Sentenza 3 aprile 1998
Massime • 1
Per "cose pertinenti al reato",sulle quali può cadere il sequestro preventivo previsto dall'art.321 c.p.p.,debbono intendersi non solo quelle caratterizzate da un'intrinseca,specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso ed a quelli futuri di cui si paventa la commissione,ma anche quelle che, come specificato nella Relazione al progetto preliminare del vigente codice di procedura penale,risultino indirettamente legate al reato per cui si procede,sempre che la libera disponibilità di esse possa dar luogo al pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze di detto reato ovvero all'agevolazione alla commissione di altri. (Nella specie, in applicazione di tali principi,la S.C. ha annullato con rinvio,su ricorso del pubblico ministero,il provvedimento con il quale era stata disposta la revoca del sequestro preventivo di una pubblica discarica di rifiuti,regolarmente autorizzata,dalla quale si era prodotto, ad un certo momento,lo sversamento di liquami in un corso d'acqua,sull'assunto che non poteva dirsi sussistente il nesso pertinenziale con il reato,richiesto dall'art.321 c.p.p.,la cui configurabilità avrebbe richiesto "una vocazione della
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/04/1998, n. 1172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1172 |
| Data del deposito : | 3 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. DINACCI Ugo Presidente del 3/4/98
1. Dott. RIZZO AL Consigliere SENTENZA
2. " AD OL " N.1172
3. " FIALE AL " REGISTRO GENERALE
4. " RE SC " N.2818/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di Matera
avverso l'ordinanza del Tribunale di Matera emessa in data 8 gennaio 1998 in sede di riesame Sentita la relazione fatta dal Consigliere F. Novarese udito il Pubblico Ministero nella persona del dr. Vacca che ha concluso per A. Con rinvio
Svolgimento del processo
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del locale Tribunale in sede di riesame. emessa in data 8 gennaio 1998, con la quale veniva revocato il decreto di sequestro preventivo di una discarica pubblica del Comune di Cirigliano, adottato dalla Polizia Giudiziaria il 9 dicembre 1997 e convalidato dal G.i.p. della Pretura della stessa città deducendo quali motivi la violazione dell'art.321 c.p.p. ed il difetto di motivazione al riguardo.
Motivi della decisione
I motivi addotti appaiono fondati, sicché l'impugnata ordinanza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Matera.
Infatti il giudice di merito lucano, pur ritenendo sussistente lo sversamento del percolato di discarica in un corso d'acqua, sostiene che" il fatto per cui si procede denota una condotta illecita consistente in un momento gestionale anomalo e contingente di una pubblica discarica per R.S.U. perfettamente in regola con la pur rigida normativa in materia e che, pertanto, non può dirsi integrato il nesso pertinenziale nella pienezza della sua accezione di cui all'art.321 c.p.p., che postula una vocazione della res strutturalmente funzionale alla probabile reiterazione dell'attività criminosa".
Riferita l'invero succinta motivazione del Tribunale della città dei "sassi", sarebbe sufficiente aderire a quel l'orientamento giurisprudenziale (Cass. sez.I 16 settembre 1994 n. 3264 rv.199325) ed a quella corrente dottrinale, secondo cui con il ricorso per Cassazione avverso un provvedimento in sede di riesame non è possibile dedurre quale vizio il difetto di motivazione per ritenere inammissibile detto motivo.
Peraltro occorre ribadire che esula dai poteri del giudice di legittimita una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, essendo detta valutazione riservata al giudice di merito, mentre la Corte di Cassazione deve accertare se quest'ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni giustificatrici della pronuncia (Cass. sez.VI ud. 5 novembre 1991 dep. 25 gennaio 1993 n. 3919,Vinciguerra rv. 19275S confortata da numerose affermazioni in tal senso contenute in varie sentenze di queste sezioni unite cfr. Cass. sez.un.26 febbraio 1991 n. 5,Bruno ed altri rv. 186999 e Cass.sez.un. 25 ottobre 1994 n. 19,De Lorenzo rv.199391 cui adde Cass. sez.un. ud.13 dicembre 1995 dep. 29 gennaio 1996 n. 930,Clarke rv. 203428) nei limiti stabiliti dall'art.606 lett. e) c.p.p. cioè se il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato.
