Sentenza 20 settembre 2006
Massime • 1
È legittima la revoca della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena concessa a norma della legge 1 agosto 2003 n. 207 (cd. "indultino") anche al di fuori dei casi espressamente disciplinati dalla legge, allorché la prosecuzione del beneficio risulti in contrasto con i parametri in relazione ai quali vengono applicate le misure alternative alla detenzione previste dalla L. 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario). (Fattispecie nella quale il condannato ammesso al beneficio, nel corso della sua fruizione, era stato arrestato in flagranza del delitto di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti) V. Corte cost., 4 luglio 2006 n. 255
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/09/2006, n. 35708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35708 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 20/09/2006
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - N. 2583
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 012344/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) GA OV, N. IL 22/09/1959;
avverso ORDINANZA del 16/02/2006 TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CASSANO MARGHERITA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Enrico Delehaye, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 16 febbraio 2006 il Tribunale di sorveglianza di Bologna revocava, a far tempo dalla data di concessione, la sospensione condizionata della pena nei confronti di AV OV, in quanto trovato nella flagranza del delitto di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73. Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il difensore di fiducia, AV, il quale lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, sotto un duplice profilo: a) la revoca della misura è ancorata, ai sensi della L. 1 agosto 2003, n. 207, art. 2, comma 5, ai casi tipizzati dalla legge;
b) la revoca non può essere basata su un fatto in ordine al quale non è ancora intervenuto accertamento giudiziale definitivo di responsabilità.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
In base all'interpretazione letterale della L. n. 207 del 2003, art.2, la revoca della sospensione condizionata della pena sembrerebbe possibile solo per violazione delle prescrizioni di cui alla stessa legge, art. 4, ovvero in ipotesi di commissione entro cinque anni dalla data di sospensione di un delitto non colposo per il quale si riporti condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi, e non anche nel caso in cui il condannato sia stato raggiunto da un provvedimento restrittivo della libertà personale in conseguenza di arresto in flagranza di reato, a prescindere dalla concreta possibilità di esecuzione della misura concessa.
Se, però, si tiene conto del richiamo contenuto nella L. n. 207 del 2003, art. 4, comma 2, alle disposizioni regolatici dell'affidamento in prova al servizio sociale, si può affermare che l'istituto della sospensione condizionata della pena è modellato sulla figura dell'affidamento in prova al servizio sociale e delle altre misure alternative, per cui inerisce alla disciplina del c.d. "indultino" la possibilità di disporne la revoca quando ne risulti incompatibile la prosecuzione, anche al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.
Ed invero la valorizzazione del dato letterale della norma appare incompatibile con il sistema in cui essa è inserita.
Deve essere, infatti, tenuto presente che la concessione della sospensione condizionata della pena non è stata affidata al giudice dell'esecuzione (con applicazione automatica quando siano presenti i presupposti di legge), ma alla magistratura di sorveglianza, la cui attività è sempre caratterizzata dal principio di meritevolezza, e che anche in questo caso conserva un certo margine di discrezionalità (come, ad esempio, la possibilità di imporre l'obbligo di dimora in un diverso comune se quello indicato non sia idoneo, previsto dalla citata legge, art. 4, comma 1, lett. b). Tale principio non può venir meno nella fase esecutiva del beneficio e consentire che essa perduri anche in presenza di condotte illecite tali da configurare una radicale incompatibilità con lo stesso, pur se non si siano caratterizzate nelle forme previste dalla L. n. 207 del 2003, art. 2, le quali comportano la revoca obbligatoria del beneficio.
Nel caso di specie AV è stato arrestato nella flagranza del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, in quanto deteneva sostanze stupefacenti e strumenti idonei al confezionamento e alla vendita della stessa. Tale condotta, a prescindere da un accertamento giudiziale definitivo, è di per sè oggettivamente indicativa di un'incompatibilità con il permanere del beneficio concesso e di una non meritevolezza dello stesso.
Pertanto il Collegio, pur consapevole di un orientamento giurisprudenziale di segno contrario (Sez. 1^, 27 settembre 2005, n. 36841, ric. Ciriello, rv. 232682; Sez. 1^, 17 maggio 2005, n. 19053, ric. Onofri, rv. 230989; Sez. 1^, 27 aprile 2005, n. 19048, ric. Sabatino, rv. 230988), ritiene, anche alla luce di una recente pronunzia del giudice delle leggi (Corte Cost. sent. n. 255 del 2006), che la revoca della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena ai sensi della L. n. 207 del 2003 è legittima anche al di fuori dei casi espressamente disciplinati dalla legge, quando la prosecuzione della misura risulti incompatibile in relazione ai parametri stabiliti dalla L. n. 354 del 1975 e successive modifiche ai fini dell'applicazione delle misure alternative alla detenzione. La citata L. n. 207 del 2003, art. 4, infatti, fa esplicito rinvio alle disposizioni regolatrici dell'affidamento in prova contenute nell'ordinamento penitenziario (v. in senso conforme, Sez. 1^, 23 novembre 2004, n. 365, ric. Guida, rv. 230724; Sez. 1^, 7 aprile 2005, n. 15308, ric. Giannetti, rv. 230987).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 settembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2006