Sentenza 29 aprile 1999
Massime • 2
In tema di reati elettorali, l'articolo 104 primo capoverso del D.P.R. n. 361 del 1957 prevede un'eterogeneità e molteplicità di ipotesi criminose, le quali possono essere commesse con "atti o omissioni contrari alla legge", alterando il risultato dell' elezione cioè rendendo lo stesso non conforme al vero, alla sua oggettiva essenza e realtà. Ed invero la pluralità di atti, tutti formali e solenni, palesa come l'alterazione di uno di essi possa configurare il delitto de quo, essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà di alterarli oppure, ai fini della compartecipazione, la perfetta conoscenza dell'alterazione intervenuta e la volontaria coscienza di trasporre i dati falsificati in altri atti.
In tema di compartecipazione nel reato elettorale mediante omissione, la mera connivenza, cioè l'assistenza passiva alla commissione del reato, non costituisce una condotta di partecipazione punibile, mentre per configurare il concorso nel reato è necessaria la cosciente volontà di contribuire alla realizzazione del reato prima della sua consumazione, costituendo comunque il comportamento omissivo del soggetto tenuto ai controlli un elemento significativo di prova della volontà criminosa; ove venga posta in essere un'azione che comporta la cosciente e volontaria alterazione di atti destinati a comprovare i risultati elettorali con la consapevolezza degli intervenuti pregressi brogli da altri perpetrati, non si versa più in un'ipotesi di concorso mediante omissione e neppure in una fattispecie di compartecipazione, ma vengono integrati gli elementi costitutivi del delitto con autonome azioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/04/1999, n. 7539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7539 |
| Data del deposito : | 29 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPADIA Umberto Presidente del 29.4.1999
1. Dott. ACCATTATIS Vincenzo Consigliere SENTENZA
2. " ON RL " N.1524
3. " SI AL " REGISTRO GENERALE
4. " NO CE " N.10803/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da GI NT n. a Subiaco 6/3/58;
IN AB, SE ER PA e RU RI n. a Roma rispettivamente il 15/2/64, 29/6/35 e 1/9/62; MA DO n. a Taranto il 10/4/59; EL PA n. a AR BI rispettivamente il 16-1-63, 17-5-63, 6-7-55 e 29-9-51;
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 27 gennaio 1998. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Novarese,
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. De Nunzio che ha concluso per rigetto dei ricorsi. Uditi i difensori:
TI Lucrezio Milella
Maccarone Attilio
Riccioni Alfonso
Marcuri Giuseppe
Ricci Emilio
Rapisarda S. Salvatore
- Roma -
Svolgimento del processo
RI NT, IN AB, ZZ AR, NI PA, IT LE, IN CE, RU AN, ER IE PA e VI PA hanno proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma, emessa in data 27 gennaio 1998, con la quale venivano condannati rispettivamente in concorso tra loro i primi due, per il delitto di formazione atti falsi inerenti ad operazioni elettorali con particolare riferimento rase delle, scrutino (spoglio dei voti;
assegnazione dei voti di lista e preferenza) della sezione n.1753 della Circoscrizione XIX per le elezioni politiche del giugno 1983 così alterando l'effettiva manifestazione di voto degli elettori, e tutti gli altri sempre in concorso tra loro, esclusi il VI ed il ER, per il reato di formazione di atti falsi e di uso di atti falsi da altri formati, inerenti ad operazioni elettorali con particolare riferimento a quelle già indicate di scrutinio. quali componenti del seggio della sezione n. 8 di AR BI della circoscrizione XIX nelle elezioni politiche del giugno 1983, e gli ultimi due nella qualità di rappresentanti di lista in concorso con i componenti dell'ufficio elettorale della sezione n. 8 di AR BI nelle elezioni suddette, falsificando o non impedendo pur avendone l'obbligo, la falsificazione di schede elettorali mediante l'aggiunta di voti di preferenza in modo da determinare l'Ufficio Circoscrizionale ad assegnare voti di preferenza in realtà non assegnati dagli elettori sì da alterare l'effettiva espressione del voto degli elettori. La Corte capitolina fondava la responsabilità dei primi due ricorrenti appartenenti ad una differente sezione elettorale sull'esistenza di un preventivo accordo volto ad attribuire a tutti i capilista i voti di preferenza anche quando nella scheda non ne fosse stato espresso alcuno e quella degli altri componenti il seggio n. 8 del Comune di AR BI con riferimento alla materiale manomissione delle schede da parte di alcuni rappresentanti di lista (ER e VI) ed alla compartecipazione nel reato mediante omissione di un'attività doverosa di controllo e soprattutto attraverso il recepimento dei risultati elettorali così alterati in altri atti attinenti allo scrutinio (tabelle dello spoglio e verbali) con la consapevolezza dell'intervenuta falsificazione e la volontà di concorrervi.