Ed invero la mancanza di motivazione va rilevata nell'assenza di necessari passaggi o di argomentazioni, indefettibili al fine di renderlo verificabile ovvero quando sia stato omesso il punto sottoposto all'esame del giudice oppure la motivazione sia solo apparente , dovendo tali vizi risultare "dal testo del provvedimento impugnato", sicché il giudice di merito dovrebbe evidenziare con completezza il fatto poiché questa esposizione consente al giudice di legittimità di valutare la congruità e la logicità della motivazione e di evincere in modo perfettamente aderente alla realtà degli accadimenti, le affermazioni di diritto, che regolano la fattispecie concreta.
Peraltro ciò non significa che la dettagliata descrizione del fatto sia l'unico mezzo per valutare la sussistenza dei vizi della motivazione su evidenziati, giacché l'esigenza della completezza deve essere bilanciata dalla necessità di una coincisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, la quale risponde a criteri di efficienza e di rapida definizione dei giudizi.
Inoltre il riferimento "al testo del provvedimento impugnato" non deve essere inteso con riguardo esclusivo al dato cartolare, ma riguarda la possibilità di considerare solo le argomentazioni svolte con le prove ivi indicate pure attraverso un mero richiamo ad alcuni atti del procedimento, limitando soltanto i poteri di accertamento del giudice di legittimità in conformità al dibattito dottrinale e giurisprudenziale sviluppatosi (cfr.contra per l'integrale ricostruzione della vicenda storica attraverso la completa riproduzione degli atti Cass. sez.III 27 settembre 1994 n. 3661,Falso rv.200268).
Non ignora il collegio l'esistenza di un indirizzo, di gran lunga minoritario, secondo il quale, dopo aver controllato che il travisamento del fatto risulti dal testo del provvedimento, la Corte potrebbe passare all'esame degli atti (Cass. sez.II 13 luglio 1993),Sgrò rv.195253). Infatti, nonostante i molti limiti introdotti a questo esame dalla predetta decisione e da quelle che la condividono, in base ai quali non è possibile comunque un nuovo accertamento ed una diversa valutazione dei fatti, ma solo un esame fondato sul rispetto dei criteri dettati dall'art.191 c.p.p., detto orientamento appare nettamente in contrasto con il dato normativo, che circoscrive il sindacato demandato alla Corte di Cassazione in tema di motivazione alla illogicità manifesta ed alla mancanza, con i lavori preparatori , dai quali risulta la volontà di depurare e ridurre il vizio motivazionale attraverso una diversa espressione lessicale ed un inciso inerente al "testo del provvedimento impugnato", giacché tende ad esaltare il ruolo del giudice di legittimità ed a distinguere i compiti fra i due tipi di giudizio, escludendo in ogni modo la possibilità di introdurre surrettiziamente un terzo grado. Non appare neppure condivisibile l'argomentazione, mutuata da minoritaria dottrina, secondo cui l'omesso esame di una prova costituirebbe un vizio procedurale a norma dell'art.546 primo comma lett. e) c.p.p., che inficerebbe di nullità il provvedimento in base al disposto del primo comma n.3 dell'art.125 c.p.p.., ovvero rientrerebbe nelle censure relative all'inosservanza di altre norme giuridiche di cui occorre tener conto nell'applicazione della legge penale ed alla mancanza di motivazione.
Infatti. il riferimento al vizio di cui alla lettera b) dell'art.606 c.p.p. è incongruo, perché attiene a disposizionì di diritto sostanziale e non processuale, mentre anche nella vigenza del nuovo codice di procedura penale non è ravvisabile un vizio di motivazione., qualora il giudice di merito non abbia compiuto un'analitica ed approfondita analisi di tutte le deduzioni delle parti, tralasciandone alcune (Cass. sez.V 21 maggio 1992 n. 8411 ry.191488).
