Sentenza 9 giugno 2010
Massime • 1
La cognizione del giudice d'appello cautelare, a differenza di quanto previsto per il riesame, quale mezzo totalmente devolutivo, è limitata ai punti cui si riferiscono i motivi di gravame e a quelli ad essi strettamente connessi, pur non essendo condizionata dalle deduzioni in fatto e dalle argomentazioni in diritto poste a base della decisione impugnata.
Commentari • 3
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Vincenzo e Giovanni C. hanno proposto, a mezzo dei propri difensori di fiducia, distinti ricorsi, di eguale contenuto, avverso l'ordinanza del 3 maggio 2021 con la quale il Tribunale di Ascoli Piceno aveva rigettato l'appello cautelare presentato nei confronti del provvedimento, in data 2 aprile 2021 del Giudice per le indagini preliminari di detto Tribunale, di reiezione della richiesta di restituzione della somma di denaro di euro 35.983,64 ciascuno, pari al triplo della pensione sociale, già oggetto di sequestro preventivo per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000. Tale reato era stato loro contestato per avere gli stessi, nella qualità di …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 16 settembre 2022
RITENUTO IN FATTO 1. Vincenzo e Giovanni C. hanno proposto, a mezzo dei propri difensori di fiducia, distinti ricorsi, di eguale contenuto, avverso l'ordinanza del 3 maggio 2021 con la quale il Tribunale di Ascoli Piceno aveva rigettato l'appello cautelare presentato nei confronti del provvedimento, in data 2 aprile 2021 del Giudice per le indagini preliminari di detto Tribunale, di reiezione della richiesta di restituzione della somma di denaro di euro 35.983,64 ciascuno, pari al triplo della pensione sociale, già oggetto di sequestro preventivo per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000. Tale reato era stato loro contestato per avere gli stessi, nella qualità di …
Leggi di più… - 3. Limiti d'impignorabilità art. 545 c.p.c. e confisca per equivalenteDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 11 luglio 2022
I limiti di impignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c. si applicano anche alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato (Riferimento normativo: Cod. proc. civ., art. 545) Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni 1. Il fatto Il Tribunale di Ascoli Piceno aveva rigettato un appello cautelare presentato nei confronti di un provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari di detto Tribunale, di reiezione della richiesta di restituzione della somma di denaro di euro 35.983,64 ciascuno, pari al triplo della pensione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/06/2010, n. 28253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28253 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 09/05/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 846
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 8405/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di Bi.Gi. , nato a (omesso)
;
avverso l'ordinanza del tribunale della libertà di Brescia del 2 febbraio del 2010;
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere dott. Ciro Petti;
sentito il sostituto procuratore generale dott. Gioacchino Izzo, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letti il ricorso e l'ordinanza denunciata.
osserva:
IN FATTO
IL tribunale della libertà di Brescia, con ordinanza del 2 febbraio del 2010, accogliendo l'appello del pubblico ministero, in parziale riforma dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il medesimo tribunale, applicava nei confronti di Bi.Gi. , già agli arresti domiciliari per i delitti di sequestro di persona e lesioni personali in danno di Su.Ca. , la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di violenza sessuale in danno della predetta.
Nel provvedimento impugnato il fatto è ricostruito nella maniera seguente.
