Sentenza 7 aprile 2016
Massime • 1
Ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, è necessario che lo stato di alterazione del conducente dell'auto venga accertato attraverso un esame tecnico su campioni di liquidi biologici, trattandosi di verifica che richiede conoscenze tecniche specialistiche per l'individuazione e la quantificazione della sostanza; è tuttavia possibile prescindere da tali accertamenti in presenza di specifiche ammissioni da parte dell'imputato circa l'assunzione di sostanze psicotrope al momento della guida.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/04/2016, n. 15936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15936 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2016 |
Testo completo
Ac 159 36 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Sent. N. 892 UP - 7 aprile 2016 Reg. Gen. N. 27337/2015 Composta da: Dott. Domenico GALLO - Presidente Dott. Margherita TADDEI - Consigliere - Consigliere Dott. Ugo DE CRESCIENZO Consigliere Rel. Dott. Stefano FILIPPINI - Dott. Ignazio PARDO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SP RC, nato a [...] il giorno 30/1/1983 • avverso la sentenza n. 158 in data 21/1/2015 della Corte di Appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Stefano FILIPPINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Aurelio GALASSO, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO Con sentenza in data 21/1/2015 la Corte di Appello di L'Aquila, previa riduzione della pena irrogata all'imputato, ha confermato nel resto la sentenza in data 8/5/2014 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Pescara che all'esito di giudizio abbreviato aveva dichiarato SP RC colpevole di una serie di reati di rapina (capi A, C ed E della rubrica delle imputazioni), di violazione della legge sulle armi (capi B e D), di violazione della misura di prevenzione (Capi H ed I), di guida senza patente (capo L) e di guida sotto l'effetto di sostanza stupefacente (capo M) e, previo riconoscimento della continuazione tra gli stessi, lo aveva condannato a pena ritenuta di giustizia. I fatti-reato in contestazione risalgono all'aprile/giugno 2013 ed all'imputato è stata contestata la recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo con un unico articolato motivo la violazione di legge ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 133, 62 e 62 bis cod. pen., 75 D.lvo 159/2011 e 187 D.lvo 285/92. Si duole, in particolare, il difensore del ricorrente della eccessiva quantificazione della pena irrogata all'imputato, non avendo i Giudici del merito tenuto adeguatamente conto del comportamento collaborativo assunto dallo SP sin dall'interrogatorio di garanzia. A ciò si aggiunge il fatto che i Giudici del merito avrebbero dovuto riconoscere all'imputato la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. avendo l'imputato cagionato in almeno due delle tre rapine per le quali è intervenuta condanna un danno di particolare tenuità. Quanto al reato di cui al capo H della rubrica delle imputazioni, sostiene la difesa del ricorrente, che è stata erroneamente applicata la disposizione di cui all'art. 75 del D.lvo 159/2011 in luogo di quella di cui all'art. 650 cod. pen. Quanto al reato di cui al capo M lo stesso non potrebbe ritenersi integrato in quanto non è stata fornita la prova che l'imputato fosse in stato di alterazione durante la guida del veicolo, non essendo sufficiente la dichiarazione da parte dell'imputato di avere assunto sostanza stupefacente. Per il resto la motivazione della sentenza impugnata non sarebbe stata sufficientemente motivata anche con riguardo alla quantificazione della pena ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è solo parzialmente fondato. Inammissibili risultano le questioni relative alla eccessività della pena, al mancato riconoscimento all'imputato delle circostanza attenuanti generiche, al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. nonché alla corretta applicazione dell'art. 187 D.lvo 285/92 (capo M delle imputazioni). Occorre premettere che nella vicenda in esame l'imputato è reo confesso e non sussistono dubbi di sorta sulla materiale integrazione delle condotte ascritte. Il ricorso verte dunque sul trattamento sanzionatorio, sul mancato riconoscimento di attenuanti, sulla corretta qualificazione giuridica del fatto contestato sub H in relazione al non aver portato con sé la carta precettiva della misura di prevenzione e sulla possibilità di ravvisare integrato il reato di guida in stato di alterazione da stupefacenti senza essere stati sottoposti alla relativa indagine diagnostica. Vanno doverosamente premesse in diritto ed in relazione agli aspetti di censura della motivazione della sentenza (comuni a tutti i motivi di ricorso qui in esame) alcuni principi di carattere generale alla luce degli arresti giurisprudenziali di questa Corte. In primo luogo si deve ricordare che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico. (cfr. tra le tante, Cass. Sez. 1, sent. n. 41738 del 19/10/2011, dep. 15/11/2011, Rv. 251516). Va poi ricordato che secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, «anche nella vigenza del nuovo codice di procedura penale vale il principio secondo cui il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in Cassazione sol perché il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. Esso è configurabile, invece, unicamente quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività, nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una decisione più favorevole di quella adottata». (Cass. pen., sez. 1^ sent. 6922 del 11.5.1992 dep. 11.6.1992 rv 190572). Inoltre, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, sent. n. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595). È altresì giurisprudenza consolidata di questa Corte che, nella motivazione della sentenza, il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di е aver tenuto presente ogni fatto decisivo;
nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. (in questo senso v. Sez. 6, sent. n. 20092 del 04/05/2011, dep. 20/05/2011, Rv. 250105; Cass. Sez. 4, sent. n. 1149 del 24.10.2005, dep. 13.1.2006, Rv 233187). Del resto questa Corte ha chiarito che in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame quando la stessa è disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata. Pertanto, per la validità della decisione non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente per escludere la ricorrenza del vizio che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Sicché, ove il provvedimento indichi con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, sì da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non vi è luogo per la prospettabilità del denunciato vizio di preterizione. (Cass. Sez. 2, sent. n. 29434 del 19.5.2004, dep. 6.7.2004, rv 229220; Sez. 2, sent. n. 1405 del 10/12/2013, dep. 15/01/2014, Rv. 259643). Nel caso di specie devono dunque dichiararsi inammissibili in quanto manifestamente infondati, dal momento che la sentenza gravata contiene ampia motivazione al riguardo, sia i rilievi attinenti alla mancata concessione delle attenuanti generiche (congruamente motivata in primo e secondo grado con riferimento ai numerosi e gravi precedenti penali dell'imputato), sia quelli relativi alla eccessività della pena per la omessa considerazione dell'attività collaborativa (invece espressamente considerata, sia laddove si riferisce a tale comportamento la mancata applicazione, nel computo della pena, della recidiva reiterata specifica infraquinquennale contestata, sia laddove si apporta riduzione, proprio per tale comportamento, alla pena irrogata in primo grado). In ogni caso si deve ricordare che, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice di merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'articolo 133 cod. pen., assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione;
infatti, tale valutazione rientra nella sua discrezionalità e non postula un'analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (Cass. Sez. 2, sent. n. 12749 del 19/03/2008, dep. 26/03/2008, Rv. 239754; Sez. 4, sent. n. 56 del 16/11/1988, dep. 5/1/1989 rv 180075). 4 Quanto al tema del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. ed alla censura di omessa motivazione al riguardo, oltre al richiamo alle argomentazioni appena espresse circa la legittimità, nei limiti descritti, di una motivazione implicita su singole deduzioni difensive, va osservato che nel caso di specie è lo stesso ricorrente ad ammettere, implicitamente, che detta attenuante non è, neppure in astratto, invocabile in relazione alla rapina contestata al capo C (commessa ai danni di una farmacia con un bottino di € 2.600 circa) che, per effetto della ritenuta continuazione, ha costituito il reato base rispetto al quale le ulteriori due rapine, astrattamente causative di un danno lieve, hanno comportato solo un contenuto aumento di pena, pari a mesi tre di reclusione ed € 300 di multa ciascuna, poi ulteriormente ridotto per effetto del rito abbreviato). Il motivo è dunque concretamente ininfluente e manifestamente infondato. Sicchè trova nella fattispecie applicazione il principio giurisprudenziale secondo cui, In tema di ricorso per cassazione, non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato (cfr, trea le tante, Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012, Rv. 256314). Ancora manifestamente infondato appare il rilevo per il quale, con riferimento al reato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, l'imputato doveva essere assolto per mancanza di accertamenti clinici al riguardo. Infatti, dalla sentenza impugnata emerge, anche attraverso il richiamo operato con riferimento a quella del primo grado, che lo NE, in base alle sue dichiarazioni, auto ed etero accusatorie, ha ammesso di aver guidato una vettura pur essendo sotto l'effetto di assunzione di stupefacenti (cocaina). In vicende analoghe, questa Corte ha già avuto modo di osservare come sia ben vero che, nel reato in esame, lo stato di alterazione del conducente dell'auto deve essere normalmente accertato attraverso un esame tecnico su campioni biologici, ma che tuttavia, in presenza di specifiche ammissioni da parte dell'imputato circa l'assunzione di sostanze psicotrope al momento della guida di autoveicoli, possa prescindersi dagli accertamenti chimici. (cfr., sez. 4, n. 38520 del 21/09/2007, Rv. 237778). L'omessa specifica trattazione del motivo in parola, da parte del giudice di appello, non costituisce dunque motivo di annullamento della sentenza, attesa la manifesta infondatezza della questione. Quanto, invece, alla questione relativa all'applicazione dell'art. 650 cod. pen. in luogo del contestato reato di cui all'art. 75 comma 2 del D.lvo 159/2011 (capo H dell'originaria imputazione), osserva il collegio che la Corte di appello, dopo avere dato atto della censura, non ha dedicato alcuna parola alla questione e, 5 dunque, ci si trova, in sostanza, in presenza di una palese caso di assenza di motivazione su uno dei punti di gravame formulati dall'imputato che, peraltro neppure appare manifestamente infondato (si veda, in merito, Sez. U, n. 32923 del 29/05/2014 Ud., Rv. 260019). Per le considerazioni or ora esposte, la sentenza risulta affetta da nullità in ordine a tale profilo e deve pertanto essere annullata limitatamente ad esso con rinvio alla Corte di appello di Perugia per un nuovo giudizio. Le restanti statuizioni divengono invece definitive per effetto della declaratoria di inammissibilità degli ulteriori motivi. Dal momento che il nuovo giudizio sul reato per il quale si pronuncia l'annullamento influirà nella determinazione della pena complessiva, atteso il riconoscimento del vincolo della continuazione, ai fini del calcolo provvisorio del fine pena non andrà computato il reato di cui al capo H dell'originaria imputazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo H con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio. Dichiara inammissibile nel resto. Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara irrevocabile la sentenza in ordine alle statuizioni relative ai restanti reati. Così deciso in Roma il giorno 7 aprile 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Domenic GALLO Dr. Stefano FILIPPINI н DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 18 APR. 2016 IL DICASS CANOBEL E E R Claudia Pianelli Z N O A I E S 6