Sentenza 21 dicembre 2006
Massime • 1
Nel giudizio di appello in materia di misure cautelari personali i limiti del "devolutum" segnano l'ambito per l'eventuale richiesta delle parti di acquisizione di nuova documentazione, che può essere rigettata soltanto se inconferente, se ha ad oggetto atti di cui è vietata l'acquisizione, o se il giudice ritiene di essere in grado di decidere senza integrazione probatoria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/12/2006, n. 7225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7225 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2006 |
Testo completo
1 7 225 /0 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 21/12/2006
SENTENZA
1858 107 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. DI IORIO GIORGIO PRESIDENTE
REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE 1. Dott. ESPOSITO ANTONIO
N. 033820/2006 2.Dott. MONASTERO FRANCESCO
It 3. Dott. ZAPPIA PIETRO
4. Dott.DAVIGO PIERCAMILLO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 07/09/1961 1) LIQUIDATO CIRO
2) LIQUIDATO BIANCA N. IL 28/12/1965
N. IL 31/07/1968 3) LOIACONO GAJ
N. IL 09/06/1977 4) LA MA CLAUDIO
avverso ORDINANZA del 04/07/2006
TRIB. LIBERTA' di BARI
sentita la relazione fatta dal Consigliere
Антоніо Жига ZAPPIA PIETRO lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza dell'11.4.2006 il GIP del Tribunale di Bari
disponeva l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di LI CI e LI AN, nella qualità di amministratori e gestori di fatto della società "Queen Car
s.r.l." e "Dora Car s.r.l.", ritenute società di comodo, e quella degli arresti domiciliari nei confronti di NO GA, consigliere delegato della "Autoclub s.r.l." di Bari, e di TE RC LA, titolare della ditta "Dimensione Auto" di Altamura. Ai primi due indagati la misura della custodia cautelare in carcere era applicata in relazione al delitto di concorso morale per istigazione nella emissione di fatture per operazioni inesistenti in favore della
"Autoclub s.r.l." e della "Dimensione Auto" (capo B della rubrica), ed al delitto di truffa aggravata ai danni dell'Erario in concorso con il NO (capo G) ed il TE (capo H). A questi ultimi due la misura cautelare era altresì disposta per il reato di dichiarazioni fraudolente mediante uso di fatture per operazioni inesistenti
(rispettivamente capi C e D della rubrica). In seno al medesimo provvedimento il GIP escludeva la sussistenza degli ulteriori reati di associazione per delinquere e concorso in falso ideologico.
Con distinte ordinanze del 29.4.2006 il GIP rimetteva in libertà tutti gli indagati ritenendo, all'esito dell'interrogatorio di garanzia degli interessati e dell'acquisizione dei documenti da essi prodotti, che il quadro indiziario avesse perso il prescritto carattere di gravità.
Avverso tali ordinanze proponeva appello il P.M. deducendo l'assenza di concreti elementi di novità in grado di giustificare la revoca delle misure cautelari, delle quali chiedeva il ripristino. 3
Con ordinanza in data 4.7.2006 il Tribunale di Bari, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal P.M., disponeva l'applicazione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere nei confronti di LI CI e LI AN, e della misura degli arresti domiciliari nei confronti di NO GA e
TE RC LA, limitatamente ai delitti di cui ai capi B, C e
D della rubrica.
Avverso tale provvedimento proponevano ricorso per cassazione, per mezzo del difensore, gli indagati LI CI e
LI AN lamentando la violazione di legge sotto diversi profili.
Con il primo motivo di ricorso la difesa lamenta violazione dell'art. 606, co. 1, lett. a) e b), in relazione all'art. 310, co. 2,
c.p.p. In particolare la difesa assume la illegittimità della produzione di nuova documentazione operata dal P.M. all'udienza del 14.6.2006 e del 27.6.2006 rilevando che nel ricorso in appello ex art. 310 c.p.p. vige il principio "tantum devolutum quantum appellatum", per cui i motivi che la parte espone a sostegno della sua istanza di impugnazione determinano l'oggetto del giudizio, circoscrivendo la cognizione del Tribunale del riesame ai punti della decisione che hanno formato oggetto di censura ed impedendo l'acquisizione di ulteriori elementi di prova nel corso dell'udienza camerale di discussione dell'appello: ciò in quanto l'art. 310, co. 2, c.p.p. non contiene alcun richiamo alle disposizioni di cui all'art. 309,
co. 6 e 9, c.p.p.