In data 27.12.2009 Su.Ca. esponeva ai carabinieri di Brescia di avere frequentato per oltre un anno Bi.Gi. conosciuto tramite suo fratello, e che detta frequentazione si era concretizzata, inizialmente in sole uscite serali in discoteca e in una vacanza in (omesso) unitamente ad altre persone e, successivamente, in una frequentazione più assidua. In seguito, resasi conto dell'impossibilità di proseguire il rapporto con il Bi. per la sua gelosia, gli aveva comunicato la decisione di troncare la relazione, ma il predetto aveva iniziato a molestarla ripetutamente con continue chiamate giungendo persino a minacciarla. Precisava che la sera del (omesso) aveva incontrato il Bi. in una discoteca e in tale occasione l'indagato aveva reiterato le sue scenate di gelosia;
che alla fine della serata era stata accompagnata a casa da un suo amico che aveva poi pernottato presso la sua abitazione;
che al mattino del (omesso) , alle ore 830 circa, il Bi. era entrato nella sua abitazione e, accortosi della presenza dell'amico, l'aveva colpita con schiaffi e pugni, allontanando forzatamente l'altro giovane dall'appartamento. Una volta soli l'aveva costretta ad un rapporto sessuale. In quell'occasione si era impossessato delle chiavi dell'auto e di una scheda telefonica. La denunciante riferiva infine che era riuscita ad allontanarsi dall'appartamento mentre il Bi. era in bagno, recandosi a casa del fratello dove aveva avvertito i carabinieri.
In quel contesto orale la Su. dichiarava che non intendeva sporgere querela nei confronti di Bi. , volendo solo interrompere l'attività aggressiva del denunciato. In particolare affermava testualmente: "... non intendo sporgere querela nei confronti di Bi.Gi. , desidero solo di essere lasciata libera". Dava atto di essere rientrata in possesso delle chiavi dell'auto e della scheda telefonica tramite i carabinieri. Quello stesso giorno il ricorrente rilasciava spontanee dichiarazioni alla p.g. raccontando, quanto alla specifico episodio della sera del (omesso) , che dopo avere concordato in discoteca con la denunciante un incontro per le ore 9.00 del giorno XX, si era recato, appunto, presso l'abitazione della parte lesa dove suonava il campanello ottenendo l'apertura della porta. Riferiva poi l'indagato che nell'abitazione rilevava la presenza di un ragazzo giovane, conosciuto come Ni. , che immediatamente andava via. Precisava che a causa di tale presenza era sorta una discussione con la Su. con reciproci strattonamenti e una subitanea riappacificazione, tanto che in questo nuovo contesto avevano consumato un rapporto sessuale. Infine, raccontava che nel corso della mattinata era sorta una nuova discussione conclusasi con un repentino allontanamento della donna dalla casa. Il giorno successivo, (omesso) , la Su. dichiarava ai medesimi militari di essersi fatta visitare per i dolori persistenti dopo l'aggressione, con diagnosi di distorsione cervicale e incrinazione di una costola con prognosi di giorni 20 e che le era stata sottratta la somma di Euro 20. In quel contesto, ripensando alle affermazioni del giorno precedente chiedeva che si procedesse penalmente nei confronti di Bi. per tutti i reati ravvisabili nei fatti esposti. In data (omesso) Su.Ca. , sentita a sommarie informazioni dal Pubblico Ministero, confermava le dichiarazioni rese in precedenza ai carabinieri aggiungendo che l'indagato, prima di presentarsi presso la sua abitazione t l'aveva contattata più volte telefonicamente e che quando era entrato nell'appartamento, dopo che Ni. era andato via per le minacce di Bi. , per oltre tre ore l'aveva costretta a stare in casa. In quel frangente non aveva potuto contattare i carabinieri, perché una scheda telefonica era stata distrutta dal Bi. ed un'altra era stata occultata dallo stesso. Precisava che il Be. era riuscito ad entrare nell'immobile facendosi aprire da una signora che si trovava nell'edificio in quel momento, spacciandosi per il suo fidanzato, in quanto essa era solita lasciare la porta dell'abitazione aperta essendo sicura della chiusura del portone d'ingresso.
Il Pubblico Ministero chiedeva l'applicazione della misura cautelare carceraria in relazione ai delitti di violazione di domicilio (capo a), sequestro di persona (capo b), lesioni personali (capo e) e violenza sessuale (capo d).
