Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/01/2003, n. 85
CASS
Sentenza 8 gennaio 2003

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Massime3

Nel rito del lavoro la contestazione dei conteggi su cui si fonda la domanda attrice deve essere effettuata nella memoria di costituzione ex art. 416, cod. proc. civ., ed assume rilievo solo quando non sia generica, ma involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la non congruità e la non rispondenza al vero di tali conteggi, circostanze che devono risultare dagli atti o essere successivamente provati.

La condotta del medico sportivo, (nella specie, medico di una società calcistica a livello professionistico)in ragione della sua peculiare specializzazione e della necessità di adeguare i suoi interventi alla natura e al livello di pericolosità dell'attività sportiva stessa, deve essere valutata con maggiore rigore rispetto a quella del medico generico, ai fini della configurabilità di una eventuale responsabilità professionale: in particolare, il suddetto medico ha l'obbligo di valutare le condizioni di salute del giocatore con continuità, anche in sede di allenamenti o di ritiro pre - campionato, dovendo anche valutare criticamente le informazioni fornite dagli stessi atleti o dai loro allenatori, al fine di poter individuare pure l'eventuale dissimulazione da parte dell'atleta dell'esistenza di condizioni di rischio per la propria salute.

Nell'esercizio di attività sportiva a livello professionistico, le società sportive (o la Federazione, con riferimento a sinistri avvenuti nello svolgimento di competizioni delle squadre nazionali) sono tenute a tutelare la salute degli atleti - nel caso di specie, calciatore - sia attraverso la prevenzione degli eventi pregiudizievoli della loro integrità psico - fisica, sia attraverso la cura degli infortuni e delle malattie che possono trovare causa nei rilevanti sforzi caratterizzanti la pratica professionale di uno sport, potendo essere chiamate a rispondere in base al disposto degli artt. 1218 e 2049 cod.civ. dell'operato dei propri medici sportivi e del personale comunque preposto a tutelare la salute degli atleti ed essendo comunque tenute , come datore di lavoro del calciatore, ad adottare tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutelare l'integrità fisica del lavoratore, tenuto conto in particolare del fatto che le cautele a tutela della salute cui è tenuto il datore di lavoro devono parametrarsi alla specifica attività svolta dallo sportivo professionista ed alla sua particolare esposizione al rischio di infortuni.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/01/2003, n. 85
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 85
Data del deposito : 8 gennaio 2003

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