Sentenza 22 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/08/2003, n. 12351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12351 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2003 |
Testo completo
4 2 35 1 /0 3 ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ogg.: Lavoro SEZIONE LAVORO R. G. 6841/01 Cron. N. 26233 composta dai seguenti Magistrati: Rep. N.
1. Dott. Stefano Ciciretti -Presidente- C2. Antonio Lamorgese Ud. 8.04.2003 -Consigliere- 3. Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- C4. Grazia Cataldi -Consigliere- 5. Giovanni Giacalone -Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA IE AS, elettivamente domiciliato in Roma, Via Morgagni 27, presso la sede della FILLEA Nazionale, rappre- sentato e difeso dall'Avv. Domenico Potenza come da procura in atti 2072 Ricorrente
CONTRO
PACCHIOSI DRILL S.P.A., in persona del suo Presidente e le- gale rappresentante Doriano PA, elettivamente domiciliata in Roma, Corso Trieste 87, presso lo studio dell'Avv. Bruno Belli, che la rappresenta e difende come da procura a margine 2 del controricorso disgiuntamente e congiuntamente all'Avv. An- tonio Giovati del foro di Parma Controricorrente per la cassazione della sentenza n. 105 del la Corte di Appello di Potenza del 15.11.2000/30.11.2000 nella causa iscritta al n. 312 R.G. dell'anno 2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8.04.2003 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis, udito l'Avv. Bruno Belli per la controricorrente;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Giovanni D'Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 3 Svolgimento del processo. Con sentenza del 30 novembre 2000, la Corte di appello di Potenza confermava la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile la do- manda proposta dal lavoratore edile indicato in epi- grafe nei confronti della S.p.A. PA Drill – volta ad ottenere la differenza sull'indennità "di galleria", che assumeva essergli stata liquidata in misura infe- 1 riore a quella contrattualmente prevista - essendo stata avanzata oltre il termine semestrale di deca- denza previsto dall'art. 36 del contratto collettivo. Rilevavano i giudici di appello che, nella specie, non poteva dubitarsi che le parti avessero recepito nella disciplina del loro rapporto la normativa collet- tiva, tant'è vero che nell'accordo aziendale del 12 giugno 1992 venivano richiamati sia il contratto col- lettivo nazionale che quello provinciale, rispetto ai quali venivano stabilite solo alcune clausole miglio- rative concernenti la misura dell'indennità di galleria. Tale accordo, che era dichiaratamente integrativo della disciplina posta dai citati contratti (come risul- tante dalla lettera "e" della premessa), presuppone- va la loro concreta applicazione ed accettazione. Per rendere applicabile l'art. 36 del contratto collet- tivo, non era necessario richiamarlo in quello indivi- -4- duale, in quanto, nelle parti in cui quest'ultimo non ha un contenuto migliorativo, si applica necessaria- mente la disciplina pattizia di quello collettivo. Non si poteva, inoltre, dubitare dell'ammissibilità e della validità delle clausole convenzionali di decadenza, quando come nella specie, la congruità del termine stabilito non renda difficoltoso l'esercizio del diritto. Avverso questa sentenza, propone ricorso per cassazione il lavoratore, con due motivi;
resiste la società con controricorso. Motivi della decisione. Con il primo motivo, il ricorrente - denunziando violazione degli artt. 1341, 1322 e 1362 e seguenti c.c., nonché difetto di motivazione - censura l'impugnata sentenza per aver disatteso l'eccezione relativa alla necessità di espresso recepimento, da parte del lavoratore, della clausola di cui all'art. 36 c.c.n.l. ai sensi dell'art. 1341 secondo comma c.c., trattandosi di clausola palesemente vessatoria, in quanto contenente la previsione di una decadenza e versandosi in ipotesi di adesione ad un contratto da altri predisposto, con conseguente nullità della clau- sola in mancanza di esplicita accettazione. Nei giu- dizi di merito, inoltre, non sarebbe stata acquisita la prova che il rapporto era disciplinato - per gli aspetti -5- diversi dal corrispettivo dalla durata e dalle modalità di svolgimento della prestazione dal c.c.n.l. edili e— che i lavoratori avessero mai sottoscritto un con- tratto individuale nel quale fosse richiamato esplici- tamente quello collettivo. I principi generali in temal di interpretazione dei contratti