I predetti ricorrenti deducevano quali motivi comuni, pur sotto differenti profili, la manifesta illogicità e la carenza di motivazione, giacché la Corte di merito non aveva fornito risposta ai vari motivi svolti con l'impugnazione, aveva travisato i fatti ed aveva addotto argomentazioni contraddittorie.
In particolare il RI evidenziava che si era trattato di un'errata interpretazione della elettorale in ordine all'attribuibilità del voto di preferenza al capolista, ove la scheda non recasse alcuna indicazione al riguardo;
il IN ribadiva la mancanza dell'elemento psicologico del reato ed il suo ruolo marginale in relazione alle attività svoltesi nel seggio, poiché si era limitato ad estrarre dall'urna le schede chiuse, passandole sempre chiuse al Presidente, che provvedeva ad aprirle ed a dettare i risultati dello spoglio, mentre lamentava il mero richiamo effettuato in più punti alla motivazione del Tribunale di Roma senza alcun approfondimento.
Il segretario NI della sezione n. 8 di AR BI deduceva la carenza di motivazione circa la sua omessa compartecipazione e la violazione delle norme in tema di concorso di persone nel reato, giacché ogni attività era riconducibile al Presidente del seggio, in quanto aveva dichiarato il risultato dello scrutinio, ed a chi aveva falsificato le schede e non a chi era rimasto estraneo a dette attività.
La scrutatrice IT della stessa sezione censurava l'apoditticità della motivazione della Corte capitolina e la differente prospettazione del titolo di responsabilità non ascrivibile ad un'omissione di un comportamento doveroso di vigilanza, ma alla diretta partecipazione all'alterazione della volontà espressa dagli elettori tramite la consacrazione in atti formali dell'ufficio elettorali delle manomissioni da altri perpetrate e di cui senza prove si afferma la piena consapevolezza. Tale ultimo vizio è dedotte pure dal Presidente del seggio, ZZ, il quale lamenta anche l'omessa valutazione di alcune risultanze istruttorie a lui favorevoli, illustrate nell'atto di appello, e dalla scrutatrice RU, mentre quest'ultima ed il ER ripropongono il motivo inerente all'errata applicazione della legge penale, giacché il delitto contestato (art.104 secondo comma d.P.R. n. 361 del 1957) sarebbe assorbito da quello da quello contemplato dall'art.100 secondo comma d.P.R. cit. a nulla rilevando la diversa fase delle operazioni elettorali in cui cadono le contestate falsità (preparatoria delle elezioni ex art.100 - scrutinio in base all'art.104).
Il rappresentante di lista (P.R.I.) della medesima sezione di AR BI, VI PA, rilevava l'erronea ed omessa valutazione di alcune risultanze processuali e specialmente della deposizione del Presidente ZZ e della consulenza di parte mentre instava per la dichiarazione di prescrizione del reato, giacché, in presenza di numerosi atti interruttivi tutti intervenuti entro dieci anni, si sarebbe, comunque, superato il termine massimo, in quanto avrebbe vigore la normativa stabilita dal combinato disposto degli artt.157, 158 e 160 c.p., sicché i termini della prescrizione, iniziando a decorrere dall'ultimo atto interruttivo, "in nessun caso... possono essere prolungati oltre la metà" di quelli stabiliti dall'art.157 c.p., nonostante la sospensione del corso della prescrizione conseguente all'ordinanza di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale del 2 maggio 1988 perché il Tribunale aveva sollevato una questione di legittimità costituzionale della normativa in esame (intero teso) in relazione all'art.3 della Costituzione, poiché non prevede un identico termine prescrizionale
(biennale) previsto per le elezioni comunali per identici reati dal d.P.R. n. 570 del 1960. Altro scrutatore del seggio n.8 di AR BI, IN CE, deduceva l'omessa partita valutazione delle singole posizioni processuali secondo quanto addotto anche da altri coimputati, ed in particolare lamentava la mancata considerazione della sua, poiché aveva fatto notare al Presidente le irregolarità che si stavano consumando, sicché appare illogica l'affermazione della sua responsabilità a titolo di concorso, tanto più che non sono state adeguatamente apprezzate tutte le risultanze processuali. Motivi della decisione
Appare opportuno trattare per primi i motivi attinenti agli aspetti sostanziali, giacché, ove fossero fondati, sarebbe inutile affrontare quelli processuali, pur formulati sotto il profilo della carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Assume priorità logica la censura relativa alla dedotta prescrizione.
