Sentenza 29 gennaio 2015
Massime • 1
In tema di corruzione di minorenne (art. 609 quinquies cod. pen.), la configurabilità del dolo specifico non richiede la prova certa della consapevolezza del reo di agire al fine di far assistere il minore agli atti sessuali commessi in sua presenza, potendo desumersi la direzione finalistica dell'atto, in particolare nella fase cautelare, anche da indizi, purchè dotati di gravità, precisione e concordanza. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto integrato l'elemento soggettivo dalle modalità dei fatti ascritti all'imputata, responsabile di aver condotto con sé i figli minori all'esterno della struttura protetta dove essi risiedevano, per farli assistere a rapporti sessuali con il proprio partner all'interno di una autovettura).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/01/2015, n. 12537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12537 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 29/01/2015
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 210
Dott. SCARCELLA Alessio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MENGONI Enrico - Consigliere - N. 44105/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
R.D. , n. (OMISSIS) ;
avverso l'ordinanza del Tribunale della libertà di MESSINA in data 3/07/2014;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Canevelli P., che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 3/07/2014, depositata in data 22/07/2014, il tribunale della libertà di MESSINA respingeva l'appello cautelare presentato nell'interesse di R.D. avverso l'ordinanza 9/05/2014 con cui il GIP del tribunale di MESSINA aveva rigettato l'istanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui agli artt. 110 ed 81 cpv e 609 quinquies c.p., secondo le modalità esecutive e spazio temporali meglio descritte nei capi dell'imputazione cautelare.
2. Ha proposto ricorso R.D. , a mezzo del difensore fiduciario cassazionista Avv. G. Trischitta, impugnando la predetta ordinanza e deducendo due motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p.. 2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) sotto il profilo della contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 272 e 274 c.p.p.. In sintesi, la censura investe l'ordinanza impugnata per aver illegittimamente applicato alla ricorrente la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati da M.S. e
M.F. ; non sussisterebbero le prove a carico della ricorrente dei reati contestati ne' le esigenze cautelari;
non sarebbe ravvisabile, anzitutto, l'esigenza di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c) in quanto l'ordinanza si riferirebbe a parametri generici quali la gravità dei fatti e la disinvoltura con cui i reati sono stati commessi;
non sussisterebbero, poi, ne' l'esigenza di cui alla lett. a) ne' quella di cui al cit. art. 274, lett. b), difettando la concretezza del pericolo di fuga.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b) sotto il profilo della inadeguatezza ed eccessiva gravità della misura cautelare applicata, in relazione all'art. 275 c.p.p.. In sintesi, la censura investe l'ordinanza impugnata per aver applicata una misura superflua ed eccessivamente afflittiva;
svolgendo, sul punto, argomentazioni maggiormente attinenti al profilo della gravità indiziaria piuttosto che alla sussistenza delle esigenze cautelari ed al giudizio di adeguatezza della misura applicata, il ricorrente escluderebbe le esigenze cautelari per una serie di elementi (difetto di prova della colpevolezza;
difetto dell'elemento soggettivo del reato ipotizzato;
insussistenza del pericolo di reiterazione per avere il tribunale dei minorenni emesso nei confronti della ricorrente provvedimento di decadenza dalla potestà genitoriale, con affidamento dei figli minori ad una struttura protetta), che renderebbero quindi superflua la misura, soprattutto ove si consideri l'ipotesi del tribunale secondo cui il provvedimento del tribunale minorile potrebbe essere revocato;
si insiste, poi, nel ritenere insussistente il delitto ipotizzato sia nei suoi elementi oggettivi, ma soprattutto sotto il profilo soggettivo, difettando nel caso in esame qualsiasi elementi per ritenere che la ricorrente abbia voluto fare assistere i figli minori agli atti sessuali, per eccitare la propria bramosia;
non sarebbero emersi elementi per attribuire alla ricorrente significative perversioni della sfera sessuale ne' che la stessa possa essere ritenuta capace di commettere una corruzione di minorenni;
il tribunale avrebbe omesso di valutare che la ricorrente è persona incensurata, ai fini della valutazione del disposto dell'art. 275 c.p.p., commi 2 e 2 bis, limitandosi a valorizzare quanto dichiarato dalle assistenti sociali senza esaminare le emergenze processuali ed i miglioramenti che la ricorrente avrebbe avuto nel suo percorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è generico ed anche manifestamente infondato, sicché dev'essere dichiarato inammissibile.