sarebbero stati violati, perché, per pervenire alla conclusione dell'applicabilità al lavoratore dell'intero c.c.n.l., e dunque dell'art. 36 dello stesso, la Corte d'appello avrebbe dovuto valutare se fosse stato portato ad effettiva conoscenza dei lavoratori l'intero disposto contrattuale e se fosse stato possibile ritenere pro- vato che la comune intenzione dei contraenti si fos- se formata in quel senso. Con il secondo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 2113 e 2968 c.c., il ri- corrente lamenta che la Corte d'appello avrebbe ri- tenuto legittima la clausola di decadenza, pur aven- do essa ad oggetto diritti indisponibili del lavoratore, muovendo dall'erroneo presupposto che il lavorato- re avesse prestato il proprio consenso alla clausola;
lamenta, altresì, che, con l'interpretazione sistema- tica delle sue disposizioni, adottata dai giudici di ap- pello, si sarebbe pervenuti alla tutela di un interes- se, quello datoriale, opposto rispetto a quello tute- -6- lato dalla disposizione di cui all'art. 2113 c.c.; men- tre quest'ultima norma non annulla le previsioni dell'art. 2968 c.c., ma le conferma e le integra. Il primo motivo è infondato. E', infatti, non perti-| nente, nella fattispecie, ogni riferimento all'art. 1341 c.c.. Invero, come affermato in dottrina e dalla co- stante giurisprudenza di questa Corte, affinché ri- corrano condizioni generali di contratto, destinatarie della disciplina degli artt. 1341 e 1342 c.c., è neces- sario che si tratti di condizioni predisposte da uno dei contraenti. Ne deriva che non si ha predisposi- zione unilaterale, allorquando il contratto sia stato concluso a seguito di trattative, siano esse interve- nute tra i contraenti stessi, ovvero tra le associazioni sindacali o di categoria, che hanno concluso il con- tratto. Le condizioni generali si distinguono rispetto al contratto collettivo, quale disciplina dei rapporti indi- viduali di lavoro subordinato concordata dai con- trapposti sindacati;
quest'ultimo si sottrae alla disci- plina delle condizioni generali di contratto, in quan- to, appunto, si tratta di regolamenti concordati dai riconosciuti portatori degli opposti interessi di cate- goria. -7- In particolare, con specifico riferimento ad ipotesi analoga a quella di specie, si è affermato che la di- sposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 1341 c.C., cui fa richiamo il successivo art. 1342, vale per i contratti conclusi mediante la sottoscrizione di mo- duli o formulari che, il più delle volte, vengono pre- disposti da uno solo dei contraenti, dando vita alla figura dei contratti per adesione, in cui si nota la presenza di un contraente più forte che impone un certo regolamento contrattuale, rigido ed uniforme, al contraente più debole. Deve escludersi che si ve- rifichi una tale situazione all'atto della stipula di un contratto collettivo di lavoro, alla cui formazione concorrono, in condizioni di parità, le contrapposte associazioni sindacali in rappresentanza dei singoli iscritti (Cass. 12 settembre 1970 n. 1412; nonché Cass. 17 luglio 1967 n. 1803, che, in applicazione di detto principio, ha ritenuto non necessaria la speci- fica approvazione per iscritto di una clausola di de- cadenza contenuta in un contratto collettivo). L'obbligo della specifica approvazione scritta delle clausole onerose è stato ritenuto inoperante anche in relazione ai contratti tipo elaborati da contrappo- ste associazioni di categoria, in quanto la composi- zione del conflitto d'interessi fra contrapposte cate- -8- gorie esclude che lo schema concordato esprima la prevalenza di un contraente più forte (Cass. S.U. 29 novembre 1991 n. 12835; Cass. 26 gennaio 1987 n. 713; Cass. 26 ottobre 1976 n. 3882). Quanto, in particolare, all'operatività, nei confronti del lavoratore odierno ricorrente, del c.c.n.l. edili, osserva la Corte che i giudici di appello hanno fatto corretta applicazione del consolidato principio se- condo cui i contratti collettivi di lavoro, non dichiarati efficaci erga omnes ai sensi della legge n. 741 del 1959, consistendo in atti di natura negoziale e pri- vatistica si applicano esclusivamente ai rapporti in- dividuali intercorrenti tra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti, ovvero che, in mancanza di tale condizione, abbiano fatto espres- sa adesione ai patti collettivi e li abbiano implicita- mente recepiti attraverso un comportamento con- cludente, desumibile da una costante e prolungata applicazione delle relative