Al riguardo la tempestiva fissazione dell'udienza esclude ogni rilevanza al contrasto, pur esistente in seno alla giurisprudenza di questa Corte, in ordine all'individuazione del termine finale della sospensione della prescrizione in seguito alla trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale (Cass. sez.III 24 gennaio 1977 n. 1143, Cathieri rv.135132 la fa decorrere dalla data della decisione della Corte Costituzionale e Cass. sez.IV 4 marzo 1980 n. 3086, Colombo rv.144559, secondo cui detto termine coincide con quello della restituzione al giudice a quo), proponendo il collegio per quest'ultimo indirizzo, giacché il primo non considera neppure che prima del deposito e della pubblicazione sulla G.U. non è possibile conoscere il contenuto della decisione e non valuta nemmeno tutti gli adempimenti necessari perché possa essere compilato il decreto di citazione, i quali postulano la restituzione degli atti al giudice che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale. Ciò posto, il ricorrente VI confonde l'istituto della sospensione con quello dell'interruzione della prescrizione, giacché dottrina e giurisprudenza unanimi chiariscono che le cause di sospensione, costituenti quasi una parentesi fra due periodi, impediscono il decorso della prescrizione, che riprende a decorrere e si somma a quello già trascorso anteriormente al sopravvenire della causa medesima, mentre l'interruzione comporta la decorrenza ex novo dei termini prescrizionali dal giorno in cui si realizza l'atto interruttivo senza tener conto del tempo già trascorso prima dello stesso, sicché il legislatore, con norma ispirata al favor rei, all'art.160 c.p. stabilisce che il decorso del tempo, nell'ambito dei vari atti interruttivi, non potrà mai superare, nel suo complesso, i termini previsti dall'art.l57 c.p., prolungati della metà. Infatti le cause sospensive fermano il decorso del tempo, che giuridicamente non esiste, sicché, per tutto il periodo della sospensione, non opera la prescrizione ed il suo effetto estintivo. Venuta meno detta causa, rivive il tempo necessario a prescrivere ed il decorso somma con quello già trascorso prima del verificarsi della causa sospensiva.
Quelle interruttive, invece, hanno un'efficacia più radicale ed azzerano il tempo decorso prima del verificarsi dell'atto interruttivo, sicché occorre computare ex novo il termine di prescrizione stabilito dalla legge, pur se il disposto dell'ultima parte del terzo comma dell'art.160 c.p. tempera di molto l'inefficacia del tempo trascorso ai fini della prescrizione prima del verificarsi dell'atto interruttivo in tal modo contemperando le esigenze punitive dello Stato e l'interesse ad una rapida decisione del procedimento, esistente per l'imputato e per l'ordinamento. Pertanto, poiché ai sensi dell'art.93 della legge n. 87 del 1953, la proposizione di una questione di legittimità costituzionale in via incidentale comporta la sospensione del giudizio, il periodo minimo, computato dal maggio 1988 al 9 marzo 1999, deve essere sommato a quello massimo di anni quindici del termine prescrizionale per il delitto in esame, sicché, anche aderendo all'indirizzo non condiviso e pur calcolando nei residui sette giorni la detrazione conseguente ai mesi con giorni trentuno ed a quello con giorni ventotto in contrasto con quanto stabilito in via generale circa il computo dei termini nel processo penale ma con una soluzione ispirata al favor rei, la prescrizione maturerà il 30 aprile 1999, mentre logicamente differente e di gran lunga maggiore sarà detto termine, ove si acceda all'orientamento condiviso dal collegio, giacché la sospensione deve prolungarsi fino al momento in cui gli atti del processo sono stati restituiti dalla Consulta al Tribunale di Roma. Ritenuta insussistente la dedotta prescrizione, non è neppure da condividere la tesi avanzata dai ricorrenti SE e RU circa l'esatta qualificazione giuridica del fatto contestato da inquadrare nel secondo comma dell'art.100 della legge n 361 del 1957 e non nell'art.104 secondo comma l. cit..
Infatti, in base a quanto già rilevato dai giudici di merito, costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. sez. 1992 n. 5332, Alfonsi ed altri rv.189971) e prevalente dottrina hanno distinto le due ipotesi criminose previste dal comma secondo degli artt.100 e 104 l. cit., perché le due norme incriminatrici attengono a due diverse fasi delle operazioni elettorali, sicché è anche ammissibile il concorso, materiale e formale, dei due reati.
Ed invero il termine "alterazione", che appare in comune nei due precetti, si riferisce nell'art.100 cit. alla preparazione delle elezioni anteriore all'espressione del voto, mentre nell'art.104 cit. concerne la successiva raccolta dei dati elettorali, compromettendo il regolare esito delle votazioni, sicché non è neppure prospettabile alcuna disparità di trattamento per diversità di pena edittale, poiché differenti sono le fattispecie e quella contemplata dall'art.104 appare oggettivamente più grave.
Infine non assume rilievo che al Presidente del seggio fossero conferite alcune specifiche funzioni dagli artt.68, 74 e 75 d.P.R. cit., giacché il giudice di merito configura varie ipotesi di concorso nel reato ed afferma l'intervenuta alterazione anche di altri atti (tabelle di scrutinio e verbali), la cui redazione è stata effettuata, secondo le espresse disposizioni di legge, da altri componenti del seggio, che hanno non solo compartecipato al delitto, ma anche confezionato atti non rispondenti al vero.