Il motivo è manifestamente infondato.
In proposito rileva il Collegio che nel giudizio di appello in materia di provvedimento de libertate, pur se l'art. 310 c.p.p. 4
non richiama le disposizioni dell'art. 309 comma nono dello stesso codice, che con riferimento alla procedura di riesame riconosce espressamente alle parti la facoltà di addurre nuovi elementi probatori sino all'udienza di discussione, è però evidente che, applicandosi all'impugnazione prevista dall'art. 310 c.p.p. i principi che regolano in generale il giudizio di appello, ivi compresi quelli indicati nell'art. 603, comma secondo e terzo, c.p.p., non è inibito alle parti di richiedere al giudice del gravame, entro i limiti del devolutum, l'acquisizione di nuova documentazione, con la conseguenza che il detto giudice può respingere la richiesta solo se inconferente o relativa ad atti di cui sia vietata l'acquisizione ovvero se ritenga di essere in grado di decidere senza le acquisizioni richieste.
Sul punto, in maniera precisa ed esaustiva, questa Corte ha evidenziato (Cass. Sez. III, 17.1.2002 n. 7674), ed il Collegio
a tali conclusioni ritiene di doversi senz'altro rifare, che "in ordine a tale aspetto processuale, un orientamento giurisprudenziale di questa Corte è orientato nel senso che gli elementi in base ai quali il Tribunale deve decidere - sull'appello proposto, ex art. 310 c.p.p., avverso il rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare - devono essere quelli già entrati nella sfera di disponibilità del giudice che si è pronunciato sulla richiesta stessa, con l'esclusione della possibilità di nuove acquisizioni documentali, ancorché influenti sullo stato di custodia dell'indagato (vedi Cass. Sez. I, 24.4.1995, n. 1613;
Sez. VI, 14.3.1995, n. 431; Sez. I, 16.3.1992, n. 289). Ciò per il principio devolutivo e per il mancato richiamo, da parte dell'art. 310 c.p.p., del disposto di cui al comma 9 del precedente art. 309. 5
In direzione contraria si pongono, invece, altre decisioni che considerano ammissibile l'acquisizione di nuovi elementi di prova, rilevanti per la decisione, in analogia a quanto previsto, per il giudizio di appello ordinario, dall'art. 603, 2 e 3 comma, del codice di rito. Ciò, comunque, deve avvenire compatibilmente con la natura ed i tempi del giudizio incidentale e nel rispetto del principio del contraddittorio (vedi
Cass. Sez. VI, 24.8.1995, n. 1971; Sez. VI, 22.2.1995, n. 476).
Tale secondo orientamento (tenuto anche conto che
l'applicazione analogica dell'art. 603, 2 e 3 comma, c.p.p. non può considerarsi esclusa dal mancato richiamo, da parte dell'art. 310 c.p.p., del disposto di cui al comma 9 del precedente art. 309) viene condiviso dal Collegio, sempre in applicazione del principio generale enunciato dall'art. 299, commi 1 e 3 c.p.p., per il quale anche di ufficio il giudice deve disporre la revoca o la sostituzione delle misure coercitive o interdittive quando risultano mancanti, pure per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità".
Col secondo motivo di ricorso la difesa lamenta violazione dell'art. 606, co. 1, lett. c), in relazione all'art. 178, co.
1, lett. b), c.p.p. ed all'art. 328 stesso codice. Rileva la difesa che è orientamento consolidato della Suprema Corte che ogni qual voltavolta l'organol'organo delladella pubblica accusa domandi
l'applicazione di una precisa cautela, non è consentito al giudice di disporre una misura cautelare più grave di quella richiesta, configurandosi in tal caso una nullità assoluta ex art. 178, co. 1, lett. b), c.p.p. E nel caso di specie il P.M. all'udienza del 12.6.2006 aveva concluso chiedendo a verbale 6
l'accoglimento dell'appello e "l'applicazione della misura degli arresti domiciliari".
Il motivo è manifestamente infondato.
