Sentenza 7 marzo 2002
Massime • 1
Nel caso in cui il nuovo difensore nominato il giorno prima dell'udienza, in sostituzione del difensore revocato,faccia richiesta di termini a difesa, il provvedimento di diniego posto in violazione dell'art. 108 cod. proc.pen., integra una nullità a regime intermedio ai sensi degli artt. 178 lett. C) e 180 cod. proc. pen., in quanto attiene all'assistenza dell'imputato, ma non deriva dall'assenza del difensore, sicché deve essere dedotta ai sensi dell'art. 182 cod. proc. pen. dal difensore presente subito dopo il compimento dell'atto di diniego essendo soggetta alle preclusioni ed alle sanatorie di cui all'art. 180 e ss. cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/03/2002, n. 15098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15098 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCO MARRONE - Presidente - del 07/03/2002
1. Dott. FRANCESCO PROVIDENTI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIULIANA FERRUA - Consigliere - N. 346
3. Dott. NUNZIO CICCHETTI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ALFONSO AMATO - Consigliere - N. 37731/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
BR AR nato in [...] il [...]
avverso la sentenza emessa il 7/6/01 dalla Corte di appello di Bologna. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Dott. Giuliana Ferrua
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Oscar Cedrangolo che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore avv. Daniele De Luca che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del procedimento e motivi della decisione Con sentenza 11/10/96 il Tribunale di Parma dichiarava BR AR, quale amministratore Della s.a.s. NZ AR IG dichiarata fallita il 23/8/90, responsabile di bancarotta fraudolenta per distrazione in relazione alla somma di lire 400.000.000 circa;
con le attenuanti generiche lo condannava a pena ritenuta di giustizia.
Tale decisione veniva confermata dalla Corte di appello di Bologna con pronuncia 7/6/01 avverso la quale ha ora proposto ricorso per cassazione l'imputato negli infradescritti termini.
1 - Violazione dell'art. 108 c.p.p. in quanto la Corte di appello aveva negato un termine a difesa al nuovo difensore nominato il giorno prima dell'udienza, in sostituzione di quello precedente che era stato revocato.
La Corte osserva.
La violazione della disposizione di cui all'art. 108 c.p.p., nella sua nuova formulazione, costituisce una nullità generale a regime intermedio ai sensi degli artt. 178 lett. e. 180 c.p.p. in quanto attiene all'assistenza dell'imputato, ma non deriva dall'assenza del difensore: essa pertanto è soggetta alle preclusioni ed alle sanatorie di cui all'art. 180 e segg. c.p.p. ne deriva che, qualora il termine a difesa venga negato, l'invalidità deve essere dedotta ex art. 182 c.p.p. dal difensore presente, se non prima, subito dopo il compimento dell'atto, atto rappresentato dal diniego. Orbene, nel caso in esame il difensore si è limitato a chiedere un termine senza peraltro eccepire immediatamente la nullità verificatasi a causa della mancata concessione, per cui l'attuale rilievo risulta precluso.
2 - Vizio motivazionale in ordine all'omesso rinnovo del dibattimento ed all'omesso riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche.
Sotto il primo profilo il ricorrente ha dedotto che sarebbe stato necessario accertare se al momento del prelievo non vi fossero stati degli utili.
La censura è manifestamente infondata.
Invero, a fronte di situazione di decozione dell'impresa la ricorrenza di utili in senso tecnico è inconcepibile e d'altro canto un eventuale esito positivo di singole operazioni non potrebbe mai consentire ai soci alcuna apprensione, dovendo ogni incasso rimanere a garanzia della massa.
Per quanto concerne l'ulteriore doglianza basti puntualizzare che in sede di appello il giudizio de quo non fu invocato.
Per le svolte argomentazioni s'impone declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna dell'impugnante al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, valutata la vicenda processuale, si stima equo fissare in 500 euro.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di 500 euro.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2002