Ed invero l'art.104 primo capoverso del d.P.R. citato prevede un'eterogeneità e molteplicità di ipotesi criminose, le quali possono essere commesse con "atti o omissioni contrari alla legge", alterando il risultato dell'elezione cioè rendendo stesso non conforme al vero, alla sua oggettiva essenza e realtà. La pluralità di atti, tutti formali e solenni, palesa come l'alterazione di uno di essi possa configurare il delitto de quo, essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà di alterarli oppure, ai fini della compartecipazione, a la perfetta conoscenza dell'alterazione intervenuta e la volontaria coscienza di trasporre i dati falsificati in altri atti.
Esaminate le questioni attinenti al diritto penale sostanziale, prima di trattare le censure relative a vizi della motivazione appare opportuno enunciare una serie di principi, cui la prevalente giurisprudenza di questa Corte in materia si inspira e che questo collegio condivide pienamente.
Innanzitutto esula dai poteri del giudice di legittimità una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, essendo detta, valutazione riservata al giudice di merito, mentre la Corte di Cassazione dove accertare se quest'ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni poste a fondamento della decisione (Cass. sez.un.26 febbraio 1991 n. 5, Bruno ed altri rv. 186999 e Cass.sez.un. 25 ottobre 1994 n. 19, De Lorenzo rv.199391 cui adde Cass. sez.un. 29 gennaio 1996 n. 930, Clarke rv. 203428) nei limiti stabiliti dall'art.606 lett.e) c.p.p. cioè se il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato.
Ed invero la mancanza di motivazione va rilevata nell'assenza di necessari passaggi o di argomentazioni, indefettibili al fine di renderlo verificabile ovvero quando sia stato omesso il punto sottoposto all'esame del giudice oppure la motivazione sia solo apparente, dovendo tali vizi risultare "dal testo del provvedimento impugnato".
Non ignora il collegio l'esistenza di un indirizzo, di gran lunga minoritario, secondo il quale, dopo ave controllato che il travisamento del fatto risulti dal testo del provvedimento, la Corte potrebbe passare all'esame degli atti (Cass. sez.II 13 luglio 1993, Sgrò rv.195253).
Infatti, nonostante i molti limiti introdotti a questo esame dalla predetta decisione e da quelle che la condividono, in base ai quali non è possibile comunque un nuovo accertamento ed una diversa valutazione dei fatti, ma solo un esame fondato sul rispetto del criteri dettati dall'art.192 c.p.p., detto orientamento appare nettamente in contrasto con il dato normativo, che circoscrive il sindacato demandato alla Corte di Cassazione in tema di motivazione alla illogicità manifesta ed alla mancanza, con i lavori preparatori, dai quali risulta la volontà di depurare e ridurre il vizio motivazionale attraverso una diversa espressione lessicale ed un inciso inerente al "testo del provvedimento impugnato", giacché tende ad esaltare il ruolo del giudice di legittimità ed a distinguere i compiti fra i due tipi di giudizio, escludendo in ogni modo la possibilità di introdurre surrettiziamente un terzo grado. Non appare neppure condivisibile l'argomentazione, mutuata da minoritaria dottrina, secondo cui l'omesso esame di una prova costituirebbe un vizio procedurale a norma dell'art.546 primo comma lett. e) c.p.p., che inficerebbe di nullità il provvedimento in base al disposto del primo comma n.3 dell'art.125 c.p.p., ovvero rientrerebbe nelle censure relative all'inosservanza di altre norme giuridiche di cui occorre tener conto nell'applicazione della legge penale ed alla mancanza di motivazione.
Infatti, il riferimento al vizio di cui alla lettera b) dell'art.606 c.p.p. è incongruo, perché attiene a disposizioni di diritto sostanziale e non processuale, mentre anche nella vigenza del nuovo codice di procedura penale non è ravvisabile un vizio di motivazione, qualora il giudice di merito non abbia compiuto un'analitica ed approfondita analisi di tutte le deduzioni delle parti, tralasciandone alcune (Cass. sez.V 21 maggio 1992 n. 191488). Peraltro, occorre sottolineare che l'art.606 comma primo lett. e) c.p.p., subordinando la sanzionabilità del vizio di motivazione alla condizione che quest'ultimo risulti dal testo del provvedimento impugnato, rende alquanto remota l'eventualità che la Cassazione possa, in pratica, riconoscere l'omessa valutazione di una prova, salvo il caso in cui quest'ultima, enunciata nelle premesse, venga trascurata nello sviluppo delle argomentazioni e la sua valutazione non possa ritenersi assorbita in altre considerazioni. Tale ultimo assunto serve per contrastare li tesi che identificherebbe la possibilità di dedurre censure di tal fatta nella violazione dell'art.606 primo comma lett. e.) c.p.p., giacché il difetto di motivazione, pur costituendo fonte d'invalidità della sentenza, può essere dedotto in Cassazione esclusivamente alla stregua della lettera e) della citata disposizione, dovendosi ritenere che tale norma operi come una previsione specifica, che rende inapplicabile quella di carattere generale contenuta nella lettera c), giacché, altrimenti, in contrasto con quanto già evidenziato, si tornerebbe ad un regime identico a quello precedente, che la nuova normativa ha voluto espressamente modificare con il prevedere un autonomo e limitato motivo di ricorso in sede di legittimità per vizio di motivazione.
