Sentenza 17 marzo 1998
Massime • 1
Il pretore chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di convalida del provvedimento con il quale il questore,ai sensi dell'art.6,commi 1 e 2,della L. 13 dicembre 1989 n.401,nel far divieto a taluno di assistere a competizioni agonistiche,gli abbia imposto l'obbligo di presentazione alla polizia in coincidenza con lo svolgimento di dette competizioni,deve limitarsi alla verifica della legittimità del suindicato provvedimento,sotto il profilo della sussistenza o meno dei relativi presupposti,soggettivi ed oggettivi.È quindi da escludere che il controllo giurisdizionale possa investire,aumentandone o diminuendone l'ambito di applicazione e la durata,il contenuto delle prescrizioni,le quali sono rimesse alla valutazione discrezionale del questore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/03/1998, n. 1598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1598 |
| Data del deposito : | 17 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO Presidente del 17/03/1998
l. Dott. SACCUCCI BRUNO Consigliere SENTENZA
2. Dott. CHIEFFI SEVERO " N. 1598
3. Dott. GIORDANO UMBERTO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIRONI EMILIO " N. 37983/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore della Repubblica presso G.I.P. PRETURA LECCOnei confronti di:
OL AR N. IL 02.09.1976
RD AR N.IL 15.03.1977
LU OV N. IL 28.09.1976
LL AN AL N. IL 27.02.1979
avverso ordinanza del 29.08.1997
G.I.P. PRETURA di LECCO
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CHIEFFI SEVERO lette le conclusioni del P.G. Rigetto del ricorso.
Considerato in fatto e in diritto
Con ordinanze del 29/8/1997 il G.I.P. della Pretura
Circondariale di Lecco, convalidava, riducendone la durata da un anno a tre mesi, i provvedimenti del Questore di Lecco del 25/8/1997 - emessi ai sensi dell'art. 6 L. 401/1989, come modificato dall'art. 1 L. 45/1995 - con i quali, per la durata di un anno, veniva fatto divieto a HI VA FI, RD SA, US IO e LI AR di assistere agli incontri di calcio riguardanti la squadra del Lecco e risultanti dal calendario ufficiale indipendentemente dalle città in cui tali incontri saranno disputati con la prescrizione di presentarsi nei giorni in cui si disputeranno i predetti incontri presso il Commissariato di P.S. per la firma. Nella motivazione il G.I.P. - dopo aver rilevato che ricorrevano i presupposti per la convalida del provvedimento del Questore, atteso che i proposti erano stati denunciati all'Autorità Giudiziaria di Monza per aver partecipato a episodi di violenza in occasione della partita di calcio Lecco/Pro Sesto, incitando e inducendo alla violenza le persone - riteneva di dover limitare la durata del provvedimento a tre mesi in considerazione della incensuratezza dei proposti.
Avverso le predette ordinanze ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Lecco, che ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge, deducendo che il controllo del G.I.P. doveva essere limitato a verificare la legittimità del provvedimento del Questore senza facoltà di modificarne in termini di durata il contenuto.
Il ricorso è fondato.
Invero, in tema di convalida del provvedimento del Questore emesso ai sensi dell'art. 6 L. 401/1989, modificato dall'art. 1 L.45/1995, compito del G.I.P. è quello di verificare la sussistenza dei presupposti che legittimano l'emissione di tale provvedimento con facoltà di disapplicarlo, qualora venga accertato che il provvedimento sia stato emesso senza l'osservanza delle condizioni e dei limiti di durata previsti dalla legge. Non vi è dubbio che tale controllo - per quanto penetrante, trattandosi di provvedimento che incide nella sfera della libertà personale del soggetto, tenuto a comparire davanti all'ufficio di P.S. (vedi sentenze 143/1996, 193/1996 e 144/1997 della Corte Costituzionale) - è comunque limitato alla verifica della legittimità del provvedimento del Questore sotto il profilo della sussistenza o meno dei prescritti presupposti soggettivi ed oggettivi. Infatti si deve escludere che detto controllo possa investire, aumentandone o diminuendone l'ambito di applicazione e la durata, il contenuto delle prescrizioni, che sono rimesse alla valutazione discrezionale del Questore, il quale agisce nell'esercizio della attività di prevenzione allo stesso devoluta dalla legge citata.
Orbene, nel caso in esame, il G.I.P. ha correttamente accertato la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge, richiamando il contenuto del provvedimento del Questore, dal quale risulta che i proposti furono denunciati alla autorità giudiziaria in occasione della partita di calcio Lecco-Pro Sesto per vari episodi di violenza. Pertanto, ricorrendo i presupposti richiesti dalla legge per l'emissione del provvedimento, correttamente ne è stata disposta la convalida da parte del G.I.P., il quale, tuttavia, ha erroneamente modificato, in termine di durata, il contenuto delle disposte prescrizioni, invadendo in tal modo il campo riservato alla AUTORITÀ AMMINISTRATIVA, cui è demandato in via esclusiva il compito di stabilire, nell'ambito dei limiti fissati dalla legge, le prescrizioni ritenute necessarie per il raggiungimento dello scopo di prevenzione. Ne consegue che le ordinanze impugnate devono essere annullate senza rinvio, limitatamente alla disposta riduzione temporale del provvedimento del Questore.
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione, letti gli artt. 606-611-620 c.p.p., annulla senza rinvio le ordinanze impugnate limitatamente alla disposta riduzione temporale del provvedimento del Questore. Così deciso in Roma, il 17 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 1998