Peraltro, indipendentemente da dette esatte osservazioni occorre sottolineare ancora una volta che l'art.606 comma primo lett. e) c.p.p., subordinando la sanzionabilità del vizio di motivazione alla condizione che quest'ultimo risulti dal testo del provvedimento impugnato, rende alquanto remota l'eventualità che la Cassazione possa, in pratica, riconoscere l'omessa valutazione di una prova, salvo il caso in cui quest'ultima, enunciata nelle premesse, venga trascurata nello sviluppo delle argomentazioni e la sua valutazione non possa ritenersi assorbita in altre considerazioni. Tale ultimo assunto serve per contrastare la tesi che identificherebbe la possibilità di dedurre censure di tal fatta nella violazione dell'art.606 primo comma lett. c) c.p.p., giacché il difetto di motivazione, pur costituendo fonte d'invalidità della sentenza, può essere dedotto in Cassazione esclusivamente alla stregua della lettera e) della citata disposizione, dovendosi ritenere che tale norma operi come una previsione specifica, che rende inapplicabile quella di carattere generale contenuta nella lettera c), giacché, altrimenti, in contrasto con quanto già evidenziato, si tornerebbe ad un regime identico a quello precedente, che la nuova normativa ha voluto espressamente modificare con il prevedere un autonomo e limitato motivo di ricorso in sede di legittimità per vizio di motivazione.
Pertanto, a nulla rilevano, se non in sede diversa da quella processuale e giurisdizionale le osservazioni del P.M. circa l'incompleta rappresentazione di fatti (persistenti e plurime violazioni delle prescrizioni dell'autorizzazione reiterazione del comportamento ammesso persino dal Tribunale materano, responsabilità diretta del so getto indagato ed altre informazioni provenienti da vari soggetti escussi), mentre assumono importanza l'asserita apodittica affermazione del Tribunale ed il preteso sconfinamento dai limiti imposti al giudizio incidentale su una misura cautelare reale. Al riguardo, però, il giudice di merito non ha posto in dubbio la sussistenza del fumus dei reati contestati, neppure indicati, ne' il fatto, che, peraltro, si assume riferito parzialmente, ma ha appuntato la sua motivazione sulla carenza dell'altro requisito proprio del sequestro preventivo il c.d. periculum in mora ed il vincolo di pertinenzialità della cosa.
È vero che dette argomentazioni sono svolte senza alcun approfondimento, ma non escludono la possibilità di individuare l'iter motivazionale seguito. sicché non si sarebbe , comunque, in presenza di una motivazione carente o apparente o manifestamente illogica.
Fondato appare, invece, la censura concernente la violazione dell'art.321 c.p.p. ed in particolare l'apodittica affermazione sulla carenza del vincolo di pertinenzialità e l'omessa verifica dell'altra condizione relativa alla possibilità che la libera disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati.
Infatti la nozione di cose pertinenti al reato, lasciata espressamente dal legislatore all'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, è stata ritenuta più ampia di quella di corpo di reato definita nell'art.253 secondo comma c.p.p., essendosi in detta norma operata tale distinzione per fornire una "definizione sufficientemente comprensiva sul concetto di corpo del reato e per mettere in risalto che la categoria dei beni pertinenti al reato non comprende solo questo ma abbraccia tutte le cose legate anche indirettamente alla fattispecie criminosa"(Rel.prog.prel. in G.U. 24 ottobre 1988 pag.68).
Si è pertanto affermato principio secondo cui le due categorie si pongono tra loro in rapporto di continenza, come due cerchi concentrici, nel senso che la prima è più vasta e contiene anche la seconda (cfr. Cass. sez.III 19 maggio 1995, P.M. in proc. Dearca con indicazione dei precedenti).
