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Sentenza 11 maggio 2023
Sentenza 11 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/05/2023, n. 20204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20204 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di LO FA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
lette le richieste del PG FULVIO BALDI, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 24 settembre 2021, con motivazione contestuale, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 4 giugno 2014 nei confronti di AF PR, ha rideterminato la pena in un anno e sei mesi di reclusione ed euro 400,00 di multa, confermando per il resto la decisione di condanna in relazione ai reati di cui all'art. 648 cod. pen. contestati all'imputato. 2. Ha proposto ricorso per cassazione AF PR, a mezzo del proprio difensore avv. Ferdinando Maria Pellini, deducendo un unico motivo di ricorso, con cui lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., Penale Sent. Sez. 2 Num. 20204 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 31/03/2023 la violazione dell'art. 108 cod. proc. pen., dal momento che l'istanza di rinvio per sopravvenuta nomina a difensore di fiducia con richiesta di termini a difesa è stata completamente disattesa dalla Corte, che ha altresì omesso di motivare sulla mancata concessione del termine. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), in mancanza di richiesta di discussione orale nei termini previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'unico motivo di ricorso è infondato. 2.1. Per ciò che riguarda le questioni di natura processuale, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, in motivazione). Dal fascicolo, oltre che dagli atti allegati al ricorso, risulta che il 23 settembre 2021, l'avvocato Pasquale Casoria ha depositato, a mezzo Pec, presso la cancelleria della Corte di appello nomina in pari data a difensore di fiducia da parte di AF PR e conseguente istanza di rinvio dell'udienza già fissata per l'indomani con richiesta di termine a difesa, a seguito di rinuncia al mandato del precedente difensore, «al fine di procedere alla discussione orale dell'appello del proprio assistito». Il verbale dell'udienza del 24 settembre 2021, quando la causa è stata decisa, non riporta provvedimenti relativi alla suddetta istanza, né risulta essersi provveduto aliunde;
si indicano soltanto nel suddetto verbale — aggiunti a mano dopo la dicitura prestampata «Sono altresì presenti i difensori» — i nominativi dell'avvocato Massimo Montanaro (con la specificazione «rinunciante») e dell'avvocato Pasquale Casoria (con la specificazione «nominato 23/09 assente»). In maniera conforme, nella sentenza di appello si dà atto che «all'odierna udienza, effettuata la relazione, il P.G. ha chiesto la conferma della sentenza, mentre la difesa si è riportata ai motivi chiedendone l'accoglimento». Non è dunque revocabile in dubbio la presenza in udienza dell'avvocato Montanaro. 2 2.2. Ai sensi dell'art. 108, comma 1, cod. proc. pen., «Nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità, e nel caso di abbandono, il nuovo difensore dell'imputato o quello designato d'ufficio che ne fa richiesta ha diritto a un termine congruo, non inferiore a sette giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento». La mancata concessione del termine a difesa ritualmente richiesto ai sensi dell'art. 108 cod. proc. pen. determina una nullità generale a regime intermedio, in quanto attiene all'assistenza dell'imputato e non all'assenza del difensore. Essa, pertanto, deve essere eccepita dal difensore presente, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., e quindi, al più tardi, immediatamente dopo il compimento dell'atto che nega il termine, o lo concede in misura che si sostiene incongrua, essendo soggetta alle preclusioni ed alle sanatorie di cui all'art. 180 e ss. cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 13401 del 05/02/2020, Garrach, Rv. 278823; Sez. 1, n. 11030 del 25/2/2010, Del Gaudio, Rv. 246777; Sez. 5, n. 20475 del 14/2/2002, Avini, Rv. 221905; Sez. 5, n. 15098 del 7/3/2002, Braccini, Rv. 221685. Cfr. anche Sez. 2, n. 46638 del 13/09/2019, D'Ano, Rv. 278002, secondo cui le nullità a regime intermedio verificatesi nel corso della fase degli atti preliminari al giudizio di appello devono essere tempestivamente eccepite nel corso di tale giudizio e non, per la prima volta, in sede di legittimità; Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè, Rv. 249651 per cui il termine ultimo di deducibilità della nullità a regime intermedio, derivante dall'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale di appello ad uno dei due difensori dell'imputato, è quello della deliberazione della sentenza nello stesso grado, anche in caso di assenza in udienza sia dell'imputato che dell'altro difensore, ritualmente avvisati). 