Non sembra neppure che detta critica possa essere apprezzata alla luce del motivo stabilito dalla successiva lettera d) che riguarda il caso di mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne abbia fatto richiesta a norma dell'art.495 secondo comma c.p.p., giacché solo una forzatura del dato normativo, riconosciuta dalla stessa minoritaria dottrina, che propugna questa interpretazione, consentirebbe una simile esegesi.
Ed invero funzione di questo vizio è quella di offrire una forma di tutela contro eventuali violazioni del c.d. diritto alla controprova, che abbiano compromesso l'effettiva instaurazione del contraddittorio fra le parti in dibattimento in ordine ad un elemento decisivo dell'istruzione probatoria.
Inoltre, secondo giurisprudenza costante di questa Corte sotto il vigore del precedente codice di rito (Cass.sez.I 18 aprile 1985, Madonna cui adde Cass. sez.I 19 ottobre 1988, Quattrocchi) e dell'attuale (Cass. sez.I 4 febbraio 1994, Albergamo ed altri e Cass. Sez.III 23 aprile 1994, Scauri), le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i motivi di gravame non hanno riguardato elementi nuovi, ma si sono limitati a prospettare situazioni già esaminate e discusse in prima istanza.
Infine, secondo giurisprudenza costante di questa Corte (Cass. sez.III 5 marzo 1997, Capuzzo), è opportuno osservare che il giudice di appello non è tenuto a prendere in esame tutte le allegazioni difensive che non siano tali da incidere sulla forza probante delle ragioni fondamentali poste a base del proprio convincimento sia per la possibile integrazione della motivazione con quella della sentenza di primo grado sia per il necessario adeguamento alla norma di cui all'art.546 primo comma lett. e) c.p.p., che impone la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, mentre l'illogicità della motivazione deve essere manifesta e non è sufficiente che la stessa sia incompleta, potendosi procedere ad integrarla (Cass. sez.I 9 agosto 1997 n. 7847, Polimeni rv.208261 e Cass. sez. V 28 luglio 1992 n. 8411, Chirico ed altri rv. 191488).
A questi condivisi principi occorre far riferimento per sindacare i vizi motivazionali deducibili in Cassazione.
Pertanto, poiché la Corte di merito ritiene sussistente un preventivo accordo per quanto attiene all'alterazione del risultato elettorale relativo alla sezione n. 1753, consistito nell'attribuire un voto di preferenza a tutti i capilista, allorché la scheda non ne recasse alcuno, non assume alcun rilievo la specifica deduzione del ricorrente IN, secondo cui la sua funzione di scrutatore si era limitata ad estrarre materialmente le schede dall'urna, mentre il giudice capitolino adeguatamente motiva sull'insussistenza di un errore scusabile e sulla carenza dell'elemento psicologico. Infatti il richiamo alla motivazione ed alla ricostruzione effettuata dal Tribunale, che già di per sè non comporta alcun vizio motivazionale, ove risultino, anche per implicito o per incompatibilità logico-giuridica, esaminate le deduzioni dell'appellante, delle quali si è dato atto nell'esposizione dei motivi di impugnazione, è suffragata da precisi e specifici riscontri rinvenuti nelle ammissioni delle imputate CA e NI circa il preventivo accordo mentre la sussistenza dell'elemento psicologico è fondata sull'impossibilità di attribuire al solo presidente ed alla segretaria le alterazioni, sulle modalità dei fatti, che non avrebbero potuto comportare una successiva attività dei predetti per la necessità di impiegare un tempo considerevole con conseguente facile rilevazione da parte degli altri componenti del seggio dell'attività illecita, e sulla configurabilità di detto elemento a titolo di dolo generico, consistente nella volontarietà dell'azione od omissione e dell'alterazione e nella coscienza e volontà che investe tutti i singoli elementi del fatto con riguardo all'idoneità in concreto del comportamento posto in essere ad alterare il risultato elettorale attraverso una rappresentazione della realtà non rispondente al vero.