4. Occorre premettere che, trattandosi di appello cautelare, opera il principio tantum devolutum quantum appellatum, per cui i motivi che la parte espone a sostegno della sua istanza di impugnazione determinano l'oggetto del giudizio, circoscrivendo la cognizione del Tribunale della libertà ai punti della decisione che hanno formato oggetto di censura (Sez. 2, n. 7225 del 21/12/2006 - dep. 21/02/2007, Liquidato e altri, Rv. 235935; Sez. 6, n. 20530 del 28/03/2003 -dep. 08/05/2003, Sabatelli, Rv. 224934; Sez. 4, n. 2038 del 27/08/1996 - dep. 02/09/1996, Gerotti, Rv. 206294; Sez. 1, n. 1596 del 12/03/1996 - dep. 20/04/1996, Piserchia, Rv. 204409), pur non essendo la cognizione del giudice d'appello cautelare, condizionata dalle deduzioni in fatto e dalle argomentazioni in diritto poste a base della decisione impugnata (Sez. 3, n. 28253 del 09/06/2010 - dep. 20/07/2010, B., Rv. 248135).
5. Tanto premesso, dev'essere affrontato il primo motivo, con cui la ricorrente svolge censure generiche sulla mancanza del fumus del reato per cui si procede nonché sulla sussistenza delle esigenze cautelari, richiamando sia l'art. 274, lett. a) che la lett. b). Si tratta di censure del tutto scoordinate rispetto al percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata, essendo quest'ultima motivata esclusivamente con riferimento al pericolo di reiterazione del reato, dunque in relazione alla sola esigenza di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c) unica su cui si fonda la misura cautelare in atto applicata, esigenza da salvaguardare rispetto sia alla violazione dell'art. 609 quinquies c.p. che dell'art. 572 c.p., quest'ultimo, si noti, non attinto da specifiche censure.
Trova dunque applicazione in principio, già affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 -dep. 26/06/2013, Sammarco, Rv. 255568).
5.1. Per il resto, quanto alle censure afferenti il fumus del reato di cui all'art. 609 quinquies c.p. che per quanto concerne l'esigenza cautelare di cui al richiamato art. 274 c.p.p., lett. c) le stesse si mostrano puramente contestative, limitandosi apoditticamente la ricorrente a negare l'esistenza del fumus e del pericolo di recidiva, senza tuttavia confrontarsi minimamente con il percorso argomentativo sviluppati dal tribunale del riesame sul punto. Ne consegue dunque l'inammissibilità per genericità del relativo motivo. Ed infatti, va qui ribadito che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (v., tra le tante: Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007 - dep. 10/09/2007, Scicchitano, Rv. 236945).
6. Può quindi procedersi all'esame del secondo motivo di ricorso, con cui la ricorrente svolge invece censure in punto di adeguatezza della misura applicata del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla p.o. La ricorrente, in particolare, sostiene che difetterebbe la prova della di lei colpevolezza sotto il profilo della mancanza dell'elemento soggettivo;
difetterebbe, poi, il pericolo di reiterazione del reato, atteso che sarebbe stata revocata la potestà genitoriale dal tribunale per i minorenni;
inoltre, i giudici avrebbero errato nel non valutare il suo stato di incensuratezza).
Il tribunale del riesame, sul punto, motiva sul punto (v. pag. 3 dell'impugnata ordinanza), soprattutto valorizzando un dato indiziario, ossia evidenziando come la ricorrente, ospite della casa famiglia insieme ai figli, era solita portarli con sè agli incontri con il coindagato L. , incontri in occasione dei quali sarebbero avvenuti i rapporti sessuali alla presenza dei figli minori della ricorrente. Orbene, proprio la circostanza che a tali incontri, tutti avvenuti all'esterno della struttura protetta, la donna portasse seco i figli minori, viene letta dal tribunale del riesame come fortemente indiziaria dell'elemento volitivo sotteso alla violazione accertata, atteso che la stessa, ove avesse voluto preservare i propri figli minori dall'assistere agli incontri sessuali tra la loro madre ed il L. , ben avrebbe potuto affidarli alle operatrici della casa famiglia;
a ciò si aggiunge, nel percorso argomentativo del tribunale del riesame, il dato oggettivo, non meno rilevante, per il quale solo dopo l'interruzione dell'esercizio del diritto di visita tra la madre ed i figli minori, i comportamenti sessualizzati dei bambini risultano cessati. Del resto, a ciò va aggiunto che gli stessi minori, sentiti nel corso del procedimento, hanno dichiarato che gli atti sessuali manifestati dai bambini davanti alle operatrici, erano posti in essere dalla loro madre e dal L. all'interno della vettura, donde appare inverosimile che gli stessi, in un ambiente così circoscritto qual è l'abitacolo di una vettura, non fosse perfettamente consci di porre in essere "volontariamente" i rapporti sessuali, soprattutto laddove si consideri che i minori - come emerge dalle dichiarazioni del piccolo S. , figlio della donna - non risulta fossero inerti spettatori ma, in qualche caso, anche partecipi (si legge, infatti, alla pag. 2 dell'impugnata ordinanza, che il minore, sentito dall'operatrice I. , richiesto delle ragioni del suo comportamento fortemente sessualizzato mostrato nei confronti di un normale tubo porta carta igienica che aveva iniziato a leccare, dichiarava