Sentenza 28 marzo 2003
Massime • 1
La richiesta di riesame della misura cautelare, a differenza dell'appello, è interamente devolutiva dei presupposti della misura ed il richiedente non può limitare tale potere ad uno solo degli aspetti quali ad esempio le esigenze cautelari, precludendo con una rinunzia ai motivi l'esame dei gravi indizi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/03/2003, n. 20530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20530 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Luigi SANSONE Presidente
Dott. Antonio Stefano AGRÒ Consigliere
Dott. Vincenzo ROTUNDO Consigliere
Dott. Carlo DI CASOLA Consigliere
Dott. Nello ROSSI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FA TE contro l'ordinanza 14 ottobre 2002 del Tribunale del riesame di Bari;
udita la relazione del Consigliere Antonio Stefano Agrò;
udito il P.G. Carmine Di Zenzo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto e in diritto
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Bari ha confermato la custodia in carcere di FA TE, indagato di partecipazione in associazione finalizzata allo spaccio e di spaccio di stupefacenti.
2. Ricorre il TE il quale, in primo luogo, lamenta il vizio dell'ordinanza derivante dal fatto che essa ha ritenuto di confermare i gravi indizi di colpevolezza a suo carico, nonostante egli avesse espressamente rinunziato al riesame sul punto e avesse quindi chiesto di rivalutare solo la sussistenza delle esigenze cautelari.
Deduce quindi il difetto di motivazione del provvedimento in ordine a questo esigenze.
3. Il ricorso è inammissibile.
A differenza della domanda di revoca, la richiesta di riesame è interamente devolutiva dei presupposti della misura cautelare e il richiedente, come può non specificare i motivi della istanza, non può simmetricamente limitare l'ampiezza del giudizio a determinati profili del provvedimento impositivo.
4. Di puro merito sono poi le doglianze sulle esigenze cautelari del tutto congruamente motivate in base a massime di esperienza non controvertibili senza sovrapporre al giudizio di valore espresso un ulteriore giudizio di valore.
5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di un somma alla cassa delle ammende che si stima equo liquidare in cinquecento euro.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di cinquecento euro alla cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 - 1 ter disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 8 MAGGIO 2003.