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Sentenza 17 febbraio 2023
Sentenza 17 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/02/2023, n. 6732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6732 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FROSINONE nei confronti di: OL EL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/04/2022 del TRIB. LIBERTA' di FROSINONE udita la relazione svolta dal Consigliere CA ME;
lette le conclusioni del PG STEFANO TOCCI Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni del difensore Il difensore dell'indagata, avv. Silvia Latini, chiede di dichiarare inammissibile il ricorso o il rigetto. Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. Penale Sent. Sez. 3 Num. 6732 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: ME CA Data Udienza: 22/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza del 29 aprile 2022 il Tribunale del Riesame di Frosinone, in accoglimento della richiesta di riesame presentata nell'interesse di LI Polletta, ha revocato il decreto di sequestro preventivo emesso il 29 marzo 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Frosinone ritenendo insussistente il fumus del concorso con MA BA e IA UN nel reato ex art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, (in Anagni/Frosinone dal 22 ottobre 2019 al 31 dicembre 2019) disponendo la restituzione dei beni all'indagata. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone deducendo il vizio di violazione di legge per motivazione apparente «... con riguardo alle fonti di prova nella legittima disponibilità del giudice ed alla ricostruzione cronologica della vicenda ...». Dopo aver riassunto il contenuto dell'ordinanza impugnata, da pagina 3 il Pubblico ministero ha riassunto i fatti oggetto del procedimento ed ha affermato che la ricorrente, nella dichiarazione I.V.A. del 2019 avrebbe realizzato un'indebita compensazione dei crediti tributari della 3FC s.r.l., sfruttando l'accollo dei crediti Iva, inesistenti, delle due società La Commerciale s.r.l. e Mida s.r.l. Sarebbe errata la ricostruzione del Tribunale del Riesame secondo cui l'indagata, in buona fede, avrebbe confidato nella liceità delle operazioni realizzate, affidandosi alla prospettazione degli esperti commercialisti MA BA e IA UN di estinguere il credito tributario del 2019, mediante l'acquisto di un credito Iva al 30% del valore nominale ed opponendolo in compensazione del suo debito, omettendo così di pagare circa il 70% dell'imposta, che ammontava ad € 160.152,29. Non potrebbe ritenersi sussistente l'inconsapevolezza circa l'illiceità delle operazioni realizzate, in virtù del ruolo di amministratore delegato della società ricoperto da molto tempo dall'indagata. La società, poi, si sarebbe trovata in forti difficoltà economiche e ciò consoliderebbe ancora di più l'ipotesi secondo cui l'indagata, quale amministratore della società, stesse cercando la via più economica per saldare i propri debiti tributari. Tenuto conto dei principi giurisprudenziali, la responsabilità dei professionisti avrebbe dovuto essere qualificata come concorrente e non escluderebbe quella dell'indagata; non basterebbe ad escludere il dolo generico della fattispecie l'ipotesi della buona fede con cui l'indagata sottoscrisse i contratti di accollo tributario, né il rilievo per cui sarebbero trascorsi solo tre mesi tra la stipula di questi contratti e i controlli ispettivi. 2 Quanto all'assenza di collegamento formale con le società cartiere, sarebbe una circostanza del tutto irrilevante ai fini del sequestro delle somme indebitamente sottratte all'Erario, tenuto conto che, ai fini dell'attuazione di questa prassi fraudolenta, non rileva che l'accollato intrattenga rapporti con le società cartiere, essendo sufficiente l'intervento dei professionisti, che si sono occupati della realizzazione dell'operazione fiscale, proprio al fine di collegare l'accollante al beneficiario ponendosi come intermediari dell'operazione fraudolenta. Sarebbe, altresì, censurabile anche il riferimento al procedimento aperto a carico dei professionisti MA BA e IA UN in cui è persona offesa l'attuale indagata, quale vittima del reato di truffa perpetrato dai due consulenti fiscali. La dinamica dei rapporti tra società accollata ed intermediari sarebbe in fase di accertamento e non riguarderebbe il procedimento, né la legittimità del sequestro preventivo finalizzato ad assicurare gli effetti della confisca del profitto del reato contestato. 2. Il difensore dell'indagata, avv. Silvia Latini, ha depositato una memoria con cui si chiede di dichiarare inammissibile il ricorso o il rigetto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va premesso che avverso le ordinanze emesse nella procedura di riesame delle misure cautelari reali il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., soltanto per violazione di legge;