Tali argomentazioni sono sufficienti e logiche e possono, tuttavia, essere integrate da altre considerazioni attinenti all'invio ad ogni scrutatore, insieme alla nomina, della legislazione in materia e soprattutto delle varie circolari ed istruzioni ministeriali, contenute in diversi opuscoli, all'importanza attribuita in quel tempo al conseguimento di un risultato elettorale totalitario nelle preferenze da parte del capilista per dimostrarne un particolare seguito fra le masse degli elettori, secondo quanto contenuto in varie analisi dei risultati elettorali del 1983, alla rilevanza di una simile falsità nei confronti degli altri condivisi, ed alla compilazione effettuata dai partiti politici su base nazionale di alcun;
opuscoli illustrativi ed esemplificativi ancor più comprensibili delle istruzioni ministeriali.
Questi argomenti, su analiticamente enucleati, sono ricompresi nel passaggio della pronuncia di primo grado in cui si afferma che non può ritenersi configurabile l'ignoranza dell'illecito perpetrato con l'attribuire voti di preferenza non espressi dagli elettori "trattandosi proprio di soggetti la cui specifica funzione era quella di garantire, attraverso il rispetto delle rigorose forme volute dalle leggi elettorali, la genuinità del risultato della volontà popolare".
L'esistenza di un preventivo ed espresso accordo con accertamento in fatto, non censurabile in sede di legittimità, poiché la dimostrazione appare logica e fondata sii espressi elementi probatori, esclude la necessità di esaminare la specifica posizione del ricorrente, la cui funzione di scrutatore addetto ad estrarre le schede dall'urna, ancora chiuse, e di porgerle al presidente non assume rilievo, in quanto, pur non essendo necessario ai fini della configurabilità del concorso di persone nel reato un previo accordo (Cass. sez. I 27 gennaio 1906 n. 821, Figlia ed altro rv. 203487 ex plurimis), nella fattispecie si è ritenuta e dimostrata la sussistenza dello stesso così semplificando la valutazione delle acquisizioni probatorie in ordine alle funzioni svolte da ogni singolo componente del seggio, il cui nesso causale e volontà nella commissione del delitto discende dall'intervenuta preliminare intesa. Nell'esaminare le censure svolte dai ricorrenti componenti del seggio n. 8 del Comune di AR BI alcuni lamentano l'illogicità manifesta e la carenza di motivazione in ordine ai presupposti ed agli elementi costitutivi del concorso di persone mediante omissione, basate sul passaggio motivazionale in cui si afferma che "ZZ, NI, IT, IN e RU ... , rispondono non delle alterazioni apportate alle varie schede elettorali dagli autori materiali ... (UC, VI, ER) e non soltanto per non averle impedite: viceversa e soprattutto, per avere alterato la volontà espressa dagli elettori, in quanto essi direttamente e personalmente hanno consacrato negli atti solenni e formali del loro ufficio le alterazioni da altri perpetrate, trasfondendole nei risultati ufficiali da loro attestati. Ognuno di essi ... aveva il dovere ... anche e soprattutto ... di affermare nei verbali e negli altri atti pubblici loro affidati i fatti realmente accaduti, al fine di ricostruire l'effettiva volontà degli elettori. Al contrario gli appellanti tutti hanno compiuto le operazioni elettorali e redatto i vari atti, ben sapendo che le schede erano state manipolate illegalmente ed erano state alterate, quindi accettando la prospettiva certa, più che probabile, che i risultati attestati nei loro atti erano difformi dalla verità". Orbene tali affermazioni non sono fra loro contraddittorie, secondo quanto sostengono, invece, i ricorrenti ZZ, IN, RU e NI, poiché la Corte capitolina fonda la responsabilità di chi non ha alterato materialmente le schede non solo nella compartecipazione omissiva, ma anche nella commissione di alterazioni in atti dagli stessi redattì con la piena consapevolezza di recepire risultati non rispondenti al vero, essendo consci delle altrui falsificazioni, sicché non sussiste alcuna carenza di motivazione circa il concorso nel reato mediante omissione, ne' vi è nemmeno illogicità, ma esiste solo una più attenta considerazione delle risultanze processuali e delle imputazioni, nonché degli stessi approdi cui era pervenuta la sentenza di primo grado. Infatti, se è vero che nella compartecipazione mediante omissione appare centrale la posizione di garanzia del soggetto concorrente, giacché la mera connivenza cioè l'assistenza passiva alla commissione del reato non costituisce una condotta di partecipazione punibile, e per configurarsi il concorso è necessaria la cosciente volontà di contribuire alla realizzazione del reato prima della sua realizzazione, costituendo comunque il comportamento omissivo del soggetto tenuto ai controlli un elemento significativo di prova della volontà criminosa, ove venga posta in essere un'azione che comporta la cosciente e volontaria alterazione di atti destinati a comprovare i risultati elettorali con la consapevolezza degli intervenuti pregressi brogli da altri perpetrati, non si versa più, in un'ipotesi di concorso mediante omissione e neppure in una fattispecie di compartecipazione, ma vengono integrati gli elementi costitutivi del delitto con autonome azioni.
