Sentenza 3 novembre 2011
Massime • 1
La competenza a provvedere sull'istanza di riabilitazione appartiene al Tribunale di sorveglianza anche nel caso in cui sia stata pronunziata sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, essendo detta pronuncia equiparata a una sentenza di condanna.
Commentario • 1
- 1. Riabilitazione nel diritto penaleAvv. Beatrice Bellato · https://www.consulenzalegaleitalia.it/ · 26 gennaio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/11/2011, n. 43751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43751 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 03/11/2011
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - N. 3529
Dott. CAIAZZO Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 15321/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE OU NI EV SÈ N. IL 24/12/1982;
avverso l'ordinanza n. 3527/2010 TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA, del 19/01/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, Dott. MAZZOTTA Gabriele, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Bologna.
RILEVA IN FATTO E DIRITTO
1. - Con decreto, deliberato de plano ai sensi dell'art. 666 c.p.p., comma 2, il 19 gennaio 2011 e depositato il 24 gennaio 2011, il
Presidente del Tribunale di sorveglianza di Bologna ha dichiarato inammissibile la richiesta di riabilitazione avanzata da De ZA IO ER OS in relazione a sentenza di applicazione della pena su richiesta, 23 giugno 2006, motivando: la competenza spetta al giudice della esecuzione;
l'instante non ha prodotto il permesso di soggiorno "in copia conforme".
2. - Ricorre per cassazione l'interessato, personalmente, mediante atto recante la data del 26 febbraio 2011, col quale sviluppa tre motivi.
2.1 - Con il primo motivo il ricorrente dichiara di denunziare, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 683 c.p.p., deducendo che secondo la costante giurisprudenza di legittimità compete al Tribunale di sorveglianza provvedere anche in ordine alla riabilitazione in relazione a sentenza di applicazione della pena su richiesta. 2.2 - Con il secondo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 179 c.p., opponendo che la succitata norma non richiede la produzione del permesso di soggiorno.
2.3 - Con il terzo motivo il ricorrente denunzia, à sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla supposta necessità della produzione (a pena di inammissibilità) del permesso di soggiorno.
3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto recante la data del 23 giugno 2011, rileva: la competenza in ordine alla riabilitazione spetta al Tribunale di sorveglianza anche nel caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta;
il premesso di soggiorno non costituisce requisito di ammissibilità. 4. - Il ricorso è, nei termini che seguono, fondato.
4.1 - La Corte premette (in relazione al terzo mezzo di impugnazione) che non sono denunciabili con il ricorso per cassazione "i vizi della motivazione nelle questioni di diritto affrontate dal giudice di merito in relazione alla argomentazioni giuridiche delle parte (Cass., Sez. 5^, 22 febbraio 1994, n. 4173, massima n. 197993), in quanto o le medesime "sono fondate, e allora il fatto che U giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) da luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge;
ovvero sono infondate, e allora che il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all'art. 619 c.p.p., comma 1, che consente di correggere, ove necessario, la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta" (Cass., Sez. 1^, 17 dicembre 1991, n. 4931, massima n. 188913). 4.2 - Entrambi gli assunti del giudice a quo sono destituiti di fondamento.
4.2.1 - Dopo l'iniziale, difforme arresto, implicitamente ripreso dal presidente del Tribunale di sorveglianza (Cass., Sez. 1^, 5 febbraio 2004, n. 10028; Turano, massima n. 227122, secondo la quale: "In tema di riabilitazione da sentenza di applicazione della pena su richiesta, cosiddetto patteggiamento, è competente a decidere sulla relativa istanza il giudice dell'esecuzione e non il tribunale di sorveglianza"), la giurisprudenza di questa Corte suprema è ormai consolidata nella affermazione del principio di diritto secondo il quale la competenza a provvedere sulla istanza di riabilitazione spetta al Tribunale di sorveglianza anche nel caso in cui sia stata pronunziata sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, atteso che la pronuncia ex art. 444 c.p.p., è equiparata a una sentenza di condanna (Sez. 1^, 27 ottobre 2006, n. 41314, Nerozzi, massima n. 236014; Sez. 1^, 30 gennaio 2008, n. 7796, Aloise, massima n. 239238 e Sez. 1^, 4 luglio 2008, n. 31940, Teloni, massima n. 240681).
4.2.2 - Il supposto requisito di inammissibilità non trova riscontro nel dettato normativo.
4.3 - Conseguono l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Bologna per il corso ulteriore.
P.Q.M.
Annulla, senza rinvio, il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Bologna per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2011