Sentenza 25 febbraio 2010
Massime • 1
La mancata concessione del termine a difesa previsto dall'art. 108 cod. proc. pen. determina una nullità generale a regime intermedio che deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen., e, quindi, al più tardi, immediatamente dopo il provvedimento reiettivo della richiesta, e non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione.
Commentari • 4
- 1. Truffa: il vice direttore di filiale di una banca può proporre querelaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 24 settembre 2023
La massima In tema di truffa contrattuale, ove il reato sia commesso con condotte aventi ad oggetto la stipula di contratti conclusi mediante rapporti intrattenuti non direttamente con la persona giuridica titolare del patrimonio aggredito, ma con sue articolazioni (quali le agenzie o le filiali degli istituti di credito), la facoltà di proporre querela deve essere riconosciuta non solo ai rappresentanti legali della società, ma anche ai soggetti che in quella specifica articolazione, in ragione dell'organizzazione interna dell'ente e dei ruoli in esso rivestiti, sono contrattualmente obbligati a vigilare sulle attività svolte nei contatti con il pubblico e a garantire la tutela del …
Leggi di più… - 2. Mancata concessione del termine a difesa art. 108 c.p.p.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 28 agosto 2023
1. La questione La Corte di Appello di Ancona parzialmente riformava una sentenza pronunciata dal Tribunale di Pesaro, assolvendo l'imputata dai delitti di falso in scrittura e di ricettazione, confermando il giudizio di responsabilità in relazione all'imputazione di tentata truffa e rideterminando il trattamento sanzionatorio. Ciò posto, avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione la difesa dell'accusata che, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di norme processuali previste a pena di nullità, in relazione agli artt. 97, comma 4 e 5, 179, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.. In particolare, il ricorrente assumeva come, nel corso …
Leggi di più… - 3. Avvocato nominato in udienza, nessun termine a difesa quando abuso del processo (Cass. 23884/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 ottobre 2020
Tutta la normativa in materia di designazione del difensore d'ufficio - in luogo di quello venuto meno, definitivamente o momentaneamente - è preordinata ad assicurare l'effettività del diritto di difesa in ogni fase, grado e momento del procedimento. Proprio per assicurare tale effettività è prevista l'attivazione del giudice, ai sensi dell'art. 97 c.p.p., ove si realizzino vuoti di difesa e l'imputato non provveda personalmente alla designazione di un difensore di fiducia. Ove la difesa sia venuta meno in via definitiva per revoca, rinuncia, incompatibilità o abbandono, il giudice provvede alla nomina di un nuovo difensore, ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 1, il quale assisterà …
Leggi di più… - 4. Partecipazione al processo in video: casi tassativi (Cass. 47195/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 aprile 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/02/2010, n. 11030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11030 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 25/02/2010
Dott. GIORDANO Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 188
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 41133/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EL IO ER N. IL 19/01/1971;
avverso la sentenza n. 7273/2004 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 24/03/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/02/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO Umberto;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALVI Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza in data 6/2/04 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha dichiarato EL UD AN colpevole di concorso in violazione della L. 14 ottobre 1974, n. 497, artt. 10 e 12 - per avere detenuto e portato illegalmente in luogo pubblico su una autovettura bombe carta, artifizi pirotecnici con polvere nera e altro materiale esplosivo - e, ritenuta la continuazione tra i suddetti reati accertati il 31/12/92, l'ha condannato a pena che in secondo grado, con sentenza in data 24/3/09 dalla Corte di appello di Napoli, è stata con la concessione delle attenuanti generiche ridotta a 1 anno e 10 mesi di reclusione e 1200 Euro di multa. Avverso quest'ultima decisione il difensore dell'imputato avv. Iodice ha proposto ricorso per cassazione con il quale: eccepisce la nullità del giudizio di secondo grado per mancata concessione del termine a difesa che aveva richiesto ai sensi dell'art. 108 c.p.p.;
deduce violazione di legge in ordine alla mancata derubricazione dell'addebito in violazione dell'art. 678 c.p.; e lamenta in via di subordine che non sia stata riconosciuta l'attenuante del fatto di lieve entità di cui alla L. 2 ottobre 1967, n. 895, art.
5. Nessuna di queste doglianze ha fondamento, e il gravame deve quindi essere rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall'art. 616 c.p.p. La mancata concessione del termine a difesa previsto dall'art. 108 c.p.p. determina invero una nullità generale a regime intermedio
(cfr. al riguardo le sentenze della 5 Sezione di questa Corte 14/2/02, Avini, rv. 221.905 e 2/4/07, Navoni, rv. 236.643), per cui la relativa questione doveva essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 182 c.p.p., comma 2 e quindi, al più tardi, immediatamente dopo il provvedimento reiettivo della richiesta, mentre è stata dedotta per la prima volta con i motivi di ricorso.
Per il resto va detto che del tutto correttamente il fatto è stato qualificato come violazione della L. n. 497 del 1974, e non è stato ritenuto dai giudici del merito di lieve entità, in considerazione della estrema pericolosità della condotta dell'imputato e dei correi che avevano stipato il materiale in notevole quantità e concentrazione e senza alcuna cautela - così da renderlo potenzialmente micidiale, connotazione che segna il discrimine tra la ritenuta ipotesi delittuosa e quella contravvenzionale di cui all'art. 678 c.p. (cfr. le sentenze di questa Sezione 9/11/92, P.M. in proc. Stanzione e altri, rv. 192.413 e 9/3/94, Lamonica, rv. 197187) - su un'autovettura che è accidentalmente esplosa in una pubblica via.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2010