Sentenza 22 aprile 1999
Massime • 1
Poiché la prescrizione di presentarsi all'ufficio o comando di polizia in corrispondenza delle manifestazioni sportive, prevista dall'art. 6, comma secondo, della legge n. 401 del 1989, non è assimilabile a una misura cautelare, bensì a una misura di prevenzione atipica, essa non soffre, nei confronti di minorenni, le eccezioni alla generale applicazione delle misure cautelari previste dall'art. 19 del D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/04/1999, n. 3216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3216 |
| Data del deposito : | 22 aprile 1999 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 22/4/1999
1. Dott. LA GIOIA VITO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MABELLINI ANNA " N. 3223
3. Dott. GIORDANO UMBERTO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. CANZIO GIOVANNI " N. 03167/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ST LE, rappresentato da n. il 24.04.1983 2) MA EL
avverso ordinanza del 05.12.1998
GIP TRIBUNALE MINORI di L'AQUILA
sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. MABELLINI ANNA lette le conclusioni del P.G. che chiede il rigetto del ricorso Oggetto del ricorso e motivi della decisione
Il minore NT UE, rappresentato dalla madre esercente la potestà ricorre contro l'ordinanza 5.12.1998 del G.i.p. del tribunale per i Minorenni dell'Abruzzo con la quale è stato convalidato il decreto 1.12.1998 del Questore di Chieti che a norma della legge 13.12.1989 n. 401 interdiceva al NT l'accesso ai luoghi in cui si tengono le manifestazione sportive, con obbligo di presentarsi presso la Questura di Chieti trenta minuti dopo l'inizio di ogni competizione della squadra di calcio locale. Rileva:
- che nel provvedimento del Questore si affermava erroneamente che il minore risultava per tali fatti denunciato presso la Pretura di Chieti;
- che vi era facoltà di presentare memorie al G.i.p. competente per la convalida;
che l'atto era stato inviato "al sig. Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale in cui ha sede Ì Ufficio della Questura";
- che in realtà gli atti erano pervenuti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni competente il 4.12.1998,ed il P.M. aveva chiesto la convalida il giorno 5, oltre il termine delle 48 ore fissato dalla legge;
- che quando era stata proposta memoria difensiva il 5.12.1998, la convalida era stata già emessa.
Sostiene:
- che era stato violato il diritto di difesa per mancata indicazione del giudice competente;
- che presupposto dell'applicazione della norma è la condizione di denunciato o condannato per uno dei reati previsti dall'art. 4 cc. 1 e 2 legge n. 110 del 1975, imputazione conosciuta dal ricorrente solo con il provvedimento di convalida;
- che la posizione d'indagato comportava la necessità di avviso di nominarsi un difensore, ovvero la nomina di un difensore d'ufficio;
- che la norma era sospetta d'incostituzionalità sotto il profilo del diritto di difesa, anche in considerazione della impossibilità di presentare memorie senza la possibilità di prendere visione degli atti e di estrarne copia;
- che in materia di minori questa Corte aveva più volte affermato la necessità di una complessa valutazione sulla personalità prima di disporre alcuna misura limitativa della libertà personale;
- che tali criteri non erano rispettati nel caso d'imposizione al minore di accedere in Questura, ove era stato sottoposto ad operazioni di polizia scientifica tipiche dell'ingresso negli istituti carcerari, e traumatici;
- che in tema di misure cautelari era stata esclusa l'applicabilità ai minori della presentazione periodica alla polizia giudiziaria;
- che in ogni caso, l'ordinanza era inefficace, perché la richiesta di convalida al G.i.p. del decreto del Questore aveva superato il termine di 48 ore previsto.
II- Il ricorso è infondato.
Il decreto del Questore di Chieti emesso l'1.12.1998, il 2.12.1998 è stato notificato alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze, che ha richiesto la convalida al G.i.p. il 4.12.1998, entro le 48 ore fissate dall'art. 6 c. 3 L. 13.12.1989 n. 401. Non si è quindi verificata la eccepita inefficacia della prescrizione. - La indicazione nel decreto, quale organo competente ai fini della presentazione di memorie prima della convalida, del Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Chieti, anziché del Tribunale per i Minorenni di Firenze, competente a seguito dell'intervento attuato sul citato art. 6 dalla sentenza costituzionale n. 143 del 1996, non ha comportato alcuna violazione del diritto di difesa. La indicazione errata attribuiva infatti all'interessato il diritto di presentare memorie all'organo indicato come competente, che avrebbe dovuto trasmetterle all'autorità realmente competente. Solo se ciò si fosse verificato, e se il G.i.p. del Tribunale per i Minorenni per mancata trasmissione, per ritardo o per altra ragione, non avesse esaminato le memorie presentate, avrebbe avuto luogo la lamentata violazione del diritto di difesa. Poiché la fattispecie non corrisponde all'ipotesi predetta, l'ordinanza impugnata non è affetta da nullità ex art.178 c.p.p. - Il "sospetto" di incostituzionalità avanzato è espresso in termini generici, e non si configura come una eccezione di illegittimità costituzionale alla quale debba darsi risposta. - La procedura de qua presuppone una denuncia o una condanna per taluni dei reati previsti dall'art. 4 cc. 1 e 2 legge n. 110 del 1975, ma è disciplinata in modo autonomo, differente dalle norme che regolano il procedimento penale. Non è quindi fondato il rilievo concernente la necessità di avviso per l'interessato di nominarsi un difensore, avviso che concerne il procedimento penale conseguente alla denuncia proposta, e non la procedura prevista dall'art. 6 legge n.401 del 1989 che tale denuncia presuppone.
- La prescrizione di presentarsi all'ufficio o comando di polizia in corrispondenza delle manifestazioni sportive, prevista dall'art. 6 c. 2 l. 401/89, non è assimilabile ad una misura cautelare , bensì ad una misura di prevenzione atipica (in questo senso Cass. Sez. VI, 4.6.96, Valbusa, RV 205661; Sez. I, 17.4.98, Amici, RV.210345), ed i rilievi svolti in proposito dalla difesa non sono pertinenti.
- Si configurano come argomentazioni di merito i rilievi svolti sulle modalità concrete con le quali il minore è stato trattato dagli uffici di polizia, modalità estranee alla previsione della norma che disciplina la prescrizione adottata e irrilevanti in questa sede.
Il ricorso deve essere quindi respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 1999