di aver fatto la stessa cosa al membro del convivente della madre: "l'ho fatto a P. "), donde i fatti, tenuto conto di tali dichiarazioni, ben potrebbero essere sussunti nella più grave fattispecie dell'art. 609 ter c.p.. Alla luce di tale ricostruzione logica operata dal tribunale, le censure difensive in ordine alla configurabilità del delitto di cui all'art. 609 quinquies c.p., in particolare per la mancanza dell'elemento psicologico, appaiono del tutto prive di pregio, atteso che dal complessivo comportamento della donna appariva sussistere quel quadro di gravità indiziaria sufficiente per ritenere configurabile il delitto in esame a carico della donna. Sul punto, è ben vero che il delitto di corruzione di minorenne richiede il dolo specifico, in quanto è necessario che gli atti sessuali siano compiuti al fine di far assistere il minore, ovvero nella consapevolezza dell'agente di agire allo scopo specifico di far assistere il minore agli atti sessuali commessi in sua presenza (Sez. 3, n. 15633 del 12/03/2008 -dep. 15/04/2008, M., Rv. 240035; Sez. 3, n. 5164 del 28/04/1997 - dep. 03/06/1997, Nicosia, Rv. 208631), ma è altrettanto corretto che, al fine di ritenere configurabile il dolo specifico, non è necessario che sia raggiunta la prova certa della consapevolezza del reo di agire allo scopo specifico di far assistere il minore agli atti sessuali commessi in sua presenza, in quanto è ben possibile che la direzione finalistica dell'atto possa essere desunta, soprattutto in una fase procedimentale ancora in fieri come quella delle indagini preliminari, anche sulla base di indizi, purché dotati di gravità, precisione e concordanza, come nel caso di specie (v., nel senso che la sussistenza del dolo specifico può essere desunta anche da una pluralità di indizi quanto questi siano gravi, precisi e concordanti: Sez. 6, n. 10917 del 17/09/1992 - dep. 12/11/1992, Maggiorani ed altro, Rv. 192880). In definitiva, dunque, la prova dell'elemento psicologico del reato può desumersi da qualunque elemento di fatto, o da qualunque indizio giuridicamente apprezzabile, compreso quindi anche il comportamento dell'indagato o di altri, allorché questo, da solo o nel complesso di tutte le risultanze procedimentali, giustifichi il convincimento espresso dai giudici del merito.
7. Non miglior sorte merita l'ulteriore profilo di doglianza esposto con il secondo motivo, in relazione al quale si censura l'inadeguatezza della misura applicata in relazione alla esigenza cautelare da salvaguardare (art. 274 c.p.p., lett. c). Sul punto, in particolare, il tribunale del riesame ritiene configurabile detta esigenza in quanto, proprio la circostanza di aver la donna perseverato nel condurre seco i figli agli incontri sessuali con il suo partner L. , sarebbe dimostrativa della pervicacia nel delinquere e dell'assenza di freni inibitori. Il tribunale, del resto, si preoccupa anche di confutare l'argomento difensivo costituito dalla revoca della potestà genitoriale, evidenziando che il tribunale dei minorenni ben potrebbe a sua volta revocare il precedente provvedimento. Ciò giustifica, dunque, a giudizio del tribunale del riesame, l'applicazione della misura custodiale, sulla cui adeguatezza - attesa la gravità dei fatti - non è lecito dubitare, in quanto, come si legge nell'ordinanza, detta misura risulta idonea ad impedire ogni forma di contatto tra la donna e i suoi figli, così consentendo di tutelare questi ultimi e di garantire un percorso di crescita il più possibile sereno. Trattasi di considerazioni del tutto coerenti con il quadro fortemente indiziario emergente dalla illustrazione degli elementi descritti dai giudici del riesame (e che, lo si ribadisce, sembrerebbe condurre anche ad individuare imputazioni ben più gravi di quella in atto elevata), a fronte delle quali le censure difensive (ivi compresa quella in cui la ricorrente si duole della mancata valutazione dell'incensuratezza, elemento questo, che, ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di recidiva ed alla scelta della misura coercitiva in concreto adeguata a soddisfarla, ha valenza di mera presunzione relativa di minima pericolosità sociale, che ben può essere superata valorizzando l'intensità del pericolo di recidiva desumibile dalle accertate modalità della condotta in concreto tenuta, come avvenuto nel caso di specie: Sez. 2, n. 4820 del 23/10/2012 - dep. 30/01/2013, Mellucci, Rv. 255679), si risolvono nella manifestazione di un dissenso rispetto alla ricostruzione dell'apparato indiziario operata dai giudici peloritani e rispetto alla valutazione dei medesimi elementi dai giudici condotta, operazione, questa, del tutto vietata davanti a questa Corte Suprema. Deve, infatti, qui essere ancora una volta ricordato che in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (v., tra le tante: Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012 - dep. 22/03/2012, Lupo, Rv. 252178).
8. Il ricorso dev'essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di somma che si stima equo fissare, in Euro 1.000,00 (mille/00). Seguono, infine, gli adempimenti ex art. 28, Reg. esec. c.p.p..
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. esec. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2015