2.3. Ciò premesso, nel caso di specie, la deduzione risulta pertanto tardivamente proposta per la prima volta nel ricorso che qui occupa, mentre, al contrario, l'eccepita nullità verificatasi nella fase degli atti preliminari del giudizio di appello, avrebbe dovuto essere tempestivamente eccepita nel corso del giudizio di secondo grado e in particolare all'udienza di discussione del 24 settembre 2021. Dal momento che, a fronte della omessa risposta da parte della Corte partenopea, il difensore presente, avvocato Montanaro, non ha eccepito alcunché, emerge in maniera inequivoca la tardività della deduzione. Da una parte, infatti, la trasmissione della nomina del difensore di fiducia a mezzo posta elettronica certificata comporta l'onere per l'interessato di assicurarsi che l'atto sia pervenuto alla cancelleria del giudice e sia stato tempestivamente portato all'attenzione di quest'ultimo, oltre, potrebbe aggiungersi, al previo necessario coordinamento con il precedente legale per il 3 passaggio di consegne (cfr. Sez. 2, n. 21683 del 15/01/2019, Ferrara, Rv. 277014, che ha ritenuto infondato il motivo di ricorso con cui veniva dedotta la violazione dell'art. 108 cod. proc. pen. in un caso in cui la dichiarazione di nomina del difensore di fiducia con contestuale revoca del precedente e l'istanza di termine a difesa erano state trasmesse via PEC il giorno prima dell'udienza, ma, a causa del malfunzionamento del sistema, erano pervenute all'ufficio giudiziario dopo la conclusione dell'udienza). Dall'altro, la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia produce effetto solo dal momento in cui l'imputato sia assisto da un nuovo difensore (di fiducia o d'ufficio) e sia decorso il termine a difesa eventualmente concesso, con la conseguenza che il difensore rinunciante è tenuto a garantire l'assistenza difensiva fin quando non sia decorso il termine a difesa (Sez. 6, n. 18113 del 11/03/2021, S., Rv. 281093. Cfr. anche Sez. F, n. 38876 del 20/08/2015, Morreale, Rv. 264701, relativa al giudizio di cassazione). 3. Va, tuttavia, considerato che, non emergendo in atti periodi di sospensione della prescrizione, il termine massimo di prescrizione di dodici anni, ai sensi degli artt. 99, secondo comma, 157 e 161, secondo comma, cod. pen., è venuto a maturare, per il capo a) (commesso non oltre il 30 marzo 2009), il 30 marzo 2021 e, per il capo b) (commesso non oltre il 30 marzo 2010), il 30 maggio 2022. Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818), la non inammissibilità del ricorso impone al Collegio di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609, comma 2, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione intervenuta in data anteriore alla pronuncia della sentenza di legittimità. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, avuto riguardo all'intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 31/03/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
lette le richieste del PG FULVIO BALDI, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 24 settembre 2021, con motivazione contestuale, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 4 giugno 2014 nei confronti di AF PR, ha rideterminato la pena in un anno e sei mesi di reclusione ed euro 400,00 di multa, confermando per il resto la decisione di condanna in relazione ai reati di cui all'art. 648 cod. pen. contestati all'imputato. 2. Ha proposto ricorso per cassazione AF PR, a mezzo del proprio difensore avv. Ferdinando Maria Pellini, deducendo un unico motivo di ricorso, con cui lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., Penale Sent. Sez. 2 Num. 20204 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 31/03/2023 la violazione dell'art. 108 cod. proc. pen., dal momento che l'istanza di rinvio per sopravvenuta nomina a difensore di fiducia con richiesta di termini a difesa è stata completamente disattesa dalla Corte, che ha altresì omesso di motivare sulla mancata concessione del termine. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), in mancanza di richiesta di discussione orale nei termini previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'unico motivo di ricorso è infondato. 2.1. Per ciò che riguarda le questioni di natura processuale, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, in motivazione). Dal fascicolo, oltre che dagli atti allegati al ricorso, risulta che il 23 settembre 2021, l'avvocato Pasquale Casoria ha depositato, a mezzo Pec, presso la cancelleria della Corte di appello nomina in pari data a difensore di fiducia da parte di AF PR e conseguente istanza di rinvio dell'udienza già fissata per l'indomani con richiesta di termine a difesa, a seguito di rinuncia al mandato del precedente difensore, «al fine di procedere alla discussione orale dell'appello del proprio assistito». Il verbale dell'udienza del 24 settembre 2021, quando la causa è stata decisa, non riporta provvedimenti relativi alla suddetta istanza, né risulta essersi provveduto aliunde;