Con ordinanza del 14.1.2010 il G.I.P. presso il tribunale di Brescia, in parziale accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero, applicava a Bi.Gi. esclusivamente per i delitti di cui ai capi B) e C), la misura cautelare degli arresti domiciliari. Più precisamente, il Giudice riteneva sussistenti gravi indizi di colpevolezza in relazione a tutti i reati contestati alla stregua delle emergenze investigative sopra riassunte, e riscontrate dalle dichiarazioni testimoniali e dal recupero della scheda telefonica. Tuttavia riteneva l'improcedibilità dell'azione penale quanto ai delitti sub capi A) e D) per intervenuta rinuncia alla proposizione della querela, stante la manifestazione di volontà in tal senso nelle dichiarazioni rese il giorno (omesso) .
Siffatta rinuncia, per la sua irrevocabilità, non era stata superata dalla diversa manifestazione contenuta nell'integrazione del 28.12.2009. Rilevava, quanto al capo B), la perseguibilità d'ufficio, e quanto al capo C) la conoscenza dell'entità delle lesioni dopo quella rinuncia, sicché tale ultimo atto di volontà non poteva valere per i fatti appresi successivamente. Quanto alle esigenze cautelari il G.I.P. riteneva sussistente il pericolo di recidiva in ragione della gravità dei fatti, del precedente penale non lieve gravante sull'indagato e del precedente giudiziario a carico del Bi. , il quale era indagato per fatti di maltrattamenti in famiglia e violazione degli obblighi di assistenza famigliare. Riteneva, infine, adeguata la misura domiciliare potendosi formulare prognosi positiva in ordine al rispetto delle prescrizioni. In sede d'interrogatorio di garanzia l'indagato si avvaleva della facoltà di non rispondere e comunque confermava le dichiarazioni spontanee rese alla p.g. il 27.12.2009. Il provvedimento era impugnato dal solo pubblico ministero relativamente ai reati indicati ai capi A e D).
Tanto premesso in fatto, il tribunale, dopo avere rilevato che l'oggetto dell'indagine era limitato ai reati per i quali era stata proposta impugnazione,osservava che per il delitto di violazione di domicilio non era consentita la misura coercitiva carceraria e che la violenza sessuale era procedibile, sia perché l'affermazione iniziale della parte offesa non poteva essere qualificata come rinuncia alla querela, avendo la vittima manifestato solo l'intento di soprassedere alla presentazione della querela, sia perché il reato sessuale era comunque procedibile d'ufficio, perché connesso con un reato procedibile d'ufficio; che in base alle risultanze processuali la violenza sessuale era concretamente configurabile e che,con riferimento alle esigenze cautelari, non erano stati indicati elementi idonei a superare la presunzione di adeguatezza della sola misura carceraria di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3, come riformulato dalla L. n. 38 del 2009. Ricorre per cassazione l'indagato sulla base di quattro motivi con i quali chiede l'annullamento del provvedimento impugnato. IN DIRITTO
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 309 e 310 c.p.p., per avere il tribunale ritenuto di non dovere esaminare gli indizi di colpevolezza relativamente ai reati per i quali non era stata proposta impugnazione da parte del pubblico ministero. Assume che il thema decidendum devoluto alla cognizione del giudice dell'appello cautelare è più ampio dei soli " punti" interessati dall'appello del pubblico ministero, in quanto si deve intendere esteso anche ai punti connessi con quello specificamente devoluto.
Con il secondo denuncia la violazione degli artt. 124 e 339 c.p.p. nonché manifesta illogicità della motivazione sul punto, per avere la corte,con affermazioni illogiche ed in contrasto con il dato testuale, ritenuto che la parte offesa inizialmente non avesse rinunciato alla querela, ma avesse solo formulato una riserva di proposizione della stessa.
Con il terzo lamenta l'illogicità della motivazione in ordine alla gravità del quadro indiziario.
Con il quarto deduce mancanza di motivazione sulla presunzione di adeguatezza della misura carceraria posto che il Bi. , agli arresti domiciliari, aveva dimostrato capacità autocustodiali e di autocontenimento idonee a vincere la presunzione di adeguatezza della sola misura carceraria.