Tuttavia, ove si volessero inquadrare dette attività quale complicità nel delitto in contrasto con l'impostazione fornita dalla Corte capitolina che si condivide, si sarebbe in presenza di una fattispecie agevolativa, integrante il concorso, giacché esistono il nesso eziologico, la consapevolezza della situazione di fatto e la volontà di contribuire, anche a titolo di dolo indiretto, per la propria parte e nel ruolo che svolge, alla realizzazione dell'evento antigiuridico, non circoscrivibile solo agli autori delle manomissioni delle schede elettorali una volta che le predette falsificazioni sono trasfuse in altri atti senza alcuna opposizione di chi li compila ed è cosciente degli intervenuti brogli. Pertanto ogni questione viene spostata sulla valutazione delle prove, onde, sotto questo profilo, le lagnanze appaiono inammissibili, poiché prospettano una differente lettura fondata su considerazioni in fatto.
Peraltro, alcuni ricorrenti riferiscono solo parzialmente le prove valutate dai giudici di merito soprattutto per quanto attiene il punto nodale della piena coscienza e consapevolezza dei falsi perpetrati e della volontà di concorrere ad alterare i risultati elettorali, anche a titolo di dolo indiretto.
Infatti, nella pronuncia del Tribunale la consapevolezza delle alterazioni è dimostrata tramite la C.T.U., le dichiarazioni rese dai componenti del seggio tacciono i ricorsi, IN e ZZ, il riscontro incrociato delle ammissioni di ER e MI, la circostanziata confessione del UC ed ulteriori attente considerazioni.
Ed invero "la dimensione delle falsificazioni e la circostanza (pacifica), che presidente e scrutatori ebbero a richiamare l'attenzione sul criminoso comportamento che il UC stava realizzando, impediscono di dar credito alle asserzioni di chi ha sostenuto di non essersi avveduto di nulla. Si aggiunga ... quanto dichiarato dal ZZ" ... ebbi paura di denunciare l'accaduto perché temevo che, a parte lo scandalo, fossimo tutti arrestati..." e dal IN "... il UC seguitò a manomettere le schede ... ed io non avevo neppure il coraggio di guardarlo"; dichiarazioni che spengono ogni dubbio su di un'eventuale disinformazione dei presenti in merito a quanto si andava consumando nel seggio."
Perciò per quanto attiene al ZZ la sua confessione è confermata da un coacervo di riscontri non ultima l'affermazione del IN secondo cui "il presidente gli aveva risposto che aveva dato lui il permesso al UC di aggiungere i voti di preferenza", sicché detto motivo appare manifestamente infondato come quello più articolato svolto dalla RU, giacché non si è in presenza di un reato omissivo, secondo quanto già evidenziato, ma di un concorso nel delitto mediante omissione e nella perpetrazione di un reato commissivo attribuibile alla predetta, consistente nel recepimento nelle tabelle, nei verbali e negli altri atti delle falsità da altri poste in essere e di cui si aveva perfetta contezza.
Argomentazioni simili rispondono anche alle censure svolte al riguardo dall'IT, dal IN e dal NI, sicché si comprendo come non sia fondata la lagnanza relativa ad un'unitaria considerazione delle differenti posizioni una volta accertate la consapevolezza di brogli da altri effettuati, la loro consacrazione in atti confezionati dagli stessi componenti del seggio anche diversi da chi aveva materialmente falsificato le schede, aggiungendo altri voti di preferenza, la volontà di redigere atti contenenti risultati non rispondenti al vero e le omissioni poste in esserle tanto più, che la decisione dei giudici di appello considera in maniera particolare quelle del Presidente, del segretario, dello scrutatore IN e dei rappresentanti di lista.
Peraltro i motivi di appello dell'IT come quelli del ZZ e della RU non indicavano specifici elementi di prova e miravano a prospettare una differente ricostruzione dei fatti, non accolta nell'impugnata sentenza, mentre le puntuali allegazioni del IN e del NI hanno trovato adeguata risposta nella ricostruzione effettuata dai giudici di merito.