è preclusa ogni censura relativa ai vizi della motivazione, salvi i casi della motivazione assolutamente mancante - che si risolve in una violazione di legge per la mancata osservanza dell'obbligo stabilito dall'art. 125 cod. proc. pen. - e della motivazione apparente. 1.1. Motivazione assente (o materiale) è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, Seana;
Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Buzi); motivazione apparente, invece è solo quella che non risponde ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Di Giorgio), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Caldaras;
Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Reitano;
Sez. 1, n. 43433 dell'8/11/2005, Costa;
Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Saitta) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Bonati;
Sez. 6, n. 25361 del 24/05/2012, Piscopo) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di 3 diritto su cui si fonda la decisione, o sia privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692-01). Non può essere dedotto il vizio della illogicità manifesta della motivazione, che può essere denunciato, in sede di legittimità, soltanto mediante lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. 1.2. Il ricorso, dopo l'iniziale riassunto dei fatti come ricostruiti dall'accusa, si sostanzia in una valutazione alternativa degli elementi di prova, come la qualità di legale rappresentante e l'esperienza specifica della ricorrente, la difficoltà economica della società, o sulla natura illecita dell'accollo, per altro non smentita dal Tribunale del riesame, e deduce, più che l'esistenza di una motivazione apparente, il vizio di contraddittorietà della motivazione, non deducibile ex art. 325 cod. proc. pen. A tale conclusione si giunge anche analizzando pag. 8 del ricorso, dal quale emerge che risulta proposto ex artt. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. 1.3. Nel ricorso vi sono poi argomentazioni non corrette, perché l'eventuale buona fede dell'indagata può incidere sulla sussistenza del dolo generico. Gli argomenti sull'assenza di collegamento con le società cartiere e la denuncia presentata dalla ricorrente nei confronti dei commercialisti sono stati adoperati dal Tribunale del riesame per escludere l'elemento soggettivo del reato. Tale decisione, che incide solo con riferimento alla posizione dell'indagata, è stata effettuata rappresentando che si tratta di una valutazione incidentale, collegata agli atti prodotti dalle parti, e necessariamente non definitiva, attesi i possibili sviluppi delle indagini. 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 22/11/2022.
lette le conclusioni del PG STEFANO TOCCI Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni del difensore Il difensore dell'indagata, avv. Silvia Latini, chiede di dichiarare inammissibile il ricorso o il rigetto. Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. Penale Sent. Sez. 3 Num. 6732 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: ME CA Data Udienza: 22/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza del 29 aprile 2022 il Tribunale del Riesame di Frosinone, in accoglimento della richiesta di riesame presentata nell'interesse di LI Polletta, ha revocato il decreto di sequestro preventivo emesso il 29 marzo 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Frosinone ritenendo insussistente il fumus del concorso con MA BA e IA UN nel reato ex art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, (in Anagni/Frosinone dal 22 ottobre 2019 al 31 dicembre 2019) disponendo la restituzione dei beni all'indagata. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone deducendo il vizio di violazione di legge per motivazione apparente «... con riguardo alle fonti di prova nella legittima disponibilità del giudice ed alla ricostruzione cronologica della vicenda ...». Dopo aver riassunto il contenuto dell'ordinanza impugnata, da pagina 3 il Pubblico ministero ha riassunto i fatti oggetto del procedimento ed ha affermato che la ricorrente, nella dichiarazione I.V.A. del 2019 avrebbe realizzato un'indebita compensazione dei crediti tributari della 3FC s.r.l., sfruttando l'accollo dei crediti Iva, inesistenti, delle due società La Commerciale s.r.l. e Mida s.r.l. Sarebbe errata la ricostruzione del Tribunale del Riesame secondo cui l'indagata, in buona fede, avrebbe confidato nella liceità delle operazioni realizzate, affidandosi alla prospettazione degli esperti commercialisti MA BA e IA UN di estinguere il credito tributario del 2019, mediante l'acquisto di un credito Iva al 30% del valore nominale ed opponendolo in compensazione del suo debito, omettendo così di pagare circa il 70% dell'imposta, che ammontava ad € 160.152,29. Non potrebbe ritenersi sussistente l'inconsapevolezza circa l'illiceità delle operazioni realizzate, in virtù del ruolo di