Ed invero, se pur senz'altro corretto deve ritenersi il rilievo che in materia cautelare è precluso al giudice di applicare una misura cautelare più grave di quella richiesta dal P.M., atteso che una siffatta possibilità tra l'altro contrasterebbe con la natura accusatoria del nuovo processo penale, rileva il Collegio che la parte pubblica, a seguito dell'ordinanza del GIP del
29.4.2006 che aveva disposto la rimessione in libertà degli indagati, aveva interposto atto diatto di appello assumendo l'insussistenza di concreti elementi di novità in grado di giustificare la revoca della misura cautelare in precedenza applicata, ed all'udienza del 12.6.2006 aveva concluso chiedendo innanzi tutto l'accoglimento dell'appello; per cui nessuna nullità ai sensi dell'art. 178, lett. b), c.p.p. può ritenersi nella fattispecie verificata per violazione da parte del giudici dei limiti devolutivi dell'appello, essendosi il decidente attenuto alle richieste formulate nel proposte gravame e sostanzialmente confermate nel corso dell'udienza, apparendo l'inciso concernente l'applicazione della diversa misura degli arresti domiciliari, palesemente non in linea con la condotta processuale del detto P.M., frutto di evidente errore di trascrizione o di verbalizzazione.
Col terzo motivo di gravame la difesa lamenta violazione dell'art. 606, lett. c), in relazione all'art. 407, co. 3, c.p.p.; manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. In particolare rileva la difesa che, in applicazione della previsione garantista di un limite cronologico entro il quale svolgere le 7
indagini, siccome disposto nella norma contenuta nel suddetto art. 407 c.p.p., la giurisprudenza ha ritenuto che il termine di durata delle indagini decorre dalla data in cui il nome della persona indagata viene iscritto nell'apposito registro di notizie di reato ex art. 335, co. 1, c.p.p. Posto ciò osserva la difesa che la ordinanza impugnata si appalesa illogica e contraddittoria laddove i giudici del tribunale di Bari, dopo aver rilevato al fog.
5 che i nomi di LI CI e LI AN erano stati iscritti nell'apposito registro in data 19.4.2005 per i reati di cui all'art. 640 c.p. ed agli artt. 2 ed 8 D. Lgs. n. 74/2000, al successivo fog. 9 fanno risalire, in sede di giudizio finale, la iscrizione per i reati di cui agli artt. 416 c.p. e 2 ed 8 D. Lgs. n.
74/2000 al 29.11.2005, precisando che "a ciascuna figura criminosa corrisponde una diversa notizia di reato, sicché il termine di compimento delle indagini va computato, di volta in
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volta, dal momento in cui è stata eseguita nell'apposito registro l'annotazione del nome dell'indagato in riferimento allo specifico episodio di cui si tratta". Posto ciò rileva la difesa che l'iscrizione del 29.11.2005 riguardava esclusivamente il reato di cui all'art. 416 c.p., inconferente in questa sede, con la conseguenza che la durata delle indagini relative ai capi B), C)
e D), per i quali è stata emessa l'ordinanza di custodia cautelare, era già scaduta alla data delle effettuate intercettazioni telefoniche, che devono ritenersi pertanto inutilizzabili.
Il rilievo è manifestamente infondato.
Osserva invero il Collegio che, per costante orientamento giurisprudenziale, il P.M., nel corso delle indagini preliminari, deve procedere a nuove iscrizioni nel registro di cui all'art. 335 8
c.p.p. in tutti i casi diversi dal mutamento della qualificazione giuridica dei fatti o dall'accertamento dell'esistenza di una loro circostanza aggravante e ciò sia che si tratti di nuove emergenze a carico della stessa persona, sia che si tratti dei medesimi fatti a carico di persone diverse dall'originario indagato, ed il termine per l'espletamento delle indagini preliminari, previsto dall'art. 405 c.p.p., deve ritenersi decorrere, in modo autonomo, per ciascun indagato dal momento della iscrizione del relativo nome nel menzionato registro e, per l'indagato originariamente iscritto, da ciascuna delle successive annotazioni relative a nuove "notitiae criminis" (v. Cass. Sez. III,
6.7.1999 n. 11009; conf. Cass. sez. I, 10.3.1992, Rossi, e Sez.