Il limite dell'oggetto del sequestro preventivo è costituito, quindi, dal rapporto di pertinenza al reato della res sottoposta a misura cautelare reale (cfr.Cass. sez.VI 7 settembre 1993,P.M. in proc.Schiavetto, contra Cass. sez.I 14 dicembre 1992,De Pompeis e Cass. sez.III 10 maggio 1990,Panetta). Peraltro questa Corte ha varie volte asserito che la formula "cose pertinenti al reato" è sostanzialmente identica a quella usata dall'art.337 c.p.p. 19330 (Cass. sez.V 12 luglio 1990,Marin) e che non sussistono valide ragioni ne' testuali ne' sistematiche e teleologiche per accedere ad un'esegesi restrittiva della locuzione, i cui connotati tecnici possono desumersi dalla precedente elaborazione giurisprudenziale (Cass. sez.III 21 giugno 1994, Pizzarella).
In sostanza non si accede alla tesi, avanzata da una parte della dottrina e condivisa da un minoritario orientamento di questa Corte (Cass. sez.III 23 mazzo 1993,Bertelli e Cass. sez.II 22 ottobre 1993,Ferretti fra le ultime), secondo cui occorre un'intrinseca, specifica e strutturale strumentalità della cosa rispetto al reato commesso ed a quelli futuri di cui si paventa la commissione (cfr. contro questa impostazione amplius Cass. sez.III 2 marzo 1996 n. 490,Morandi rv.205405). Infatti una simile interpretazione contrasta con le finalità del sequestro preventivo quali erano state elaborate dalla giurisprudenza sotto il vigore del precedente codice di rito, che non lo prevedeva espressamente, e con il notevole ampliamento del raggio di azione di esso in quello vigente, varie volte riconosciuto dalla prevalente giurisprudenza e dalla migliore dottrina (Cass. sez.V 15 aprile 1992.Marsiglia e Cass. sez.III 3 novembre 1994 n. 2905, Baruti;
rv. 200725).
Del resto l'art.253 c.p.p. definisce corpo di reato "le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso, nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo", sicché la nozione di cose pertinenti al reato, oltre a comprendere dette cose deve riguardare anche quelle, mobili o immobili che anche in via indiretta, secondo l'espresso riconoscimento della relazione al progetto preliminare sono collegate in vario modo al reato. Il sequestro preventivo, invero, può essere adottato in funzione sia della confisca sia della prevenzione di un pericolo e la relativa normativa è stata pensata e formulata ponendo "l'accento sui fini della misura cautelare più che sulla caratteristica delle cose materiali su cui essa è destinata ad incidere"
(rel.prog.prel.1988,90), sicché l'espressione "cose pertinenti al reato" assume un significato "scarsamente delimitativo" (loc.ult. cit.).
Pertanto, secondo quanto rilevato dal consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Cass. sez.III 21 giugno 1994,Pizzarella cui adde Cass. sez.III 6 settembre 1995,Le Rose), il problema della delimitazione dell'applicazione del sequestro preventivo perché non si risolva in un'indiscriminata ed esasperata compressione dei diritti individuali di proprietà e di libera iniziativa economica privata, in un necessario bilanciamento di interessi, avuta comunque presente, in una gerarchia dei valori costituzionali, la natura di diritti "condizionati" di quelli su indicati, si risolve nelle sue peculiarità e quindi nel pericolo che la libera disponibilità della cosa costituisca un pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato o dell'agevolazione della commissione di altri. Il concetto di protrazione del comportamento illecito è proprio del reato permanente , mentre la reiterazione della condotta criminosa richiama le caratteristiche del reato abituale e l'agevolazione della commissione di altri reati quello continuato, ma le espressioni utilizzate non si limitano ad individuare solo dette figure di reti, ma tutti quelli che producono alcune delle conseguenze su evidenziate (ex. gr. Istantanei con effetti permanenti e delitto tentato per rimanere alla enucleazione di alcune categorie generali). Il pericolo va inteso in senso oggettivo come probabilità di danno futuro in conseguenza dell'effettiva disponibilità materiale o giuridica della cosa e può derivare non solo dalla potenzialità della res oggetto del sequestro preventivo di recare una lesione all'interesse protetto dalla norma penale, ma anche dalla semplice possibilità di contribuire al perfezionamento del reato, in sostanza l'ambito oggettivo, in senso quantitativo e qualitativo, della misura cautelare reale in parola viene calibrato sulla necessità di inibire attività illecite attraverso un vincolo di indisponibilità su cose, direttamente o in via indiretta, implicate dall'agire vietato. Tale finalità interdittiva è confermata e rafforzata da uno specifico riscontro normativo (art.85 disp. att. c.p.p.), il quale consente la restituzione della cosa mediante l'adempimento di alcune prescrizioni imposte con il consenso dell'interessato. Pertanto spetta al giudice di merito con adeguata motivazione una valutazione rigorosa della sussistenza del cennato pericolo derivante dalla libera disponibilità della cosa attraverso la considerazione , con riguardo alla molteplicità dei casi concreti, di una pluralità di elementi oggettivi e soggettivi (quali la natura della cosa, la sua connessione con il reato, la sua destinazione alla commissione dell'illecito e le circostanze del suo impiego), onde l'apprezzamento del compendio di detti elementi, se congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità.