Il ricorso va respinto perché infondato.
Con riferimento al primo motivo si osserva che,a differenza da quanto previsto per la richiesta di riesame, mezzo totalmente devolutivo, la cognizione del giudice d'appello è limitata ai punti cui si riferiscono i motivi di gravame ed a quelli con essi strettamente connessi e da essi dipendenti anche se non è condizionata dalle deduzioni in fatto e dalle argomentazioni in diritto poste dal giudice della decisione impugnata a sostegno del proprio assunto. In particolare la cognizione del giudice dell'appello è circoscritta entro il limite dedotto dalla parte impugnante avuto però riguardo alla natura del provvedimento impugnato. Nel caso in esame per alcuni reati contestati era stata applicata la misura custodiale domestica mentre per gli altri reati si è ritenuto carente la condizione di procedibilità. Ora il pubblico ministero aveva censurato la decisione solo nella parte in cui si era ritenuta carente la condizione di procedibilità. Questo e solo questo era quindi il tema devoluto al giudice dell'impugnazione.
Anche il secondo motivo è infondato perché il delitto sessuale è comunque procedibile d'ufficio per essere connesso con reati procedibili d'ufficio. Invero, allorché un delitto sessuale è connesso con uno perseguibile d'ufficio, diventa anch'esso perseguibile d'ufficio perché in tal caso vengono meno le ragioni di riservatezza che giustificano la perseguibilità a querela. L'effetto della deroga si produce in ogni caso in cui l'indagine concernente il reato perseguibile d'ufficio comporti la pubblicità di quello perseguibile a querela e ,quindi, non solo nel caso della connessione teleologia o materiale, ma anche in qualsiasi altra ipotesi di connessione idonea determinare comunque la cessazione dell'esigenza di riservatezza che è alla base dell'attribuzione del diritto di querela alla parte lesa del reato sessuale Nel caso in esame il reato sessuale è connesso con i delitti di sequestro di persona(che concorre con il reato sessuale,perché la privazione della libertà di movimento si è protratta ben oltre il tempo necessario per la violenza sessuale) e lesioni personali aggravate. Di conseguenza diventa del tutto irrilevante stabilire se la parte offesa abbia o no rinunciato al diritto di querela.
Il terzo motivo è inammissibile. Secondo l'orientamento di questa Corte (cfr per tutte Cass. n 46124 del 2008) in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito.
Nella fattispecie la motivazione non presenta alcuna violazione di legge o illogicità, avendo i giudici con motivazione adeguata ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa riscontrate dalla certificazione medica e dalle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti
Il quarto motivo è inammissibile. La minore gravità del fatto è stata esclusa e su tale esclusione non v'è censura La presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari allorché si è in presenza di un reato tra quelli indicati dall'art. 275, comma 3 come modificato dalla novella prima citata,può essere vinta solo da elementi specifici che spetta alla difesa dedurre.
Nella fattispecie il ricorrente si è limitato ad affermare che il Bi. , agli arresti domiciliari da oltre un mese,ha dimostrato capacità autocustodiali e di autocontinimento rispetto alla reiterazione dei fatti. L'assunto è del tutto irrilevante. In proposito va sottolineato che, mentre la presunzione di sussistenza di esigenze cautelari è considerata iuris tantum nel senso che può essere vinta da concreti elementi specifici, quella di adeguatezza della sola misura custodiale carceraria è assoluta non senso che,una volta ritenuta non configurabile l'attenuante della minore gravità del fatto e considerata non superata la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, non è possibile la sostituzione della misura custodiale carceraria con altra meno afflittiva pur in presenza dell'attenuazione delle esigenze cautelari. In altre parole se sussistono le esigenze cautelari e nella fattispecie non sono state contestate dal ricorrente, il quale ritiene che le stesse possano essere garantite con la misura custodiale domiciliare,per il delitto di violenza sessuale, l'unica misura adeguata è quella carceraria.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 616 c.p.p.;
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 giugno del 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2010