V, 23.5.1992, lanni).
D'altronde il termine di durata massima delle indagini preliminari decorre dalla data dalla quale il P.M. iscrive nell'apposito registro la notizia di reato, e non dalla data nella quale avrebbe potuto o dovuto iscriverla. Ciò in quanto, da un lato l'art. 335 c.p.p., pur imponendo all'organo dell'accusa di iscrivere immediatamente la notitia criminis ed il nome dell'indagato, non precisa alcun termine per l'iscrizione, né prevede sanzioni processuali per il ritardo;
dall'altro, manca qualsiasi norma che consenta al giudice di esercitare sia il controllo sull'immediatezza dell'iscrizione, sia la facoltà di fissare autonomamente la data nella quale detta iscrizione avrebbe dovuto essere effettuata (v. Cass. Sez. V, 27.3.1999,
n. 11441).
D'altronde dalla sequenza procedimentale descritta al fog.
5 dell'impugnato provvedimento emerge che in data 19.4.2005 i nominativi degli odierni ricorrenti vennero iscritti nel registro in 9
qualità di indagati senza alcuna attribuzione di reati;
il
29.11.2005 a carico dei predetti vennero iscritti i reati di cui agli artt. 416 c.p. e 2 ed 8 D.Lgs. n. 74/2000; in data 30.11.2005 venne depositata richiesta di proroga delle indagini, successivamente autorizzata;
il 6.2.2006 venne iscritto il reato di cui all'art. 640 c.p.
E pertanto correttamente il P.M. ha richiesto la proroga del termine delle indagini in data 30.11.2005, in relazione alla iscrizione avvenuta il 19.4.2005, e cioè entro i termini di legge, tenuto conto della sospensione prevista per il periodo feriale.
Da ciò consegue la legittimità degli atti di svolgimento di indagine successiva e quindi la legittimità della utilizzazione degli stessi nel presente giudizio, sia perché del tutto irrilevante si appalesa la circostanza che il reato per il quale è stata disposta la successiva iscrizione sia stato poi dallo stesso GIP ritenuto insussistente, rientrando ciò nella fisiologica dinamica del procedimento penale, sia perché in ogni caso il P.M. procedente aveva ritualmente richiesto in data 30.11.2005 la proroga del termine delle indagini.
Con il quarto motivo di gravame la difesa lamenta violazione dell'art. 606, lett. e) c.p.p.; manifesta illogicità della motivazione. In particolare rileva la difesa che il reato previsto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 74/2000 presuppone che la condotta dell'agente per la emissione di un documento ideologicamente falso sia stata posta in essere con dolo specifico, ovvero al fine di consentire al terzo la evasione delle imposte oppure conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un credito di imposta. Nel caso di specie il meccanismo posto in essere aveva come unico fine quello di evadere l'IVA 10
comunitaria e lucrare sulle vendite delle autovetture sul territorio nazionale, di talché non si vede come sia configurabile a carico degli indagati il reato in oggetto.
Il motivo è manifestamente infondato ove si osservi che i giudici di merito hanno operato una completa e corretta ricostruzione della vicenda in esame, evidenziando l'accordo esistente tra i fratelli LI ed i rappresentanti delle società pugliesi, accordo che si estrinsecava mediante l'emissione da parte delle società “cartiere" gestite dai due ricorrenti di fatture per operazioni fittizie, dovendosi in proposito precisare che il delitto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 74/2000 intende punire ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la espressione documentale di essa e non soltanto la mancanza assoluta della operazione, ciò in quanto la ratio della norma è quella di tutelare l'interesse dello Stato a non vedere ostacolata la propria funzione di accertamento fiscale;
e pertanto "la falsa fatturazione quantitativa è punita non solo nel caso in cui la divergenza tra il reale ed il rappresentato è totale, ma anche quando è parziale e l'operazione economica si sia effettivamente verificata tra i soggetti indicati in fattura, ma in termini minori rispetto al dichiarato" (Cass. Sez. III, 21.1.2004 n.
5804).