Le censure sul punto mosse da ER e VI autori materiali in quantità diversa delle alterazioni delle schede mediante l'inserzione di altri voti di preferenza oltre a quelli espressi dall'elettore appaiono, per il primo, generiche e, quindi, inammissibili e, per il secondo, mirano a prospettare una differente valutazione dei fatti ed apprezzamento delle prove. Ed invero il Tribunale e la Corte di appello accedono alla C.T.U., che ha attribuito con certezza l'alterazione di due schede al VI:
il giudice di primo grado attraverso un generale ma non generico riferimento alla C.T.U. e quello di secondo con una più circostanziata valutazione. conseguente proprio alle deduzioni svolte dal VI nell'atto di impugnazione, giacché afferma che "la esiguità dei suffragi generali ed individuali del P.R.I. rende accettabile la limitatezza delle alterazioni compiute dal VI sulle schede votate a favore del suo piccolo partito. Il rigore della C.T.U., che ha circoscritto allo stesso numero in due schede l'accertamento sicuro della calligrafia del VI, corrobora l'attendibilità del risultato dell'indagine peritale, invece di inficiarlo. Le dichiarazioni accusatorie del UC trovano un efficace ed incontestabile riscontro nella realtà: effettivamente le schede votate in favore del P.R.I. erano state manomesse con aumento di preferenze, quindi egli aveva visto bene quel rappresentante di lista alterarle nel maneggiarle. E lo stesso VI ammise di averle maneggiate".
Dinnanzi ad una così specifica anche se sintetica disamina delle argomentazione poste a base dell'impugnazione dal VI appare del tutto infondata la censura concernente l'omessa valutazione delle predette deduzioni, giacché è fin troppo evidente che la Corte capitolina ritiene di dover valutare in maniera differente il materiale probatorio, considerando attendibile la C.T.U. ed apprezzando maggiormente i risultati di essa confortati da altre dichiarazioni diverse da quelle del Presidente del seggio. Peraltro "la esiguità dei suffragi generali ed individuali" del partito di cui il ricorrente in parola era rappresentante di lista giustificano l'affermazione del ZZ secondo cui il VI si era intrattenuto poco tempo nel seggio, poiché l'alterazione di due schede può effettuarsi in breve termine e i pochi suffragi non richiedevano una presenza costante, mentre l'essersi tenuto lontano dal tavolo del Presidente e le annotazioni effettuate su un'agenda, indipendentemente dal costituire circostanze di fatto non esaminabili in Cassazione ed apprezzamenti del ZZ, non escludono che questi abbia potuto equivocare o non controllare in modo continuativo il comportamento del VI, tanto più che esistono più importanti e decisivi riscontri oggettivi e dichiarazioni circostanziate, sicché la già sufficiente motivazione del giudice di secondo grado può integrarsi con queste ulteriori sovrabbondanti considerazioni. Del resto la reiezione implicita, oltre che in gran parte espressa, di tutta la differente ricostruzione effettuata dal ricorrente appare fin troppo chiara dal passo della motivazione su riferito. Il discorso già svolto in sede di esame dei vizi attinenti ai profili sostanziali palesa come sia del tutto riduttiva la ricostruzione normativa effettuata dal ricorrente NI, le cui funzioni di segretario del seggio non possono essere ridotte a quelle di un semplice amanuense, giacché i verbali da lui redatti costituiscono atti pubblici, sicché la sua attività può essere equiparata a quella di un notaio, onde non può confezionare un atto falso, essendo consapevole dell'intervenuta alterazione delle schede, secondo quanto ampiamente dimostrato dai giudici di merito. Infatti l'ufficio elettorale nella sua interezza partecipa alle operazioni di scrutinio e tutti i componenti sono parti attive delle operazioni.
Per quel che concerne l'omessa motivazione sulla sussistenza dell'elemento psicologico del delitto, anche a titolo di concorso, in capo al IN, che, per pacifica ammissione, denunciò in diverse occasioni al Presidente i brogli, la scarna motivazione del Tribunale sul punto è stata colmata dal giudice di appello sia attraverso la differente ricostruzione delle fattispecie criminose ascritte agli imputati, rilevando non solo una compartecipazione mediante omissione, ma anche una fattispecie commissiva tramite la sottoscrizione e/o la redazione di altri atti (tabelle di scrutinio e/o verbali che recepivano gli intervenuti brogli con la piena consapevolezza della loro perpetrazione), sia con l'espressa considerazione dei caratteri peculiari dell'elemento soggettivo. Ed invero afferma la Corte capitolina che "lo scrutatore IN avvertì ripetutamente il presidente dei palesi brogli sfrontatamente eseguiti ... ma, poi, firmò i verbali che li recepivano. Il suo dolo, per quanto genere è così palese e preciso, che invocare per lui la ignoranza della legge penale sembra totalmente fuor di luogo, giacché tale ignoranza coinciderebbe ... con la consapevolezza della illiceità della stessa azione criminosa consumata", sicché la responsabilità è configurata per l'essersi verificato un evento contrario alla legge voluto dall'agente e non derivante da colpa per negligenza od imperizia, ma dalla piena conoscenza degli illeciti perpetrati e dalla volontaria sottoscrizione dei verbali, che li recepivano.
Pertanto tutti i ricorsi devono essere rigettati con la conseguente condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 29 aprile 1999. Depositato in Cancelleria il 11 giugno 1999