si indicano soltanto nel suddetto verbale — aggiunti a mano dopo la dicitura prestampata «Sono altresì presenti i difensori» — i nominativi dell'avvocato Massimo Montanaro (con la specificazione «rinunciante») e dell'avvocato Pasquale Casoria (con la specificazione «nominato 23/09 assente»). In maniera conforme, nella sentenza di appello si dà atto che «all'odierna udienza, effettuata la relazione, il P.G. ha chiesto la conferma della sentenza, mentre la difesa si è riportata ai motivi chiedendone l'accoglimento». Non è dunque revocabile in dubbio la presenza in udienza dell'avvocato Montanaro. 2 2.2. Ai sensi dell'art. 108, comma 1, cod. proc. pen., «Nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità, e nel caso di abbandono, il nuovo difensore dell'imputato o quello designato d'ufficio che ne fa richiesta ha diritto a un termine congruo, non inferiore a sette giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento». La mancata concessione del termine a difesa ritualmente richiesto ai sensi dell'art. 108 cod. proc. pen. determina una nullità generale a regime intermedio, in quanto attiene all'assistenza dell'imputato e non all'assenza del difensore. Essa, pertanto, deve essere eccepita dal difensore presente, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., e quindi, al più tardi, immediatamente dopo il compimento dell'atto che nega il termine, o lo concede in misura che si sostiene incongrua, essendo soggetta alle preclusioni ed alle sanatorie di cui all'art. 180 e ss. cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 13401 del 05/02/2020, Garrach, Rv. 278823; Sez. 1, n. 11030 del 25/2/2010, Del Gaudio, Rv. 246777; Sez. 5, n. 20475 del 14/2/2002, Avini, Rv. 221905; Sez. 5, n. 15098 del 7/3/2002, Braccini, Rv. 221685. Cfr. anche Sez. 2, n. 46638 del 13/09/2019, D'Ano, Rv. 278002, secondo cui le nullità a regime intermedio verificatesi nel corso della fase degli atti preliminari al giudizio di appello devono essere tempestivamente eccepite nel corso di tale giudizio e non, per la prima volta, in sede di legittimità; Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè, Rv. 249651 per cui il termine ultimo di deducibilità della nullità a regime intermedio, derivante dall'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale di appello ad uno dei due difensori dell'imputato, è quello della deliberazione della sentenza nello stesso grado, anche in caso di assenza in udienza sia dell'imputato che dell'altro difensore, ritualmente avvisati). 2.3. Ciò premesso, nel caso di specie, la deduzione risulta pertanto tardivamente proposta per la prima volta nel ricorso che qui occupa, mentre, al contrario, l'eccepita nullità verificatasi nella fase degli atti preliminari del giudizio di appello, avrebbe dovuto essere tempestivamente eccepita nel corso del giudizio di secondo grado e in particolare all'udienza di discussione del 24 settembre 2021. Dal momento che, a fronte della omessa risposta da parte della Corte partenopea, il difensore presente, avvocato Montanaro, non ha eccepito alcunché, emerge in maniera inequivoca la tardività della deduzione. Da una parte, infatti, la trasmissione della nomina del difensore di fiducia a mezzo posta elettronica certificata comporta l'onere per l'interessato di assicurarsi che l'atto sia pervenuto alla cancelleria del giudice e sia stato tempestivamente portato all'attenzione di quest'ultimo, oltre, potrebbe aggiungersi, al previo necessario coordinamento con il precedente legale per il 3 passaggio di consegne (cfr. Sez. 2, n. 21683 del 15/01/2019, Ferrara, Rv. 277014, che ha ritenuto infondato il motivo di ricorso con cui veniva dedotta la violazione dell'art. 108 cod. proc. pen. in un caso in cui la dichiarazione di nomina del difensore di fiducia con contestuale revoca del precedente e l'istanza di termine a difesa erano state trasmesse via PEC il giorno prima dell'udienza, ma, a causa del malfunzionamento del sistema, erano pervenute all'ufficio giudiziario dopo la conclusione dell'udienza). Dall'altro, la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia produce effetto solo dal momento in cui l'imputato sia assisto da un nuovo difensore (di fiducia o d'ufficio) e sia decorso il termine a difesa eventualmente concesso, con la conseguenza che il difensore rinunciante è tenuto a garantire l'assistenza difensiva fin quando non sia decorso il termine a difesa (Sez. 6, n. 18113 del 11/03/2021, S., Rv. 281093. Cfr. anche Sez. F, n. 38876 del 20/08/2015, Morreale, Rv. 264701, relativa al giudizio di cassazione). 3. Va, tuttavia, considerato che, non emergendo in atti periodi di sospensione della prescrizione, il termine massimo di prescrizione di dodici anni, ai sensi degli artt. 99, secondo comma, 157 e 161, secondo comma, cod. pen., è venuto a maturare, per il capo a) (commesso non oltre il 30 marzo 2009), il 30 marzo 2021 e, per il capo b) (commesso non oltre il 30 marzo 2010), il 30 maggio 2022. Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818), la non inammissibilità del ricorso impone al Collegio di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609, comma 2, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione intervenuta in data anteriore alla pronuncia della sentenza di legittimità. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, avuto riguardo all'intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 31/03/2023