Tale situazione si è verificata nel caso di specie, secondo la ricostruzione storica dei fatti esposti in sentenza, laddove è stato altresì evidenziata "la consapevolezza e volontà di degli incolpati di strumentalizzare ai propri fini illeciti l'esistenza ad hoc delle società interposte", strumentalizzazione che avveniva attraverso un meccanismo fraudolento cheche prevedeva l'emissione da parte della società interposta di fatture per 11
operazioni parzialmente inesistenti, dalle quali sarebbe scaturita una obbligazione tributaria a carico della società "di comodo" destinata a rimanere inadempiuta con danno per l'Erario, ed un indebito credito di imposta a favore della società effettivamente destinataria del bene. Di talché non può dubitarsi della sussistenza nella fattispecie del dolo specifico, agendo gli incolpati con la finalità di frodare il Fisco con le modalità sopra indicate.
Avverso la detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione TE RC LA, chiedendone l'annullamento per violazione di legge e/o difetto di motivazione.
Col primo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione di legge con riferimento agli artt. 407, 335 c.p.p., stante la utilizzazione di atti compiuti oltre il termine di durata delle indagini preliminari;
in particolare rileva il ricorrente che,
-
essendo l'iscrizione nel registro degli indagati avvenuta il
19.4.2005, il termine per le indagini preliminari, senza la sospensione feriale, era già scaduto il 18.10.2005, ossia prima della richiesta di proroga in data 30.11.2005, con conseguente inutilizzabilità ex art. 407 c.p.p. di tutti gli atti di indagine successivi, tra cui le intercettazioni telefoniche.
Il motivo è manifestamente infondato.
Sul punto ritiene il Collegio di doversi riportare alle argomentazioni svolte con riferimento alla analoga questione sollevata dai coimputati LI CI e LI AN nel ricorso presentato dal difensore degli stessi, ribadendo in particolare che, non concernendo l'iscrizione suddetta reati di criminalità organizzata, i termini di durata delle indagini preliminari sono soggetti al regime di sospensione previsto 12
dalla legge 7.10.1969 n. 742, come modificata dall'art. 240 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale: ciò in quanto, in virtù della citata legge (art. 1), nel periodo feriale rimangono sospesi, in via generale, tutti termini che abbiano rilevanza processuale, e ciò in ogni fase del processo,
senza alcuna esclusione (Cass. sez. 1, 16.12.2004 /28.1.2005,
n. 2837).
Col secondo e terzo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione di legge in riferimento all'art. 273 c.p.p. ed all'art. 2 D.Lgs. n. 74/2000 per la mancata acquisizione degli atti delle dichiarazioni IVA relativi all'anno di imposta 2003, ed il mancato accertamento della effettiva entità degli importi evasi, ai fini della sanzione applicabile e della possibilità di emissione di ordinanza restrittiva. Rileva il ricorrente che il P.M. aveva omesso di indicare analiticamente nel capo di imputazione le singole fatture ritenute soggettivamente inesistenti, limitandosi a fornire un riepilogo relativo al numero delle stesse ed alla presunta IVA evasa, impedendo qualsiasi riscontro e qualsiasi verifica in ordine alla sussistenza del reato.
Osserva in proposito il Collegio che i dati numerici indicati dal P.M. emergono dai calcoli effettuati dalla Guardia di
Finanza sulla scorta dei documenti fiscali sequestrati, di talché i dati suddetti non si sottraggono ad alcuna possibilità di verifica e di riscontro da parte dell'indagato; e pertanto i suddetti motivi di ricorso si appalesano manifestamente infondati.
Col quarto motivo il ricorrente lamenta violazione di legge in riferimento all'art. 273 c.p.p. ed all'art. 2 D.Lgs. n. 74/2000 in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dello stesso. In particolare rileva il ricorrente che la convenienza 13
del prezzo di acquisito non costituisce prova dell'accordo con il venditore, che ben poteva vendere a prezzi più bassi non versando l'IVA, e non essendo sufficiente la semplice consapevolezza in capo all'acquirente di tale circostanza.
Il motivo è manifestamente infondato.
