Sentenza 24 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/01/2003, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2003 |
Testo completo
0 1 1 01 / 03 Aula A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: Dott. Bruno D'ANGELO Presidente R.G. n. 7857/2000 Dott. Mario PUTATURO DONATI V. Consigliere Cron. 2406 Prof. Bruno BALLETTI Cons. relatore Rep. Dott. Maura LA TERZA Consigliere Udienza 20 novembre 2002 Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: DI IO AR, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Garlatti giusta procura a margine del ricorso e domiciliato ex lege presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
- ricorrente -
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contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE · " in persona del suo legale rappresentante pro tempore, I.N.P.S. rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo De Angelis, Michele Di Lullo e Nicola Valente e con gli stessi elettivamente domiciliato in Roma alla via delle Frezząę n. 17, giusta procura in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente - avverso la sentenza del Tribunale di Milano-Sezione Lavoro n. 3029/2000 dell'11 marzo 2000 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 495/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 novembre 2002 dal consigliere Bruno Balletti;
Uditi gli avv.ti Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Maurizio Velardi, che ha concluso per "il rigetto del ricorso con correzione della motivazione". SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore-Giudice del Lavoro di Milano AR ل Di GI conveniva in giudizio l'I.N.P.S. per ottenere la لا corresponsione della pensione di inabilità ex art. 2 della legge n. 222/1984 a causa della perdita delle capacità di lavoro per la grave infermità denunciata. Si costituiva in giudizio l'I.N.P.S. che impugnava integralmente la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto. 2 L'adito Pretore dopo avere ammesso e fatta espletare su impugnativa dellaconsulenza tecnica rigettava la domanda e - parte soccombente e ricostituitosi il contraddittorio il Tribunale di Milano (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) - dopo avere disposto nuova consulenza tecnica - confermava la sentenza pretorile. Per ciò che rileva in questa sede il Giudice di appello ha rimarcato che il nuovo consulente tecnico di ufficio confermando - il giudizio reso dal consulente in primo grado e fatto proprio dal pretore ha radiograficamente accertato una totale normalità del quadro pleuroparenchimale, ha riscontrato recupero ottimale dei danni funzionali conseguenti ad episodio recente di emiplegia sinistra di genesi cerebrovascolare, ha indicato solo come probabile una sindrome comiziale in controllo farmacologico;
in tale quadro ha concluso nel dell'esistenza di riduzione delle energie psico-fisiche senso dell'appellante, ma non in misura tale da eliminare in modo permanente qualsiasi capacità lavorativa dell'assicurato, come richiede ہے l'art. 2 della legge n. 222/1984>>. Per la cassazione di tale sentenza AR De GI propone ricorso affidato ad un unico complesso motivo e sostenuto da memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. Resiste l'I.N.P.S. depositando ritualmente procura difensiva. 3 __ MOTIVI DELLA DECISIONE I Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente - denunziando "violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge 2221/1984, nonché contraddittorietà e vizio di motivazione su punto decisivo della sentenza" - addebita al Tribunale di Milano di non avere considerato che l'art. 2 cit. ha contenuti simili a quelli della precedente disciplina, che faceva riferimento alla inabilità semplicemente o alla inabilità al lavoro proficuo: cioè avrà diritto alla pensione di inabilità anche chi svolga lavori saltuari o marginali ma che non possa più esplicare una normale attività lavorativa con continuità tale da assicurarsi i mezzi fondamentali di sussistenza, in ogni settore lavorativo secondo i criteri della capacità generica di lavoro>> e censura la decisione del Giudice di appello che non ha ritenuto sussistente il diritto alla pensione di inabilità facendo proprie le argomentazioni svolte dal consulente di ufficio lacunose e contraddittorie>>. II -. Il ricorso come dinanzi proposto si appalesa infondato e deve, pertanto, essere respinto. Il Giudice di appello, infatti, ha correttamente applicato - sia R P pure con motivazione succinta (che non impone, peraltro, alcuna 4 correzione) - la normativa che regola la concessione della pensione di inabilità e dell'assegno di invalidità. Pervero, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 3519/2001, Cass. n. 11541/1995, Cass. n. 3456/1995), sia nell'ipotesi disciplinata dall'art. 2 della legge n. 222/1984 - che attribuisce il diritto alla pensione di inabilità a chi versi in stato di impossibilità assoluta di svolgere qualsiasi attività lavorativa - sia in quella regolata dall'art.
1 -della stessa legge che attribuisce il diritto all'assegno di invalidità a coloro i quali abbiano subito a causa di infermità o difetto fisico una riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo - l'incapacità di lavoro va intesa come inidoneità a svolgere, non solo il lavoro di fatto esplicato ("capacità specifica"), ma tutti i lavori che l'assicurato, per condizioni fisiche, preparazione culturale ed esperienza professionale, sia capace di espletare ("capacità generica"). Per l'accertamento di tale inidoneità rileva, pertanto, in primo luogo, il lavoro specifico che l'assicurato espleta al momento della domanda;
solo in caso di accertata inidoneità allo svolgimento di siffatto lavoro, residuando ulteriori energie lavorative, vengono in यु ट rilievo le altre attività, compatibili con grado di istruzione e le attitudini fisiche e psicologiche, che il soggetto è in grado di svolgere (cfr. Cass. n. 3456/1995). 5 Nel caso di specie il Tribunale, recependo le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ha ritenuto che le patologie accertate non precludevano l'attività lavorativa del Di GI, per cui non vi era la necessità di stabilire la capacità lavorativa dell'assicurato con riguardo ad attività confacenti, stante anche le differenze - evidenziate nella specie dal Tribunale - tra i presupposti dell'invalidità civile e quelli di inabilità. Quanto poi ai rilievi che si muovono alla sentenza impugnata nella parte in cui ha recepito le valutazioni diagnostiche formulate del consulente tecnico nominato in appello, è appena il caso di notare che essi si risolvono in una generica contestazione delle affermazioni del c.t.u., e non sviluppano alcuna critica sul piano scientifico. Al riguardo non si può che richiamare, ancora, la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, quando il giudice di merito, in un giudizio in materia di invalidità pensionabile, si basi sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, affinchè i lamentati errori e lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione, è necessario che siano riscontrabili carenze o deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche o scientificamente errate, e non già semplici difformità tra la valutazione del consulente, circa l'entità e l'incidenza del dato 6 patologico, e quella della parte (Cass. n. 225/2000, Cass. n. 7798/1998). Circa i pretesi vizi di motivazione, infine, va richiamata e ribadita la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui quando il giudice del merito accoglie le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, l'obbligo della motivazione è soddisfatto dal richiamo alle argomentazioni accolte, senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni delle parti, che devono considerarsi implicitamente disattese (cfr., ex plurimis, Cass. n. 7806/1998 e Cass. n. 12630/1995). III Alla stregua delle considerazioni svolte si conferma al rim IRO del ricorrente , E D A O l'infondatezza del ricorso. GN una pronunzia di condanna I SP SA , TA Non sussistono le condizioni di cui all'art. 152 "disp. att." cod. SS A ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI civ. per ADO DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 13 proc. DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 delle spese del giudizio in favore dell'I.N.P.S..
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del presente giudizio. Così deciso, in Roma, il giorno 20 novembre 2002. Il Presidente Il Consigliere estensore akason CANCELLIERE 7 Depositato in Cancelleria 2 2003 oggi, CANCELLIERE