Cass. pen., sez. I, sentenza 17/03/1998, n. 1598
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Sentenza 17 marzo 1998

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Il pretore chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di convalida del provvedimento con il quale il questore,ai sensi dell'art.6,commi 1 e 2,della L. 13 dicembre 1989 n.401,nel far divieto a taluno di assistere a competizioni agonistiche,gli abbia imposto l'obbligo di presentazione alla polizia in coincidenza con lo svolgimento di dette competizioni,deve limitarsi alla verifica della legittimità del suindicato provvedimento,sotto il profilo della sussistenza o meno dei relativi presupposti,soggettivi ed oggettivi.È quindi da escludere che il controllo giurisdizionale possa investire,aumentandone o diminuendone l'ambito di applicazione e la durata,il contenuto delle prescrizioni,le quali sono rimesse alla valutazione discrezionale del questore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 17/03/1998, n. 1598
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1598
    Data del deposito : 17 marzo 1998

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