amministratore delegato della società ricoperto da molto tempo dall'indagata. La società, poi, si sarebbe trovata in forti difficoltà economiche e ciò consoliderebbe ancora di più l'ipotesi secondo cui l'indagata, quale amministratore della società, stesse cercando la via più economica per saldare i propri debiti tributari. Tenuto conto dei principi giurisprudenziali, la responsabilità dei professionisti avrebbe dovuto essere qualificata come concorrente e non escluderebbe quella dell'indagata; non basterebbe ad escludere il dolo generico della fattispecie l'ipotesi della buona fede con cui l'indagata sottoscrisse i contratti di accollo tributario, né il rilievo per cui sarebbero trascorsi solo tre mesi tra la stipula di questi contratti e i controlli ispettivi. 2 Quanto all'assenza di collegamento formale con le società cartiere, sarebbe una circostanza del tutto irrilevante ai fini del sequestro delle somme indebitamente sottratte all'Erario, tenuto conto che, ai fini dell'attuazione di questa prassi fraudolenta, non rileva che l'accollato intrattenga rapporti con le società cartiere, essendo sufficiente l'intervento dei professionisti, che si sono occupati della realizzazione dell'operazione fiscale, proprio al fine di collegare l'accollante al beneficiario ponendosi come intermediari dell'operazione fraudolenta. Sarebbe, altresì, censurabile anche il riferimento al procedimento aperto a carico dei professionisti MA BA e IA UN in cui è persona offesa l'attuale indagata, quale vittima del reato di truffa perpetrato dai due consulenti fiscali. La dinamica dei rapporti tra società accollata ed intermediari sarebbe in fase di accertamento e non riguarderebbe il procedimento, né la legittimità del sequestro preventivo finalizzato ad assicurare gli effetti della confisca del profitto del reato contestato. 2. Il difensore dell'indagata, avv. Silvia Latini, ha depositato una memoria con cui si chiede di dichiarare inammissibile il ricorso o il rigetto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va premesso che avverso le ordinanze emesse nella procedura di riesame delle misure cautelari reali il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., soltanto per violazione di legge;
è preclusa ogni censura relativa ai vizi della motivazione, salvi i casi della motivazione assolutamente mancante - che si risolve in una violazione di legge per la mancata osservanza dell'obbligo stabilito dall'art. 125 cod. proc. pen. - e della motivazione apparente. 1.1. Motivazione assente (o materiale) è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, Seana;
Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Buzi); motivazione apparente, invece è solo quella che non risponde ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Di Giorgio), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Caldaras;
Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Reitano;
Sez. 1, n. 43433 dell'8/11/2005, Costa;
Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Saitta) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Bonati;
Sez. 6, n. 25361 del 24/05/2012, Piscopo) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di 3 diritto su cui si fonda la decisione, o sia privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692-01). Non può essere dedotto il vizio della illogicità manifesta della motivazione, che può essere denunciato, in sede di legittimità, soltanto mediante lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. 1.2. Il ricorso, dopo l'iniziale riassunto dei fatti come ricostruiti dall'accusa, si sostanzia in una valutazione alternativa degli elementi di prova, come la qualità di legale rappresentante e l'esperienza specifica della ricorrente, la difficoltà economica della società, o sulla natura illecita dell'accollo, per altro non smentita dal Tribunale del riesame, e deduce, più che l'esistenza di una motivazione apparente, il vizio di contraddittorietà della motivazione, non deducibile ex art. 325 cod. proc. pen. A tale conclusione si giunge anche analizzando pag. 8 del ricorso, dal quale emerge che risulta proposto ex artt. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. 1.3. Nel ricorso vi sono poi argomentazioni non corrette, perché l'eventuale buona fede dell'indagata può incidere sulla sussistenza del dolo generico. Gli argomenti sull'assenza di collegamento con le società cartiere e la denuncia presentata dalla ricorrente nei confronti dei commercialisti sono stati adoperati dal Tribunale del riesame per escludere l'elemento soggettivo del reato. Tale decisione, che incide solo con riferimento alla posizione dell'indagata, è stata effettuata rappresentando che si tratta di una valutazione incidentale, collegata agli atti prodotti dalle parti, e necessariamente non definitiva, attesi i possibili sviluppi delle indagini. 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 22/11/2022.