clausole ai singoli rap- porti (Cass. 14 aprile 2001 n. 5596; Cass. 3 agosto 2000 n. 10213; Cass. 13 novembre 1999 n. 12608; Cass. 16 gennaio 1996 n. 319; Cass. 30 gennaio 1992 n. 976; Cass. 5 marzo 1992 n. 2665; Cass. 6 novembre 1990 n. 10654; Cass. 7 giugno 1984 n. 3440; Cass. 5 aprile 1983 n.n. 986). Nel caso di -9- specie, la stessa pretesa azionata in giudizio (mag-) giorazione dell'indennità di galleria) è fondata sull'accordo aziendale del 12 giugno 1992 e nella premessa di tale accordo, come rilevato nell'impugnata sentenza, vengono esplicitamente ri- chiamati sia il c.c.n.l. che quello provinciale. Ne de- riva che correttamente i giudici di appello hanno ri- tenuto applicabile nella specie l'art. 36 c.c.n.l. edili, ancorché tale disposizione non fosse stata richia- mata nel contratto individuale, sul presupposto che entrambe le parti avessero aderito alle norme col- lettive, facendone concreta e diretta applicazione nell'esecuzione del rapporto di lavoro. 我 Anche il secondo motivo è infondato. Costituisce, infatti, "ius receptum" in tema d'interpretazione degli artt. 2965 e 2968 c.c. il prin- cipio secondo cui la valutazione circa la congruità di un termine decadenziale fissato convenzionalmente per l'esercizio di un diritto, è rimessa al giudice di merito, il quale deve, in ogni caso aver riguardo alla brevità del termine ed alla particolare situazione del soggetto obbligato a svolgere l'attività prevista per evitare la decadenza (Cass.17 luglio 1967 n. 1803, cit.). Con riferimento alla posizione del lavoratore subordinato, quella valutazione di congruità tiene -10- conto precipuamente della sua connaturale condi- zione di inferiorità nel rapporto nei confronti del da- tore di lavoro. Ciò spiega la giurisprudenza della Corte costituzionale e di questa Corte di legittimità, che ha fissato il principio della non decorrenza della prescrizione per i crediti retributivi durante tutto il corso del rapporto di lavoro, quando questo non è dotato di stabilità (Corte cost. n. 63/66, n. 174/72; Cass. n. 1891/69, Cass. n. 774/74 Cass. n. 4618/82). Più di recente, e con più specifico riferimento alle clausole convenzionali di decadenza, diffusamente contemplate nella contrattazione collettiva, la stessa giurisprudenza ha richiamato, quale parametro per "misurare" la congruità del termine, l'art. 2113 c.c. in tema di rinunzie e transazioni, nel testo modificato dall'art.6 della legge 11 agosto 1973 n. 533. Ispi- randosi a disposizione - secondo cui l'impugnazio- ne del lavoratore subordinato contro le rinunzie e le transazioni invalide deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della tran- sazione, se queste sono intervenute dopo la cessa- zione medesima ed è giunta, così, a ritenere la - nullità della riduzione convenzionale di detto termi- -11- ne, e lo stesso ha affermato anche con riferimento ai termini convenzionalmente stabiliti per l'esercizio di diritti indisponibili del lavoratore, nascenti dal contratto, assimilando l'inerzia del lavoratore ad una implicita rinunzia del medesimo (Cass.
4.marzo: 1983 n. 1604; Cass. 24. Gennaio 1987 n. 672). Trasferendo al caso di specie le considerazioni che precedono, deve concludersi che, come cor- rettamente affermato dai giudici di appello, la diffe- renza di indennità rivendicata non si iscrive negli stretti limiti del diritto alla retribuzione proporzionata e sufficiente, tutelato dall'art. 36 Cost.. Inoltre, sem- 2 pre come correttamente rilevato dalla Corte d'appello, il termine fissato dall'art. 36 del contratto collettivo degli edili invocato dal ricorrente, non es- sendo inferiore a quello previsto dal citato art. 2113 c.c., non può considerarsi incompatibile con il pa- rametro, stabilito dall'art.2965 c.C., non essendo tale da rendere eccessivamente difficile per il lavo- ratore agente l'esercizio del diritto vantato (nello stesso senso, proprio con riferimento al termine di decadenza di sei mesi dalla cessazione del rappor-| to, previsto da clausola del contratto collettivo na- zionale degli edili, si veda Cass. 25 marzo 1998 n. 3186). -12- Ne deriva il rigetto del ricorso. Le spese di questo giudizio di cassazione seguo- no la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al paga- mento delle spese che liquida in Euro 19,00 oltre Euro 1.500 (millecinquecento) per onorario. L'8 aprile 2003. L'estensore zelatore Il Presidente. ще посочен alessandro be ent's IL CANCELLIERE Depositato in Cancellorta L E 22 AGO. 2003. R P oggi. U C IL CANCELLIERE auco