Le caratteristiche di questo tipo di sequestro escludono che possa assumere rilievo l'espressa previsione normativa della possibilità di applicare detta misura cautelare ad alcune cose collegate solo in via indiretta con la commissione del reato (ex.gr. sequestro dell'immobile sede di enti, associazioni o gruppi la cui pratica politica sia degenerata in lotta armata (art.3 l. 8 agosto 1977 n.533) ed il sequestro del mezzo di trasporto utillizzato da chi esercita la mediazione di manodopera in agricoltura (art.27 l. n. 56 del 1937) c.d. caporalato), giacché queste norme, lungi dal costituire un'eccezione ad una differente regola, sono applicazione della funzione già illustrata del sequestro preventivo. Le superiori considerazioni spiegano l'intervenuto mutamento di indirizzo giurisprudenziale di questa Corte in ordine alla sequestrabilità di un immobile in cui si svolgevano giuochi d'azzardo (Cass. sez.III 28 aprile 1993,Occhineri e Cass. sez.III 20 maggio 1993,Guerrieri cui adde Cass. sez.III 21 giugno 1994,Pizzardi e Cass. sez.III 10 novembre 1994,Parisi contra Cass. sez.III 10 aprile 1990,Panetta) o l'imputato esercitava abusivamente la professione medica (Cass. sez.VI 7 settembre 1993, P.M. in proc.Schiavetto) ovvero di un bene appartenente ad una società fallita e sottratto alle ragioni creditorie (Cass. sez.V 27 gennaio 1993 in Riv. dir. e proc.pen. 1993,645) oppure di un edificio eseguito in virtù della commissione di reati di falso c/o di delitti contro la P.A. (Cass. sez.VI 4 gennaio 1995,Gariazzo e Cass. sez.III 29 settembre 1994,Troisi). Tali accertamenti non sono stati effettuati nell'impugnata ordinanza e simili considerazioni non risultano neppure accennate, sicché spetterà al giudice di rinvio operare una nuova valutazione alla luce dei principi su esposti, provvedendo anche ad un'esatta individuazione, esposizione e qualificazione giuridica dei fatti contestati pure alla luce di alcune recenti pronunce di questa Corte (Cass. sez.III 4 agosto 1997 n. 1245,Bacchi rv.208436 n.m. sul punto, ma in Foro it. 1997,II,762), della configurabilità dell'illecito penale derivante dall'inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nell'autorizzazione in base all'espresso richiamo contenuto nell'art.51 quarto comma d.lvo n. 22 del 1997 (Cass. sez.III u.p. 14 ottobre 1997, Monastra) e della permanente responsabilità del Sindaco nella gestione della discarica comunale (Cass. sez.III u.p. 15 luglio 1997 Felice, in corso di massimazione).
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Matera. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 3 aprile 1998. Depositato in Cancelleria il 15 maggio 1998