Cass. pen., sez. III, sentenza 02/03/2016, n. 13235
CASS
Sentenza 2 marzo 2016

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Massime1

È legittimo il rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova contenente solo una generica dichiarazione dell'imputato di voler risarcire il danno, essendo egli tenuto a comprovare, con idonee allegazioni, il suo intento di porre in essere condotte riparative. (Fattispecie relativa ad omesso versamento di contributi previdenziali, in cui l'imputato si era limitato a rappresentare all'INPS la sua intenzione, senza che a ciò fosse seguito il versamento né altra condotta indicativa di un'effettiva intenzione di espletare condotte riparatorie).

Commentario1

  • 1Processo penale, messa alla prova, imputato, maggiore di età, risarcimento, nessun effetto pregiudizievole, parte civileAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 20 luglio 2017

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 02/03/2016, n. 13235
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13235
Data del deposito : 2 marzo 2016

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