Cass. pen., sez. III, sentenza 29/04/1999, n. 7539
CASS
Sentenza 29 aprile 1999

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In tema di reati elettorali, l'articolo 104 primo capoverso del D.P.R. n. 361 del 1957 prevede un'eterogeneità e molteplicità di ipotesi criminose, le quali possono essere commesse con "atti o omissioni contrari alla legge", alterando il risultato dell' elezione cioè rendendo lo stesso non conforme al vero, alla sua oggettiva essenza e realtà. Ed invero la pluralità di atti, tutti formali e solenni, palesa come l'alterazione di uno di essi possa configurare il delitto de quo, essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà di alterarli oppure, ai fini della compartecipazione, la perfetta conoscenza dell'alterazione intervenuta e la volontaria coscienza di trasporre i dati falsificati in altri atti.

In tema di compartecipazione nel reato elettorale mediante omissione, la mera connivenza, cioè l'assistenza passiva alla commissione del reato, non costituisce una condotta di partecipazione punibile, mentre per configurare il concorso nel reato è necessaria la cosciente volontà di contribuire alla realizzazione del reato prima della sua consumazione, costituendo comunque il comportamento omissivo del soggetto tenuto ai controlli un elemento significativo di prova della volontà criminosa; ove venga posta in essere un'azione che comporta la cosciente e volontaria alterazione di atti destinati a comprovare i risultati elettorali con la consapevolezza degli intervenuti pregressi brogli da altri perpetrati, non si versa più in un'ipotesi di concorso mediante omissione e neppure in una fattispecie di compartecipazione, ma vengono integrati gli elementi costitutivi del delitto con autonome azioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 29/04/1999, n. 7539
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7539
    Data del deposito : 29 aprile 1999

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