Osserva il Collegio che sul punto il ricorrente propone censure in fatto, tendenti ad una diversa valutazione degli elementi probatori, che esulano dai limiti cognitivi della
Cassazione. Ed invero il controllo di legittimità operato da questa
Corte è finalizzato a verificare se le argomentazioni poste dal giudice di merito a fondamento della propria decisione siano compatibili con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. E tale giudizio di compatibilità deve ritenersi nel caso di specie sussistente, avuto riguardo anche alla circostanza che i giudici di merito hanno compiutamente evidenziato gli elementi di fatto posti a fondamento del proprio convincimento
•
dando, ad avviso di questo Collegio, una corretta interpretazione degli stessi ed applicando correttamente le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno condotto, attraverso una valutazione complessiva ed unitaria delle risultanze processuali (acquisito di autovetture da società "cartiere"
sistematicamente praticanti la vendita sottocosto;
contenuto delle intercettazioni telefoniche;
incongruenze nella tenuta della contabilità riscontrate dalla Guardia di Finanza), a ritenere la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del TE in ordine ai reati contestatigli.
Infine col quinto motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione di legge in riferimento all'art. 274 c.p.p. relativamente alla sussistenza delle esigenze cautelari, stante l'avvenuta 14
liquidazione della ditta "Dimensione Auto di TE RC
LA" e l'assunzione come dipendente nella nuova società
"Auto Dimensione s.r.l.", di talché doveva ritenersi insussistente la possibilità di reiterazione del reato. Ed evidenziava altresì che lo stato di incensuratezza, col concorso delle circostanze attenuanti generiche, avrebbe consentito il contenimento della pena nell'ambito della sospensione condizionale.
Anche tale motivo è manifestamente infondato.
Ed invero il mutamento della ragione sociale della ditta non costituisce elemento, di per sé, idoneo a far ritenere la insussistenza della possibilità di reiterazione del reato essendo a tal fine rilevante la valutazione della reale posizione dell'indagato nell'ambito delle diverse ditte, mentre, per quel che riguarda il possibile contenimento della pena nei limiti della sospensione condizionale, trattasi di giudizio coinvolgente valutazioni di merito, come tale sottratto alla cognizione di questa Corte in sede di legittimità.
Per tutti i motivi suddetti va ritenuta la inammissibilità del ricorso presentato dal TE;
in relazione al detto indagato rileva altresì il Collegio che con nota in data 15.12.2006 i difensori del ricorrente hanno comunicato che con ordinanza in data
13.12.2006 il GIP aveva disposto la revoca della misura degli arresti domiciliari, per cui era venuto meno l'interesse del loro assistito al ricorso.
Infine, avverso l'ordinanza del 4.7.2006 del Tribunale di Bari
proponeva ricorso per cassazione l'indagato NO GA, a mezzo del proprio difensore, lamentando la violazione di legge sotto diversi profili. 15
Con il primo motivo di gravame la difesa lamenta violazione dell'art. 606, co. 1, lett. b) e c), in relazione agli artt. 2 ed 8 del
D.Lgs, n. 74/2000 ed all'art. 273 c.p.p., con riferimento alla ritenuta sussistenza di "gravi indizi di colpevolezza", rilevando la non conducenza degli elementi posti dai giudici del Tribunale di
Bari a fondamento della ordinanza impugnata.
Con il secondo motivo di gravame lamenta violazione dell'art. 606, co. 1, lett. c), in relazione all'art. 274 c.p.p.; violazione di legge per insussistenza delle esigenze cautelari indicate.
Posto ciò rileva il Collegio che con dichiarazione pervenuta a questa Corte il 19.12.2006 il difensore del NO ha dichiarato
ひ di rinunciare al ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse, allegando copia dell'ordinanza del GIP in data
11.12.2006 con cui veniva disposta la revoca della misura degli arresti domiciliari.
Osserva il Collegio che tale rinuncia, provenendo dal difensore munito di procura speciale, è valida ed efficace ai sensi del secondo comma dell'art. 589 c.p.p. e determina, di conseguenza, l'inammissibilità del ricorso.
Alla stregua delle argomentazioni sopra esposte tutti i ricorsi vanno dichiarati inammissibili e tale declaratoria comporta la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e, potendosi ravvisare profili di colpa, anche la condanna di ciascuno al versamento della somma di euro mille alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
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Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Roma, 21.12.2006.
Il Consigliere estensore
Dietro Siffen est. Il Preside nte
Йилой
DEPOSITATO IN CANCELLIM IL 21 FEB. 2007
IL CANCELLIERE
Angelo Maria Cangami