Sentenza 16 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/01/2001, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2001 |
Testo completo
2 E 6 сс N 8 9 O 1 I / Z 4 / A 6 R 0 05 5 0/ 01 2 T . S I R 5 G P E I u indennit R enzi mento;
r.g. R L A E T A D . D B I S A A E N T I T E R REPUBBLICA ITALIANA S 1 N 3 E I E 1 A T S . E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A N M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE from 889 SEZIONE CIVILE V-TRIBUTARIA composta dai magistrati presidente Enrico Papa consigliere Enrico Altieri 66rel. Giulio Graziadei Giuseppe Falcone CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Salvatore Di Palma UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. SOLE 24 ORE 1500 per diritti L. T13 SEN. 200 SENTENZA IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da IO SE, elettivamente domiciliato in Roma, via Boezio n. 6, presso l'avv. Ettore Paparazzo, che, con l'avv. Anna Maria Buzzoni Zoccola ed il prof. avv. Giorgio Schiano, lo difendene per procura in calce al ricorso;
M ricorrente
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CANCELLERIA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. PAPARA per diritti L. 4500 ༢ ་.3:26. IL CANCELLIERE 2 9 0 17 2 Direzione regionale delle entrate della Lombardia, Sezione di Milano;
intimata per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 117/1 del 16-22 settembre 1997; sentito il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Zacchia, con delega, per il ricorrente;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Vincenzo Nardi, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, o, in subordine, per la rinnovazione della sua notificazione. La Corte, considerato: -che IO SE il 4 giugno 1990 ha chiesto all'Intendente di finanza il rimborso della somma di lire 45.189.600, versata dal datore di lavoro per ritenute-irpef sulla somma liquidatagli in sede di conciliazione di vertenza relativa a licenziamento, e poi, in via d'impugnazione del silenzio-rifiuto, ha riproposto la relativa istanza;
-che la domanda, accolta dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano, è stata invece respinta dalla Commissione tributaria 2 regionale della Lombardia, in adesione all'appello dell'Ufficio; -che il SE ha chiesto la cassazione della decisione della Commissione regionale con ricorso proposto nei confronti della Direzione regionale delle entrate della Lombardia e ad essa notificato il 21 novembre 1997; 7 -che l'Amministrazione delle finanze non ha presentato controdeduzioni;
-che il ricorrente ha depositato memoria;
-che l'ufficio finanziario, munito della qualità di parte nelle fasi processuali dinanzi alle commissioni provinciali e regionali, in forza delle speciali disposizioni del rito tributario (art. 10 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546), è privo di tale veste nel processo di cassazione, ove sono applicabili, in difetto di deroga, le regole generali, secondo le quali il Ministero delle finanze, in persona del Ministro, è il legittimo contraddittore del contribuente, e deve essere evocato in giudizio con atto notificato presso l'Avvocatura generale dello Stato (art. 11 del r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611); -che il ricorso del SE, in quanto proposto nei riguardi della Direzione delle entrate, carente di soggettività esterna in questa sede, non è dunque idoneo a costituire il rapporto processuale d'impugnazione; -che l'indicato vizio, essendo inerente all'identificazione della controparte, determina nullità dell'impugnazione, non soltanto invalidità della sua notificazione, e quindi non è emendabile con ordine di rinnovazione della notificazione medesima, come sollecitato dal ricorrente con la memoria;
-che tale principio, con cui si dà continuità a giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte (v. sentt. 25 marzo 1999 n. 2807, 5 W novembre 1999 n. 12315, e, da ultimo, 21 gennaio 2000 n. 657), comporta l'inammissibilità del ricorso;
-che non vi è luogo a provvedere sulle spese in assenza d'attività difensiva della parte intimata;
p.q.m.
-dichiara inammissibile il ricorso. Roma, 26 ottobre 2000 presidente il presidente to gain we il consigliere rel. est. hilo wake IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio DEPOSITATO IN CANCELLERIA 16 GEN. 2001 Oggi IL CANCELLIERE C1 I ONE OsvaldoAscanio Z A E S 6 N S 8 O A 5 9 I C 1 . Z / N 4 A / A - R 6 I T 2 B R S . I . R A L . G L P T E . A R D U . B L B I A E A D R D T A I T I 1 S E 3 R N T 1 E E N S . T E I N S A A E M