilità che la parte civile può instaurare nei confronti dell'imputato. Dunque, poiché nell'eventuale giudizio civile di danno la parte civile non può risentire alcun pregiudizio dalla sentenza di proscioglimento intervenuta nella specie, essa non ha interesse a formulare censure riguardo alla dichiarazione di estinzione del reato. Tale soluzione ermeneutica è stata poi successivamente ribadita da Sez. 4^, 26 gennaio 2011,, n. 15619, D'Angelo, non massimata;
Sez. 4^, 18 febbraio 2014, n. 46368, Imbrocè, Rv. 260946 e Sez. 5^, 26 giugno 2014, n. 30535, Uggini, Rv. 260037. Orbene, a parere del collegio, le conclusioni sopra riportate possono trovare applicazione, mutatis mutandis, anche nel caso di sospensione del processo con messa alla prova, dove la messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Orbene, appare evidente che se il danno viene interamente risarcito la parte offesa, già costituita parte civile non avrà nulla di cui lamentarsi;
in caso contrario, l'eventuale risarcimento parziale o, in ipotesi, l'assenza di un totale risarcimento, non potrà rivestire autorità di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno e non produrrà, pertanto, alcun effetto pregiudizievole nei confronti della parte civile".
3.1. Tale conclusione trova piena rispondenza nella scansione processuale: giudice decide sulla richiesta con ordinanza pronunciata in udienza, sentite le parti nonché la persona offesa, il cui parere però non è vincolante. Ai sensi dell'art.464 quater co.7 c.p.p., l'ordinanza è ricorribile autonomamente per cassazione, anche dalla persona offesa, ma solo se essa non è stata sentita o non ha avuto avviso e, in ogni caso, l'impugnazione proposta non sospende il procedimento. 3 La valutazione da parte del giudice, non si basa su elementi di prova e non è idonea ad esprimere un compiuto accertamento sul merito dell'accusa e sulla responsabilità ( Sez. 2, n. 53648 del 05/10/2016 Rv. 268635) sicchè, la decisione assunta, nell'ipotesi di esito positivo della messa alla prova, non potrà avere alcuna incidenza sull'eventuale giudizio civile instaurato per il risarcimento del danno.
4. Se, allora, la valutazione del giudice circa la natura della riparazione e l'entità del risarcimento collima con le pretese della parte civile non si porrà alcun problema;
qualora invece vi sia discordanza, un'eventuale diversa richiesta od altre doglianze della parte civile non determinano necessariamente, se non condivise dal giudice, la revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova né impediscono la pronuncia della sentenza di cui all'art.464 septies c.p.p., ma naturalmente non pregiudicano la parte in sede civile. D'altro canto, nell'ambito dello speciale procedimento in esame, il giudice formula le sue prescrizioni in tema di risarcimento del danno ai sensi dell'art.464 quinquies c.p.p.e quindi preventivamente rispetto alla decisione circa l'estinzione del reato;
se le ritiene adempiute correttamente, pronuncerà sentenza ex art.464 septies co.1 c.p.p. che, come si è detto, non pregiudica l'eventuale azione civile, in caso contrario, ed eventualmente anche su sollecitazione della parte offesa, pronuncerà l'ordinanza di cui al comma 2. Non esiste un terzo genere di pronuncia che, all'effetto estintivo del reato, aggiunga la condanna al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese in favore della parte civile, per il semplice motivo che, ove il giudice non ritenesse interamente risarcito il danno, non potrebbe dichiarare che la prova ha avuto esito positivo nel rispetto delle prescrizioni stabilite.
5. Peraltro, nel caso che ci occupa, la stessa parte civile si è resa conto di quella che avrebbe dovuto essere la corretta procedura, in quanto preliminarmente aveva chiesto la revoca dell'ordinanza di messa alla prova e soltanto al termine dell'udienza, e del tutto irritualmente per i motivi esposti, ha depositato le conclusioni e la nota spese.
6. La pronuncia impugnata deve essere, quindi, annullata senza rinvio limitatamente alle statuizioni civili, che debbono essere eliminate. 4 annulla senza rinvio la sentenza elimina. Così deciso il 28 marzo 2017 Il Consigliere estensore Francesca Moreli
P.Q.M.
impugnata limitatamente alle statuizioni civili, che Il Presidente горовчев Grazia addi - 7 LUG 2017 их 5